Tar Sicilia: i documenti reperibili da collegamento ipertestuale non sono utilizzabili nel processo amministrativo

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cirospat

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Mar 6, 2025, 6:51:07 AMMar 6
to opendatasicilia

Buongiorno
riporto una notizia relativa alla decisione del  Tar Sicilia, sezione II, sentenza n. 3699/2024:

In sintesi:
I documenti reperibili attraverso l’utilizzo di collegamenti ipertestuali contenuti negli atti di parte, rinvianti a siti web esterni, non assumono alcun rilievo nel processo amministrativo, in quanto siffatta tecnica di redazione, sebbene non espressamente disciplinata dalle norme tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico (allegato 1 al d.P.C.S. del 28 luglio 2021) e dalle relative specifiche tecniche (allegato 2 al detto d.P.C.S.),  non può   integrare un  valido deposito in giudizio, non  rispettando le previsioni dell’art. 5, comma 5, delle norme tecniche e dell’art. 3, comma  6 e 7, delle specifiche tecniche, e presenta alcune specifiche criticità, tenuto conto delle “esigenze di sicurezza” del Sistema Informatico della giustizia amministrativa, potendo il rinvio diretto ad un sito web esterno veicolare malware o altre minacce all’interno della rete della giustizia amministrativa e dei suoi utenti e  delle esigenze di certezza, in quanto un determinato link potrebbe essere nel tempo cancellato dal gestore dei contenuti oppure identificare un contenuto differente rispetto a quello originario. 


Interessante, e allo stesso tempo triste.

Gerlando

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Mar 6, 2025, 8:11:17 AMMar 6
to opendat...@googlegroups.com
Ciao Ciro,
buongiorno a tutti. 
Sono Gerlando Gibilaro e sono iscritto da tempo a questa mailing list, vi leggo (a volte), ma non partecipo attivamente.
Solo per precisare alcuni punti relativamente alla notizia riportata.

L'Italia ha proceduto alla digitalizzazione della giustizia in modo confuso e non organizzato.
Per cui oggi abbiamo un'orgia di acronimi:
 il PCT (processo civile telematico, il primo ad essere stato istituito)
il PTT (processo tributario telematico)
il PAT (processo amministrativo telematico)
il PPT (processo penale telematico.. ancora non avviato in modo compiuto).
Tutti questi processi telematici purtroppo hanno specifiche tecniche diverse (oltre che giustamente regole processuali distinte).

In ambito processuale esiste un fascicolo d'ufficio che oltre agli atti del Tribunale (ordinanze, decreti, verbali di udienze, etc.) contiene i fascicoli di parte (gli atti e documenti prodotti dalle parti processuali).

Quello che sta dicendo il provvedimento è che la parte non può depositare un documento attraverso un link esterno presente all'interno dell'atto difensivo (ricorso, memoria o nota).
Si badi bene i link esterni sono da poco considerati validi nella redazione dell'atto, ma se la parte vuole depositare un documento deve farlo mediante corretta allegazione del predetto nel proprio fascicolo (corredato eventualmente da tutte le specifiche tecniche).

Quindi: un documento (ad esempio Certificato di destinazione urbanistica) per fare valido ingresso nel processo (fonte di prova documentale) deve essere depositato all'interno del fascicolo di parte (attraverso pdf conforme) e non può essere invece linkato nell'atto di parte attraverso un collegamento che punta ad un proprio server.

La ratio della decisione è duplice: Sicurezza informatica e Certezza giuridica

Un caro saluto
Gerlando

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Grazie per la collaborazione.

Nazzareno Prinzivalli

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Mar 6, 2025, 8:36:34 AMMar 6
to opendat...@googlegroups.com
Dal punto di vista della tutela giuridica, lo trovo comprensibile.
Peraltro è da anni che si avanza la richiesta di un servizio certificato per tali esigenze.
Una soluzione similare, per esempio, è la seguente:

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Gerlando

unread,
Mar 6, 2025, 12:18:16 PMMar 6
to opendat...@googlegroups.com
Salve, 
l'articolo linkato, che contiene un abstract dell'ordinanza della Cassazione in ordine alla validità degli allegati alla pec, è stato oggetto di una mia analisi qui  ripresa poi da CF News.

Tengo a precisare la distinzione tra le due situazioni trattate: una riguarda l’ambito stragiudiziale (la PEC), l’altra quello processuale (il link). 

Il principio di diritto espresso nell'ordinanza della Corte di Cassazione (da molti, me incluso, fortemente criticato) stabilisce che la PEC dimostra l’invio e la ricezione del messaggio contenuto nel corpo della pec, ma non garantisce il contenuto (e secondo la Corte anche la valida ricezione) del documento allegato.

Si tratta di un’assurdità priva di senso dal punto di vista tecnologico, giuridico e logico. Purtroppo, però, gli svarioni dei giudici di merito e di legittimità sono ormai all’ordine del giorno.

Viene, infatti, confusa nell'ordinanza la validità legale del file allegato, con la conoscenza legale dell'invio dell'allegato

La Corte confonde e mescola situazioni tecnico- giuridiche diverse.
  • Validità intrinseca dell'allegato: un file può essere valido o meno a seconda della sua natura e della presenza di una firma digitale (es. un contratto non firmato digitalmente potrebbe non essere valido).
  • Conoscenza del file allegato: se invio tramite PEC un allegato PDF (non firmato digitalmente) in cui scrivo “Gerlando è un cretino truffatore”, è indubbio che il contenuto possa integrare il reato di diffamazione. Lo stesso discorso vale per una messa in mora. Se si seguisse il ragionamento della Cassazione, si potrebbe impunemente inviare PEC a ministri e parlamentari con allegati -* non firmati -  diffamatori (ovviamente, non fatelo).

Questa situazione è grave perché la Corte di Cassazione, che dovrebbe garantire la funzione di nomofilachia, cambia idea ogni pochi mesi: si veda l'ordinanza della Cassazione n. 18529/2024.

  • Aprile 2024: la Cassazione afferma che un allegato non è valido se non firmato digitalmente.
  • Luglio 2024: la Cassazione sostiene il contrario, affermando che l'allegato è valido anche senza firma digitale.

Da ultimo, la questione del provvedimento del TAR è ancora diversa: esso stabilisce che un atto, per essere validamente depositato in un processo, deve essere inserito direttamente nel fascicolo processuale e non può essere semplicemente linkato all’esterno (credo che questo principio sia assolutamente condivisibile).

Scusate errori e prolissità, ma non avevo molto tempo a disposizione.

Un caro saluto

Gerlando


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