Ricordiamo che il decreto legislativo 4/3/2010 n.28, entrato in vigore il 20/3/2010, prevede
espressamente all’art.24 che le disposizioni di cui all’art. 5, n.1 (condizioni di procedibilità
della domanda giudiziale ) acquistino efficacia decorsi dodici mesi all’entrata in vigore del
decreto stesso.
Quindi informativa al cliente da subito ed obbligo del tentativo di conciliazione dal
20/3/2011.
IL CONSIGLIO