OGGETTO: PILLOLE DI MEDIAZIONE – INFORMAZIONE PERIODICA
Cari Colleghi,
Vista l'importanza crescente nell'attività professionale degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e della mediazione in particolare, il Direttivo dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati, a partire da oggi divulgherà alcune informazioni e notazioni pratiche che possano risultare utili nell'utilizzare tali strumenti.
Verranno, dunque, raccolti con scadenza trimestrale orientamenti giurisprudenziali nonché strumenti normativi e di prassi che possano costituire uno strumento di comoda lettura e così risultare facilitativi nella pratica quotidiana e, perché no, anche suscitare una qualche riflessione.
L'intenzione non è dunque quella di creare una banca dati o una sorta di rivista, ma solo quella di contribuire alla diffusione del giusto approccio alla mediazione e ai sistemi di ADR, senza alcuna pretesa di esaustività e completezza scientifica.
Infatti, l'idea è nata da un'ispirazione molto più semplice che nasce dall'esperienza quotidiana, quando ci si confronta con i colleghi su vicende di cui ci stiamo occupando e ci si scambia informazioni e spunti.
Nella speranza che l'iniziativa sia apprezzata da tutti voi, era quasi inevitabile iniziare con la recente sentenza RG 7987/2022 proprio del Tribunale di Modena (estensore Dottor Alessandro Bagnoli) che, forse per la prima volta, si è pronunciato sui requisiti di efficacia e validità di una procura sostanziale rilasciata dalla parte al proprio avvocato.
Nel caso di specie, la parte risultata poi soccombente aveva eccepito l'improcedibilità dell'azione e, dunque, del decreto ingiuntivo opposto per mancato valido esperimento della mediazione sia perché la mediazione non sarebbe stata richiesta in tempo utile, sia perché la procura alle liti non avrebbe avuto le caratteristiche di carattere sostanziale necessarie per conferire i giusti poteri all'avvocato.
In realtà, come riportato in motivazione, la procura in questione conferiva all'avvocato - procuratore sostanziale - tutti i necessari poteri. A tale proposito, è bene rammentare che l'art. 8 del D. lgs 28/2010, ai commi 4 e 4bis, prevede testualmente i requisiti di validità di una simile procura, di cui è possibile reperire un esempio a disposizione di tutti sul sito dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena.
Tra l'altro, tale modello di procura risolve proprio nel senso indicato dal Magistrato un frequente problema, tipico delle mediazioni “a distanza" (in un futuro intervento ci si potrà eventualmente occupare delle differenze operative tra la mediazione disciplinata dall'art. 8 bis e quella disciplinata dall'art. 8 ter del D. Lgs. 28\2010), ossia l'impossibilità o, semplicemente, la grossa difficoltà per il cliente di sottoscrivere il verbale in forma digitale: infatti, la parte ben può conferire al proprio avvocato il potere di sottoscrivere col proprio strumento digitale il verbale di mediazione, così come appunto pure previsto nel suddetto modello messo a disposizione degli utenti.
Il Giudice del Tribunale di Modena ha ritenuto che tale potere possa pacificamente essere conferito dal cliente al proprio avvocato e ciò corrisponde ad una prassi costantemente applicata dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati.
Aggiunge poi il Giudice che la presenza della parte in collegamento dallo studio del suo avvocato, per quanto essa avesse delegato il legale alla firma del verbale, ha assolto anche all'onere della partecipazione personale della parte, così come previsto dall'art. 8 del D. lgs. 28/2010.
A tale proposito, non è superfluo rammentare che l'eventuale mancata partecipazione personale della parte e il conferimento di una procura speciale sostanziale a qualcuno, avvocato o altri, dovrebbe sempre essere giustificata da motivi oggettivi. Infatti, il suddetto modello messo a disposizione dall'Organismo presenta uno spazio compilabile anche coi motivi addotti dalla parte per giustificare la propria assenza. E' questo un aspetto non secondario, su cui troppo spesso non si pone la dovuta attenzione e su cui si potrà tornare in futuro.
E' poi molto interessante un passaggio della motivazione dove il Giudice Estensore mette in luce come il verbale sia un atto del mediatore quale "regista" della mediazione e come, pertanto, la firma delle parti sia tante volte persino superflua. Ciò è sicuramente vero, ma non quando nel verbale sia contenuto un qualche atto dispositivo della mediazione e dei diritti oggetto della vertenza, come accade quando le parti alla prima riunione concordano o meno sulla prosecuzione della mediazione, quando concludono l'accordo finale o anche in una serie di attività intermedie, come ad esempio la decisione di nominare un Consulente Tecnico in Mediazione (cd. CTM) e se rendere ostensibile o meno i risultati di tale indagine peritale.
In definitiva, è bene che tutti noi si ponga la dovuta attenzione sul contenuto della procura di chi deve rappresentare la parte in mediazione, sottolineando ancora una volta - se mai ce ne fosse bisogno - che la mera procura alle liti ex art. 83 c.p.c. è del tutto insufficiente in mediazione, anche quando contenga un generico potere di conciliare.
Alla prossima “pillola di mediazione”.
Un cordiale saluto a tutti.
p. Direttivo Organismo di Mediazione p.Direttivo Organismo di Mediazione
avv. Eros Fontanesi avv. Claudio Perrucci
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