Cari colleghi,
nella precedente “puntata” di questa piccola rubrica, si sono passate velocemente in rassegna le agevolazioni fiscali derivanti dalla mediazione, soffermandosi sugli adattamenti nella loro applicazione allorché esse si cumulino con altre agevolazioni basate su norme speciali proprie del traffico immobiliare.
Oggi, grazie allo spunto dettato da una risposta ad interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate di circa un anno fa (n°3 del 2025), è possibile evidenziare come debba essere posta grande attenzione su ciò che può legittimamente godere delle agevolazioni tipiche della mediazione e ciò che, invece, non lo consente sebbene vi sia uno stretto collegamento con un accordo raggiunto all’esito della mediazione.
Come noto, l’art 12 comma secondo del D. lgs. 4 marzo 2010 n°28 attribuisce all’accordo concluso in mediazione efficacia di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione ipotecaria; la suddetta risposta dell’Agenzia delle Entrate si è proprio occupata di precisare se e in quanto l’iscrizione dell’ipoteca (che la norma definisce come “giudiziale” sebbene trovi il titolo in un atto che ha sicuramente natura negoziale e non certo giudiziaria) sconti le normali imposte oppure possa andarne esente.
Come si ricorda, l’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle altre spese per gli atti relativi al procedimento di mediazione.
Il comma 2 del medesimo art. 17 consente poi l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale di conciliazione, entro un certo limite di valore di 100.000 euro “altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.”
Per l’Agenzia delle Entrate (cfr. risposta n°235\2020) è da tempo pacifico che l’esenzione prevista dall’articolo 17, comma 1, si applichi anche alle imposte ipotecaria e catastale, anche se non richiamate esplicitamente dalla norma, ma con il limite definito dall’Ordinanza della Cassazione in data 16 giugno 2020 n°11617, secondo la quale le esenzioni fiscali riguardano solo gli atti “concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica.”
Pertanto, la risposta n°3\ 2025 dell’Agenzia delle Entrate precisa che, poiché il procedimento di mediazione si conclude con la formazione del verbale di accordo e l’ambito delle agevolazioni previste dall’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010 sono espressamente confinate al procedimento, l’iscrizione ipotecaria, come atto successivo, non rientra in tale regime. L’iscrizione ipotecaria, infatti, finalizzata a garantire il credito, non è posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell’attività procedimentale di mediazione, ma in una fase successiva, ovvero quella dell’esecuzione dell’accordo.
Per l’Agenzia delle Entrate l’iscrizione ipotecaria non è posta in essere in dipendenza ovvero al fine dello svolgimento dell'attività procedimentale e, dunque, in maniera strumentale al procedimento stesso di mediazione, ma attiene a una fase successiva alla chiusura del procedimento, cioè quella dell'esecuzione dell'accordo di mediazione.
Il principio di fondo è dunque quello secondo cui va esente da imposta tutto ciò che è “dentro” alla mediazione, ma non ciò che, pur essendo conseguenza dell’accordo, è “fuori” perché successivo ad esso e ha funzione esecutiva dell’accordo stesso.
Per tale ragione, le parti devono sempre porre grande attenzione, sollecitati in tal senso dal mediatore, a porre in essere, ogni qual volta sia possibile, nell’ambito del procedimento di mediazione tutti gli atti per i quali si voglia lecitamente godere delle agevolazioni fiscali.
Evidentemente, la fattispecie di più frequente applicazione pratica è quella del trasferimento immobiliare frutto di un accordo in mediazione sicché, alla luce dei criteri applicativi delineati dall’Agenzia delle Entrate, è importantissimo che l’effetto reale della cessione costituisca già effetto diretto dell’accordo contenuto nel verbale. Se invece l’accordo avesse funzione meramente obbligatoria, il successivo atto destinato a perfezionare il trasferimento in adempimento ed esecuzione dell’accordo stesso non potrebbe mai godere delle agevolazioni e, dunque, diverrebbe inevitabile l’applicazione delle normali aliquote proprie delle imposte ipotecarie e catastali (2% + 1%) e soprattutto l’imposizione dell’imposta di registro sull’intero valore dell’accordo e non solo sulla parte eccedente l’importo di Euro 100.000.
Alla prossima "pillola di mediazione".
Per il Direttivo dell'Organismo di Mediazione del COA di Modena
avv. Eros Fontanesi avv. Claudio Perrucci
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