Ciao Bruno,
so che questi sono i parametri: serie,
emissione da-a, % tasso interessi con anni da:
SERIE
DA A 1-5
6-10 10-15 16-20
R
01/11/95 30/11/96 7,00 8,00 9,00 11,50
S
01/12/96 30/06/97 5,50 6,50 7,50 9,00
T
01/07/97 31/12/97 4,75 5,75 6,75 8,25
U
01/01/98 09/12/98 4,25 4,75 5,50 6,50
V
10/12/98 01/03/99 3,50 4,15 4,75 6,00
W
02/03/99 31/12/99 3,00 3,50 4,25 5,25
X
01/01/00 31/07/00 3,25 4,00 4,75 5,75
Z
01/08/00 31/12/00 4,50 5,25 5,75 6,50
alcune info tratte da POste
SpA:
Articolo 3 - Durata
I buoni hanno una
durata massima di venti anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in
linea capitale e
interessi, alla scadenza del ventesimo anno.
Articolo 4 - Rendimenti
Per ciascuna
emissione i tassi d’interesse nominali annui lordi praticati sui buoni sono
quelli riportati nella tabella A
allegata al presente Foglio Informativo e
Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento
alla
fine di ciascun periodo di possesso.
Articolo 5 - Modalità di calcolo degli
interessi
Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di
capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in
regime composto. Gli
interessi sono corrisposti al momento del rimborso del buono. Non sono
corrisposti interessi
per i buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno
dalla sottoscrizione, nonché dal giorno successivo alla
scadenza del
ventesimo anno dalla data di sottoscrizione. Nell’allegata tabella B sono
riportati i coefficienti per la
determinazione dell’importo lordo e netto
riconosciuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data
di
sottoscrizione.
Articolo 6 - Intestazione
I buoni
possono essere intestati sia a persone fisiche che a persone giuridiche. E’
ammessa la cointestazione dei
buoni a più soggetti, in numero non superiore a
quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario,
fatta
salva la possibilità di escludere detta facoltà all’atto della sottoscrizione.
Non sono ammesse cointestazioni
tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra
soggetti minorenni. Nel caso in cui l’intestatario, al momento
della
richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente
alla previsione dell’art. 320, comma 4, del
Codice civile possono essere
rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del
giudice
tutelare.
I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione
del conto corrente postale o del libretto di risparmio
postale, necessari per
la sottoscrizione degli stessi.
Articolo 7 - Tagli, sottoscrizione e
rimborso
I buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi, in tagli da
50,00 - 100,00 - 250,00 - 500,00 - 1.000,00 -
2.500,00 - 5.000,00 euro, sono
sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All’atto della
sottoscrizione
viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al
presente Foglio Informativo e Regolamento del
prestito.
I buoni
dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli
pari a 250,00 euro e multipli,
presso tutti gli uffici postali, nonché
attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la
sottoscrizione è
necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di
risparmio postale aventi la
medesima intestazione dei buoni. Le
sottoscrizioni in via telematica sono riservate ai titolari di conto
corrente
postale abilitati al servizio BancoPostaonline. Le sottoscrizioni
presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e
un esemplare del
contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio
Informativo e
Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione
effettuata in via telematica viene trasmessa mediante
l’invio di una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica del sottoscrittore. La conferma del rimborso
richiesto in via
telematica viene trasmessa mediante l’invio di una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica del richiedente.
L’importo massimo
sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno
o più uffici
postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad
1.000.000,00 di euro.
Articolo 8 - Rimborso anticipato
A
richiesta del titolare, i buoni rappresentati da documento cartaceo possono
essere rimborsati anticipatamente
con diritto alla restituzione del capitale
sottoscritto e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo
le
modalità indicate all’art. 5 del presente Regolamento del prestito.
A
richiesta del titolare, i buoni dematerializzati possono essere rimborsati
anticipatamente per importi sottoscritti di
250,00 euro e multipli con
diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi
calcolati
secondo le modalità indicate all’art. 5 del presente Regolamento
del prestito.
Articolo 9 - Limiti alla circolazione dei
buoni
I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per
causa di morte del titolare o per cause che
determinino successione a titolo
universale. I buoni non possono essere dati in pegno.
Articolo 10 - Termini di prescrizione
I
diritti dei titolari di buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi si
prescrivono a favore dell’Emittente,
trascorsi dieci anni dalla scadenza del
titolo.
Articolo 11 - Regime fiscale
Gli
interessi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura
del 12,50%, di cui al decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.
Articolo 12 - Spese e
commissioni
Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed
il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono
comporta il pagamento di €
1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello
stesso.