Cari Colleghi,
Vi segnaliamo che l’art 21 L. 247/2012 subordina la permanenza
dell’iscrizione all’Albo all’esercizio della professione “in
modo effettivo,
continuativo, abituale e prevalente” e precisa che il COA è
tenuto ad eseguire
periodiche verifiche triennali sulla sussistenza di tale
requisito.
Il Decreto attuativo n.47/2016, all’art 2, comma 2, come
modificato dal DM
174/2021, elenca i seguenti elementi che debbono ricorrere
congiuntamente in
capo all’iscritto perché si ritenga sussistente il requisito di
cui sopra:
a) è titolare di una
partita
IVA attiva o fa parte di una società o
associazione professionale che sia titolare di partita IVA
attiva;
b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica
destinati
allo svolgimento dell'attività professionale, anche in
associazione
professionale, società professionale o in associazione di
studio con altri
colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in
condivisione
con altri avvocati;
c) è titolare di un indirizzo di posta elettronica
certificata,
comunicato al Consiglio dell'Ordine;
d) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale
secondo le
modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale
Forense;
e) ha in corso una polizza
assicurativa a copertura della responsabilità civile
derivante dall'esercizio della professione, ai sensi
dell'articolo 12, comma 1,
della legge.
Il COA Vi invierà a
breve istruzioni
precise per la formalizzazione delle necessarie
autocertificazioni, con le
quali Vi sarà richiesto di attestare la sussistenza dei
requisiti esistenti.
Nel frattempo Vi
invitiamo a
regolarizzare entro il 31/12/23 la Vs. situazione crediti
formativi, ove non già conforme
al disposto normativo, essendo la regolarità formativa,
insieme agli ulteriori
elementi sopraindicati, presupposto necessario per la
permanenza
dell’iscrizione.
Precisiamo che nei seguenti casi l’art.21, comma 7,
L.P. prevede che la
prova dell’effettività continuità, abitualità e prevalenza non
sia richiesta:
a) alle donne avvocato
in
maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso
di adozione, nei
successivi due anni dal momento dell'adozione stessa.
L'esenzione si applica,
altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della
prole in modo
esclusivo;
b) agli avvocati che
dimostrino di essere
affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha
ridotto grandemente la
possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che
svolgano comprovata
attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o
del coniuge affetti
da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva
totale mancanza di
autosufficienza.
Gli Avvocati per i quali ricorrano i motivi di esonero dettagliatamente indicati all’art.21, commi 6 e 7, L.247/2012, dovranno autocertificare la sussistenza della causa di esonero comprovata da idonea documentazione (tale documentazione non dovrà essere allegata all’autocertificazione ma potrà essere richiesta dalla Segreteria per eventuale verifica).
Gli Avvocati sospesi disciplinarmente o volontariamente ex art.20, comma 2, L.247/2012 e gli Avvocati iscritti nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici dovranno attenersi ai pareri resi in merito dal CNF, n.90/2016 e n. 52/2019, che alleghiamo.
Sono in ogni caso esclusi dall'invio dell'autocertificazione gli Avvocati:
1) per i quali non sia decorso il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art.2 D.M.47/2016;
2) iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori a tempo pieno, in conformità al parere CNF n.52/2019 allegato.
Sono altresì tenuti all’invio dell’autocertificazione anche gli Avvocati iscritti alla sezione speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti.
Il Consiglio resta a disposizione per ogni chiarimento, invitandoVi a prestare la massima attenzione a quanto qui segnalato e a dare puntuale evasione alle richieste di autocertificazione che seguiranno.
Cordiali saluti
Il Consiglio