Cari Colleghi,
a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 13, comma 14, del D.L. n. 183/20 riguardante la proroga al 30.06.21 delle esecuzioni immobiliari condotte sull’abitazione principale del debitore, sono pervenute al Consiglio, innumerevoli richieste di chiarimenti sui possibili effetti di tale decisione.
Abbiamo investito i Giudici dell’Esecuzione della specifica questione concernente l’eventuale riassunzione dei processi sospesi.
L’interpretazione offerta dall’Ufficio, è nel senso di non considerare necessaria la riassunzione: i Giudici per i procedimenti già calendarizzati provvederanno alla trattazione nell’udienza fissata; per quelli non fissati, assumeranno d’ufficio i relativi provvedimenti senza necessità di istanza di parte.
I migliori saluti.
Cari Colleghi,
il Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale ha comunicato a questo Consiglio che in relazione alle esecuzioni sospese dall’art. 13, comma 4, D.L. 183/20 , poi dichiarato incostituzionale con sentenza 128/21 , non è necessario il deposito di istanza di riassunzione poiché i GG.EE. provvederanno d’ufficio a calendarizzare i procedimenti non ancora fissati e a trattare le udienze già fissate in data successiva al 30/6, ultimo giorno del periodo di sospensione.
L’orientamento dei Giudici dell’Esecuzione sulla non necessarietà della presentazione dell’istanza di riassunzione, Vi è già stato comunicato con mail del 29.6 us che, per comodità, trascriviamo in calce alla presente.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Un caro saluto.
Il Consiglio
Oggetto: | Sentenza Corte Costituzionale n. 128/21 (esecuzioni sospese) |
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Data: | Tue, 29 Jun 2021 14:02:29 +0200 |
Mittente: | SEGRETERIA ORDINE AVVOCATI MODENA <segre...@ordineavvocatimodena.it> |
A: | iscritti comunicazioni <ordine-avvo...@googlegroups.com> |