Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

forse chiedo l'impossibile: comporto malattia

191 views
Skip to first unread message

Ruggero

unread,
May 2, 2008, 12:03:20 PM5/2/08
to
salve,
c'è qualcuno qui dentro che è riuscito a gestire la malattia nel contratto
dell'industria metalmeccanica con un foglio excel?
se sì gli faccio un monumento...
ciao e grazie
Ruggero


Bruno Campanini

unread,
May 2, 2008, 12:27:01 PM5/2/08
to
"Ruggero" <ra_posta...@NOSPAMyahoo.it> wrote in message
news:680sclF...@mid.individual.net...

Prova a mettere in onda la normativa.
Forse a qualcuno verrà voglia di sbizzarrirvisi...

Bruno

Ruggero

unread,
May 3, 2008, 2:36:52 AM5/3/08
to

"Bruno Campanini" <B...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:%23wieaFH...@TK2MSFTNGP06.phx.gbl...

spero tanto che qualcuno si voglia sbizzarrire.. :-) :

METALMECCANICI (INDUSTRIA)


Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i
lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche private e di
installazione di impianti

Data stipula: 20 gennaio 2008

Articolo unico

Inizio validità: 1 gennaio 2008 - Scadenza economica: 31 dicembre 2009 -
Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Unificazione delle discipline speciali - Parte prima, seconda e terza -
Disciplina del rapporto individuale di lavoro

--------------------------------------------------------------------------------
Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro

--------------------------------------------------------------------------------

omissis...

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul
lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo, definito comporto breve, di:

a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni
compiuti;
c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di
conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente
verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di
conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo
con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un
periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al
comma precedente, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il
periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporto
prolungato, sarà:

a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5
= 13,5;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.

Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente
si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni
precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie
comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.

A decorrere dal 1° ottobre 1999 il suddetto periodo di comporto prolungato
viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del
periodo di comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o
superiore a tre mesi.

Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419 per la
conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del
preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della
normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui
al presente articolo.

La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al quarto
comma dell'art. ..., ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva
agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro
adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello
stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.

Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il
rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo
previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento ivi compresa
l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta
al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di
lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto
rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del
preavviso.

Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del
posto di cui sopra il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta,
di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non
decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun
istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e
continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire,
previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla
guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di
assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a
complessivi 24 mesi continuativi.

A decorrere dal 1° ottobre 1999, le assenze determinate da patologie gravi
che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella
prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di
prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al
lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto
di lavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in maniera
frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di
cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che
l'azienda medesima tratterà nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.
675 sulla tutela della privacy.

Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia
ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i
lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.

Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o
infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una
integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni
legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale
trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse
lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di
trattamento contrattuale.

A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:

- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l'intera retribuzione
globale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i 4 mesi
successivi;

- per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti, l'intera
retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale per i 6
mesi successivi;

- per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l'intera retribuzione globale
per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.

Nell'ipotesi di applicazione del comporto prolungato il trattamento sarà il
seguente:

- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di cui 3
mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale;

- per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9
+ 4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione globale e mesi 9 a metà
retribuzione globale;

- per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6
ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.

Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini
dei suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di
assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo
ultimo episodio morboso.

Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per
malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o
superiore a 7, l'ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5
giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di
trattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze
dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital ed a trattamenti
terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla prima Nota a
verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti
da apposita certificazione. Ai soli fini del presente comma il periodo utile
per il computo del triennio decorre successivamente alla data di
sottoscrizione del presente Contratto e, quindi, non sono considerate utili
le assenze verificatesi prima del 5 luglio 1994.

Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo
dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno
retribuiti ad intera retribuzione globale:

a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni
continuativi, fino ad un massimo di:

- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6
compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino
ad un massimo di:

- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6
compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi
di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.

Ove richiesti verranno erogati acconti.

Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a
concorrenza.

Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti
aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o
future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, su richiesta del lavoratore, l'azienda, per
un massimo di due volte nell'anno solare, fornisce entro venti giorni dalla
richiesta le informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione
del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla
conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei periodi di
assenza per malattia e/o infortunio non sul lavoro.

Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza
per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto,
è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica
natalizia, ecc.).

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità
derivante da infortunio non sul lavoro.

Note a verbale

1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o
affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da
epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, sarà considerata
dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle
disposizioni assistenziali vigenti.

2) I due gruppi di sindacati stipulanti convengono di studiare entro sei
mesi dalla data di stipulazione del presente Contratto una proposta da
sottoporre congiuntamente al Consiglio di amministrazione dell'INPS, che
definisca una specifica assistenza economico sanitaria nei confronti dei
soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da
sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma
determini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di
assistenza.

3) Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori soggetti
all'assicurazione obbligatoria di malattia sono quelli di cui agli Allegati
2 e 2 bis.


0 new messages