misha palestino
unread,Mar 13, 2013, 3:35:10 AM3/13/13Sign in to reply to author
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Corte UE: la sentenza
Vecchi pali telefonici all'arsenico: sono riciclabili per altri usi?
Per
riparare le strutture delle passerelle di un sentiero da ripristinare
si possono usare dei vecchi pali telefonici in legno trattati con una
soluzione (tossica) preservante detta RCA (rame, cromo, arsenico)? La
Corte di Giustizia ammette, in linea di principio, tale possibilita'.
Questi
tipi di “rifiuti pericolosi” possono cessare di essere qualificati come
rifiuti (End-of-Waste) se grazie ad un’operazione di recupero li si
rende utilizzabili senza mettere in pericolo la salute umana e senza
nuocere all’ambiente.Tale verifica, comunque, spetta al giudice
nazionale che dovrà anche accertare se il detentore non se ne disfi o
non abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.IL CASOIn
Finlandia è stata instaurata una controversia tra il Settore “trasporti
ed infrastrutture” dell’Ufficio centrale per l’economia, l’ambiente e i
trasporti della Lapponia (liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue) e
l’Associazione per la protezione della natura della Lapponia (Lapin
luonnonsuojelupiiri), in merito ai lavori di ripristino di un sentiero
nelle zone selvagge dell’estremo nord dell’Europa. Nel 2008, il
liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue ha deciso di ripristinare il
sentiero di 35 km che collega il paese lappone di Raittijärvi alla
strada carrabile più vicina e che attraversa in parte una zona Natura
2000. In particolare, i lavori dovevano consistere nella
realizzazione di passerelle di legno per facilitare il passaggio, al di
fuori della stagione invernale, nelle zone umide, dei veicoli di tipo
“quad”: tali passerelle sono sorrette da strutture fatte di vecchi pali
per telecomunicazioni, i quali, per il loro precedente impiego, sono
stati trattati con una soluzione di composti inorganici comprendenti
rame, cromo e arsenico (c.d. “soluzione RCA”), volta a proteggerli dalle
intemperie. L’Associazione ambientalista, però, ritenendo che i
pali trattati con questo preservante fossero dei “rifiuti pericolosi”,
ha chiesto al Lapin ympäristökeskus – che nel frattempo ha cambiato
nome, divenendo l’Autorità incaricata della tutela dell’ambiente – di
vietare l’uso di tali materiali. Dal canto suo, la “nuova”
Autorità ha respinto tale domanda, e ciò ha indotto l’Associazione ad
adire il Tribunale amministrativo di Vaasa, che, questa volta, con
sentenza del 9 ottobre 2009, ha annullato la suddetta decisione di
rigetto. Anche questa sentenza è stata impugnata, dall’Autorità,
però, che ha proposto il relativo ricorso dinanzi alla Suprema Corte
amministrativa. Quest’ultimo giudice ha deciso di sospendere il
giudizio al fine di chiedere alla Corte di Giustizia se siffatti pali,
riutilizzati ormai come legno di supporto, siano rifiuti (recte, rifiuti
pericolosi), ovvero se abbiano perso tale caratteristica a causa del
predetto riutilizzo, sebbene il regolamento REACH autorizzi l’uso di
siffatti legnami trattati. LA DECISIONE DELLA CORTELa
risposta dei giudici europei aiuterà il giudice del rinvio a
determinare se sia necessario essere in possesso di un’autorizzazione
ambientale (nella specie, ai sensi della legge 86/2000) per usare vecchi
pali per telecomunicazioni trattati con una soluzione RCA. La
domanda di pronuncia pregiudiziale – strutturata in sette questioni
pregiudiziali – verte sull’interpretazione della direttiva quadro sui
rifiuti 2008/98/CE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Come
abbiamo visto, alla base della controversia pendente dinanzi al giudice
del rinvio c’è il fatto che se, da un lato, i pali per
telecomunicazioni in parola sono stati trattati con una sostanza
pericolosa ai sensi e ai fini dell’applicazione del regolamento REACH,
dall’altro lato, lo stesso regolamento ammette che, in determinate
situazioni e in presenza di determinate condizioni, tali pali di legno
possano essere utilizzati per determinate applicazioni tra le quali si
possono eventualmente annoverare le passerelle del sentiero interessato.
La soluzione offerta dalla Corte di Giustizia conferma, in buona
sostanza, le conclusioni rassegnate il 13 dicembre 2012 dall’AG Kokott
che, nell’occasione, prefigurava la possibilità, a talune condizioni, di
reimpiegare i pali del telefono non più in uso per riparare un
sentiero, anche se il legno di tali pali è stato in origine trattato con
la c.d. “soluzione RCA”. Nella sentenza del 7 marzo 2013
(C-358/11), dunque, la Corte, dopo aver precisato di dover esaminare le
questioni sottoposte alla sua attenzione considerando le disposizioni
sia della direttiva 2008/98 sia quelle del regolamento REACH, quale
normativa questa indipendente da quella relativa ai rifiuti, ha fornito
le seguenti risposte: 1) il diritto dell’Ue non esclude per
principio che un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di essere
un rifiuto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, se
un’operazione di recupero consente di renderlo utilizzabile senza
mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente e se,
peraltro, non viene accertato che il detentore dell’oggetto di cui
trattasi se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene ai
sensi dell’articolo 3, punto 1, della medesima direttiva, il che spetta
al giudice del rinvio verificare; 2) la normativa REACH presenta
un interesse al fine di determinare se un legno trattato con una
soluzione c.d. RCA (rame, cromo, arsenico) possa cessare di essere un
rifiuto in quanto, qualora fossero soddisfatte le condizioni da esso
previsto per autorizzarne l’uso, il suo detentore non sarebbe tenuto a
disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98;
3) gli articoli 67 e 128 del regolamento n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i,
devono essere interpretati nel senso che il diritto dell’Ue procede ad
un’armonizzazione delle prescrizioni relative alla fabbricazione,
all’immissione sul mercato o all’uso di una sostanza come quella
afferente ai composti dell’arsenico, che forma oggetto di una
restrizione in forza dell’allegato XVII del suddetto regolamento;
4) l’elenco contenuto nell’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento n. 1907/2006 e s.m.i – che elenca in pratica
gli usi consentiti, o meglio le applicazioni per le quali, in via
derogatoria, può essere usato legno trattato con una “soluzione RCA” –
deve essere considerato quale “esaustivo” e, di conseguenza, tale deroga
non può essere applicata a casi diversi da quelli ivi contemplati
(spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze analoghe a
quelle del procedimento principale, l’uso dei pali per telecomunicazioni
in esame, per servire da supporto a passerelle, rientri effettivamente
nell’ambito delle applicazioni elencate nella suddetta disposizione);
5) il divieto di usare il legno trattato con una “soluzione RCA” in
applicazioni che comportino un rischio di contatto ripetuto con la pelle
– di cui all’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera d), secondo
trattino, del regolamento n. 1907/2006 e s.m.i – deve essere applicato
in qualsiasi situazione che, con ogni probabilità, implichi un contatto
reiterato della pelle con il legno trattato, ove una siffatta
probabilità deve essere dedotta dalle condizioni concrete di uso normale
dell’applicazione per la quale tale legno sia stato impiegato, il che
spetta al giudice del rinvio valutare. I POSSIBILI IMPATTI PRATICO-OPERATIVILa
sentenza del 7 marzo 2013 nella causa C-358/11 presenta dei profili
molto interessanti con riguardo all’applicazione delle norme in tema di
cessazione della qualifica di rifiuto. Sul punto, il giudice comunitario
è chiaro: per principio, un rifiuto considerato pericoloso può cessare
di essere un rifiuto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti
2008/98/CE, qualora, grazie ad un’operazione di recupero, sia possibile
utilizzarlo senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere
all’ambiente. E ciò potrebbe valere, dunque, anche per i vecchi
pali telefonici precedentemente trattati con la “soluzione RCA”. In
concreto, però, tale verifica spetta all’interprete (giudice nazionale)
il quale, caso per caso, deve anche accertare che il detentore
dell’oggetto non se ne liberi oppure che non abbia l’intenzione o
l’obbligo di disfarsene (ex art. 3, punto 1, della direttiva
2008/98/CE). Già l’AG Kokott osservava che se, da un lato, la
possibilità di impiegare tali pali sarebbe da escludere, alla luce della
direttiva 2008/99 sui rifiuti e del regolamento 1907/2006/CE (REACH),
“quando la probabilità di un contatto ripetuto con la pelle in
condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili non è
trascurabile”, dall’altro lato, un siffatto impiego potrebbe essere
consentito in talune ipotesi eccezionali come quella della costruzione
di ponti, dato che in questo caso il contatto cutaneo diretto non c’è. Presenta
forti analogie al caso dei pali all’arsenico il caso del riutilizzo
delle traversine ferroviarie (ma anche dei pali delle telecomunicazioni)
originariamente trattate col creosoto, sostanza altamente cancerogena
che manifesta la sua pericolosità non solo tramite il contatto cutaneo
ma anche attraverso il contatto diretto con il suolo, con l'acqua o per
l’inalazione dei gas che vengono a sprigionarsi in conseguenza di un
aumento della temperatura superiore ai 20 gradi. Per il creosoto è
stata emanata un’apposita direttiva (2011/71/UE) la quale ha consentito
l’iscrizione del creosoto tra i principi attivi dell’allegato I della
direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (tale
direttiva è stata recepita dal nostro paese col D.M. Salute 18 giugno
2012). [Commissione europea, comunicato stampa “Ambiente: limiti più
severi all'uso del creosoto per fini industriali”, Reference: IP/11/925
Event Date: 26/07/2011].Riferimenti: - CGUE (Seconda Sezione), sentenza 7 marzo 2013 (C-358/11), Lapin ELY-keskus liikenne ja infrastruktuuri - Conclusioni dell’AG Juliane Kokott presentate il 13 dicembre 2012 (C-358/11), Lapin ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuriCopyright © - Riproduzione riservata
12/03/2013