[IMPORTANTE] Revisione albo - requisiti per la permanenza dell’iscrizione - art. 21 L. 247/2012 - D.M. 47/2016

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SEGRETERIA ORDINE AVVOCATI MODENA

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Dec 13, 2023, 4:57:10 AM12/13/23
to iscritti comunicazioni

Cari Colleghi,
Vi segnaliamo che l’art 21 L. 247/2012 subordina la permanenza dell’iscrizione all’Albo all’esercizio della professione “in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente” e precisa che il COA è tenuto ad eseguire periodiche verifiche triennali sulla sussistenza di tale requisito.
Il Decreto attuativo n.47/2016, all’art 2, comma 2, come modificato dal DM 174/2021, elenca i seguenti elementi che debbono ricorrere congiuntamente in capo all’iscritto perché si ritenga sussistente il requisito di cui sopra:
  a) è titolare di una partita  IVA  attiva  o  fa  parte  di  una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
  b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica  destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in  associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero  in  condivisione con   altri avvocati;
  c) è titolare di un indirizzo di posta elettronica  certificata, comunicato al Consiglio dell'Ordine;
  d) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
 e) ha  in  corso  una  polizza  assicurativa  a  copertura  della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

Il COA Vi invierà a breve istruzioni precise per la formalizzazione delle necessarie autocertificazioni, con le quali Vi sarà richiesto di attestare la sussistenza dei requisiti esistenti.
Nel frattempo Vi invitiamo a regolarizzare entro il 31/12/23 la Vs. situazione crediti formativi, ove non già conforme al disposto normativo, essendo la regolarità formativa, insieme agli ulteriori elementi sopraindicati, presupposto necessario per la permanenza dell’iscrizione.
Precisiamo che nei seguenti casi l’art.21, comma 7, L.P. prevede che la prova dell’effettività continuità, abitualità e prevalenza non sia richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

 

Gli Avvocati per i quali ricorrano i motivi di esonero dettagliatamente indicati all’art.21, commi 6 e 7, L.247/2012, dovranno autocertificare la sussistenza della causa di esonero comprovata da idonea documentazione (tale documentazione non dovrà essere allegata all’autocertificazione ma potrà essere richiesta dalla Segreteria per eventuale verifica).

Gli Avvocati sospesi disciplinarmente o volontariamente ex art.20, comma 2, L.247/2012 e gli Avvocati iscritti nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici dovranno attenersi ai pareri resi in merito dal CNF, n.90/2016 e n. 52/2019, che alleghiamo.

Sono in ogni caso esclusi dall'invio dell'autocertificazione gli Avvocati:

1) per i quali non sia decorso il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art.2 D.M.47/2016;

2) iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori a tempo pieno, in conformità al parere CNF n.52/2019 allegato.

Sono altresì tenuti all’invio dell’autocertificazione anche gli Avvocati iscritti alla sezione speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti. 

Il Consiglio resta a disposizione per ogni chiarimento, invitandoVi a prestare la massima attenzione a quanto qui segnalato e a dare puntuale evasione alle richieste di autocertificazione che seguiranno.

Cordiali saluti

Il Consiglio

 

CNF _ parere - 90-2016.pdf
CNF _ parere_ 52- 2019.pdf
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