Newsletter "Pillole di mediazione"- informazione periodica

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SEGRETERIA MEDIAZIONE

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Nov 4, 2025, 5:06:28 AMNov 4
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Cari colleghi,

visto il favore incontrato dall’iniziativa di qualche settimana fa, l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine propone ai colleghi Avvocati qualche nuovo spunto di riflessione utile alla corretta pianificazione di una mediazione, affrontando il tema delle agevolazioni fiscali dell’accordo attraverso alcuni esempi pratici.

La mediazione gode di un regime fiscale agevolato, motivato dalla volontà del legislatore di rendere più gradito e promuovere il nuovo istituto.

A molti sfugge che l’art. 20 del d.lgs. n. 28 del 2010 consente alle parti che hanno svolto la mediazione di beneficiare di un credito d’imposta commisurato all’indennità pagata per la mediazione e fino al limite di Euro 600,00 per mediazione a cui si aggiunge un ulteriore credito di imposta di Euro 600,00 per i compensi all’avvocato che le ha assistite se l’accordo viene raggiunto, il tutto col limite massimo di Euro 600,00 per singola procedura.

Esistono altri limiti soggettivi e altri benefici per i quali si rinvia alla lettura della norma, ma preme sottolineare che il beneficiare di tali crediti di imposta non è un automatismo ma presuppone una precisa istanza che deve essere presentata sul portale online lsg.giustizia.it del Ministero di Giustizia tra il 1 gennaio e il 31 marzo, accedendo con lo SPID (cfr. l’apposita sezione del Ministero di Giustizia)

E’ evidente che tale credito di imposta, comunque sempre significativo, si rivela assai importante nelle mediazioni di modico valore, dove il suo riconoscimento consente alle parti di abbattere in tutto o in buona parte i costi della mediazione.

Si potrà tornare sulla questione in una prossima occasione, ma l’esperienza insegna come tale beneficio sia spesso trascurato dalle parti e, pertanto, è sembrato opportuno fare un riferimento ad esso per sensibilizzare i colleghi a fornire tale utile forma di suggerimento ai propri clienti.

Di rilievo pratico persino maggiore, sono invece le agevolazioni fiscali riguardanti gli atti e documenti della mediazione (tasse e imposte indirette) di cui all’art. 17 del d.lgs. 28 del 2010, il quale stabilisce al primo comma 1 che “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”, mentre al secondo comma prevede che “ Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente».

Dopo alcune incertezze nei primissimi anni dopo l’entrata in vigore del D. lgs. 28\2010, si ritiene pacifico che la menzione dell’imposta di registro al comma 2 sia una limitazione e specificazione applicabile al solo verbale di accordo, mentre la regola generale sia quella della esenzione totale dettata dal comma 1, che esprime una regola di portata assolutamente generale e riguardante pertanto ogni tributo, compresa appunto l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali che sarebbero dovute nei verbali di accordo recanti un trasferimento immobiliare (cfr. Risposta Agenzia delle Entrate n°235 del 31 luglio 2020).

Pertanto, gli atti e i documenti della mediazione sono esenti da ogni onere fiscale, mentre occorre qualche precisazione per il verbale di accordo, in modo da calcolare correttamente l’incidenza della “franchigia” esente di Euro 100.000 sulla determinazione dell’imposta di registro dovuta.

Il verbale di accordo, in quanto esente non in assoluto ma solo entro franchigia, è in ogni caso soggetto a registrazione in termine fisso; sia entro la franchigia, sia in caso di valore superiore.

Nel primo caso (valore entro franchigia) il verbale di accordo verrà registrato senza la percezione di alcuna imposta.

Nel secondo caso (valore superiore alla franchigia) verrà percepita l’imposta per l’eccedenza, che sarà calcolata secondo le regole generali del T.U. dell’imposta di registro, sia quanto alla determinazione della base imponibile sia quanto alle aliquote applicabili, a seconda della tipologia di negozio e di oggetto, applicando alla fattispecie concreta le norme specificamente ivi previste.

Il valore esente di € 100.000,00 va inteso non con riferimento al valore della mediazione o della lite oggetto della mediazione, ma al valore dell’accordo determinato secondo il disposto del T.U. dell’imposta di registro. È infatti tale importo, e non il valore di lite, l’indice della capacità contributiva delle parti dell’accordo e dello spostamento di ricchezza ivi rappresentato.

Per il valore dell’accordo superiore alla franchigia e soggetto ad imposta, essendo pienamente applicabili le norme ordinarie, sono applicabili anche le vigenti agevolazioni fiscali: prima casa, piccola proprietà contadina, etc.

Occorre poi tenere presente il meccanismo del prezzo - valore (richiesta da parte del contribuente di calcolo delle imposte non sul corrispettivo effettivamente pattuito ma sul valore catastale degli immobili). L’applicazione di tale meccanismo trova infatti il suo fondamento in una eccezione (a regime) degli ordinari criteri di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro (artt. 51 e 52 T.U.). Trovando applicazione tali criteri anche all’accordo di mediazione oltre franchigia, è ugualmente applicabile la relativa eccezione data dall’agevolazione del prezzo-valore, il che comporta che il contribuente possa cumulare entrambi i benefici, ma coi temperamenti di seguito illustrati.

Infatti, secondo un’interpretazione diffusissima (anche all’Agenzia delle Entrate di Modena), la norma che fissa la suddetta soglia di esenzione di imposta impone in molti casi il ricorso ad un criterio di proporzionalità per la corretta liquidazione dell’imposta dovuta. Il caso più frequente è proprio quello del prezzo valore.

Se l’accordo ha un valore inferiore alla franchigia, non essendo dovuta alcuna imposta non si farà naturalmente ricorso al prezzo-valore. Se l’accordo ha un valore superiore alla franchigia, esso è esente fino a concorrenza di € 100.000,00 e tassato per l’esubero.

E’ però necessario determinare partendo dal valore catastale dell’immobile quale sia la quota esente e quale quella soggetta ad imposta e ciò nella stessa misura e proporzione in cui la franchigia renderebbe esente il valore economico (non catastale) dell’accordo senza applicazione del prezzo valore di cui al comma 497 dell'Articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266,


Facciamo un esempio pratico ipotizzando il trasferimento nell’accordo di un immobile abitativo dove fosse stato convenuto un corrispettivo (valore dell’accordo) di € 150.000,00, con contestuale richiesta di applicazione anche del beneficio per il prezzo-valore e un valore catastale di € 90.000,00, allora la proporzione sarebbe la seguente:

Catastale esente = (franchigia x totale valore catastale) : corrispettivo

ovvero

Catastale esente = (100.000,00 x 90.000,00) : 150.000 = 60.000,00

L’imposta di registro non sarebbe dunque dovuta fino a concorrenza di € 60.000,00 (somma proporzionalmente corrispondente all’incidenza della franchigia di € 100.000,00 sul corrispettivo convenuto di € 150.000,00).

Sulla ulteriore somma di € 30.000,00 (€ 90.000,00 - € 60.000,00) sarebbe dovuta l’imposta con aliquota ordinaria del 9% o aliquota agevolata del 2% per agevolazione prima-casa.

Altro caso frequente è quello del trasferimento di beni con diverse aliquote impositive (ad esempio, trasferimento di abitazioni e terreni agricoli).

In questo caso si dovrà procedere a ripartire la franchigia tra i singoli beni del negozio, in proporzione del valore di ciascun bene rispetto al valore complessivo dell’accordo.

Ad esempio: se nell’accordo fosse stato convenuto un corrispettivo totale di € 300.000,00; di cui € 240.000,00 per le abitazioni, ed € 60.000,00 per i terreni, i calcoli sarebbero i seguenti:

  1. Franchigia abitazioni = (corrispettivo abitazioni x franchigia totale): corrispettivo totale accordo

E dunque

Franchigia abitazioni = (240.000,00 x 100.000,00) : 300.000 = 80.000,00

  1. Franchigia terreni = corrispettivo terreni x franchigia totale / corrispettivo totale accordo

E dunque

Franchigia terreni = (60.000,00 x 100.000,00) : 300.000 = 20.000,00

In definitiva, l’imposta di registro sarebbe dovuta con aliquota del 9% (o 2% per agevolazione prima casa) per il fabbricato sul relativo imponibile netto di € 160.000,00 (240.000,00 - porzione franchigia di € 80.000,00). Sarebbe invece dovuta con aliquota del 15% per i terreni agricoli sul relativo imponibile netto di € 50.000,00 (60.000,00 - porzione franchigia di € 20.000,00).

Di particolare interesse pratico è poi il caso di divisione con conguagli dove si applica una suddivisione proporzionale analoga alla precedente. In questo caso, la franchigia andrebbe ripartita non solo per la corretta applicazione delle aliquote ma anche per la diversa base imponibile: tra la porzione dichiarativa del negozio (aliquota dell’1% sulla massa da dividere) e la porzione traslativa del negozio (aliquota propria del bene a cui si riferisce il conguaglio 2%, 9% o 15%).

Pertanto, non si deve cadere nell’errore di un’applicazione automatica e per mera sottrazione della franchigia dal valore del trasferimento, ma occorre una valutazione caso per caso, dove anche l’assistenza di un mediatore esperto e del Notaio incaricato della stipula assumono un’importanza significativa.

La suddetta carrellata non ha alcuna pretesa di essere esaustiva dei tantissimi casi pratici che possono presentarsi nell’attività forense, ma si confida di essere riusciti a fornire qualche spunto utile e un piccolo vademecum pratico.

Alle prossime pillole di mediazione.

Per il Direttivo dell’Organismo di Mediazione del COA di Modena

Eros Fontanesi                                                                                                       Claudio Perrucci


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