R: Re: [legalit] nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.

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Giancarlo Pedini

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Feb 11, 2013, 12:33:44 PM2/11/13
to leg...@googlegroups.com
Ma in assenza della firma come si può sostenere l'emissione da parte
dell'ufficio del provvedimento decreto?
Non risulta sia accoglibile
come emesso alcun provvedimento (anche meno cogente del decreto) in
assenza di sottoscrizione leggibile (per leggibile intendo visibile,
non già riconducibile a chi l'ha sottoscritta o comprensibile).

G.P.


----Messaggio originale----
Da: pat...@officine.it
Data: 11/02/2013
17.50
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit] nullità del
decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell&#39;
art. 161 c.p.c.

Quante firme leggibili hai visto negli atti giudiziari
in vita tua?

Il problema non sta nel verificare se la firma sia più o
meno leggibile, ma nel vedere se sussistono le condizioni per
attribuire l’emissione del decreto da parte di un soggetto dotato del
correlato potere. Ai fini della validità del decreto è importante che
lo stesso sia riconducibile “all’ufficio” costituito dal giudice
monocratico, non al singolo magistrato.
Nel mio giudizio sostenni
questo e penso che ci sia anche qualcosa in giro. Del resto mi sembra
che nessuna norma disponga che la sottoscrizione dei decreti ingiuntivi
debba essere leggibile, e nessuna norma prevede che debba essere
individuabile la persona fisica che li emette.

E.
From: Giovanni
Borney
Sent: Monday, February 11, 2013 5:16 PM
To:
leg...@googlegroups.com
Subject: Re: [legalit] nullità del decreto
ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.
p.c.

Quale giudice ha sbagliato, quello che ha sottoscritto il DI in
modo illeggibile o quello che ha ritenuto sussistente la nullità?


Il
giorno 11/feb/2013, alle ore 17:06, Avv. Edoardo Patini
<pat...@officine.it> ha scritto:


Conosco il magistrato che ha
emesso la sentenza.
Era un mio vecchio compagno di giochi. Non lo
vedo da trenta anni.
Il mio vecchio amico ha affermato un principio a
mio avviso poco condivisibile.
Mi era stata proposta la stessa
eccezione (non ricordo tuttavia in quale pratica,ma se mi applico la
ritrovo) e la stessa ebbe una sorte assolutamente diversa.

E.

From: Alessandro Pedone
Sent: Monday, February 11, 2013 4:41 PM

To: leg...@googlegroups.com
Subject: Re: R: [legalit] nullità del
decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi
dell'art. 161 c.p.c.

Come dire, il giudice sbaglia ma quello che ne
subisce gli effetti è qualcun altro.

Inviato da iPhone

Il giorno
11/feb/2013, alle ore 14:42, "Avv. Pietro Lavezzari" <lavezzari@libero.
it> ha scritto:


no comment!


----Messaggio originale----

Da: defalco...@gmail.com
Data: 08/02/2013 19.56

A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit] nullità del decreto
ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.
p.c.


Eh va beh.....


Il Tribunale di Napoli ha
sentenziato in maniera originale in tema di qualità essenziali del
decreto ingiuntivo.
Nella sentenza n. 864 del 2006, l'Ufficio
Giudiziario partenopeo , in persona del Giudice Monocratico Dottor
Augusto Tatangelo, ha sancito la nullità del decreto ingiuntivo privo
di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
Nella
fattispecie concreta il giudice Tatangelo ha accolto l'opposizione
all'esecuzione proposta con atto di citazione avverso l'atto di
precetto per il pagamento dell'importo di 9000,00 euro circa intimato
sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio
Emilia.
Il provvedimento in questione risultava infatti difettoso
di valida sottoscrizione, essendo la stessa assolutamente illeggibile e
non risultando in tutto il corpo dell'atto in alcun modo indicato o
comunque ricavabile , il nome del Giudice emittente .


Il
Tribunale ha di conseguenza affermato la nullità insanabile di detto
decreto ingiuntivo.
Il giudice partenopeo ha poi considerato che
tale nullità è deducibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., fuori dei
limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione e che essa certamente
può essere fatta valere anche in sede di opposizione all'esecuzione,
trattandosi del resto di una contestazione attinente alla stessa
esistenza del titolo esecutivo e quindi del diritto di procedere ad
esecuzione forzata. (Commento a cura della Dottoressa Alessia
D'Antonio)


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Avv. Pietro Lavezzari

unread,
Feb 11, 2013, 1:15:21 PM2/11/13
to leg...@googlegroups.com

Due brevi osservazioni.

Il decreto ingiuntivo se non viene opposto , anche tardivamnente, passa in giudicato e non si possono far valere eventuali vizi dello stesso con l'opposizione all'esecuzione.

Se ho capito bene è stato applicato l'art 161 comma 2 CPC che si occupa della assenza di sottoscrizione .

Qui la sottoscrizione c'è , per quanto illegibile.

Buona serata

Pietro



----Messaggio originale----
Da: pat...@officine.it
Data: 11/02/2013 18.55
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit] nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.

Giovanni non ho mai pensato che volessi far polemica. La mia risposta era tranquillissima e se dal suo contenuto traspariva una qualsiasi impronta polemica è colpa del mezzo, non del mio intento. Forse avrei dovuto aggiungere qualche faccina Sorriso 
 
Sempre senza far polemica, ma perchè pensi che sia una condizione rara quella nella quale un giudice fa danni ? Sorriso 
 
E.
Sent: Monday, February 11, 2013 6:43 PM
Subject: Re: [legalit] nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
 
Guarda che non intendevo affatto fare polemica: uno dei due ha sbagliato, il risultato è che ci rimette comunque il povero cristo.
 
 
 
Il giorno 11/feb/2013, alle ore 17:50, Avv. Edoardo Patini <pat...@officine.it> ha scritto:

Quante firme leggibili hai visto negli atti giudiziari in vita tua?
 
Il problema non sta nel verificare se la firma sia più o meno leggibile, ma nel vedere se sussistono le condizioni per attribuire l’emissione del decreto da parte di un soggetto dotato del correlato potere. Ai fini della validità del decreto è importante che lo stesso sia riconducibile “all’ufficio” costituito dal giudice monocratico, non al singolo magistrato.
Nel mio giudizio sostenni questo e penso che ci sia anche qualcosa in giro. Del resto mi sembra che nessuna norma disponga che la sottoscrizione dei decreti ingiuntivi debba essere leggibile, e nessuna norma prevede che debba essere individuabile la persona fisica che li emette.
 
E. 
Sent: Monday, February 11, 2013 5:16 PM
Subject: Re: [legalit] nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
 
Quale giudice ha sbagliato, quello che ha sottoscritto il DI in modo illeggibile o quello che ha ritenuto sussistente la nullità?
 
Il giorno 11/feb/2013, alle ore 17:06, Avv. Edoardo Patini <pat...@officine.it> ha scritto:

Conosco il magistrato che ha emesso la sentenza.
Era un mio vecchio compagno di giochi. Non lo vedo da trenta anni.
Il mio vecchio amico ha affermato un principio a mio avviso poco condivisibile.
Mi era stata proposta la stessa eccezione (non ricordo tuttavia in quale pratica,ma se mi applico la ritrovo) e la stessa ebbe una sorte assolutamente diversa.
 
E. 
Sent: Monday, February 11, 2013 4:41 PM
Subject: Re: R: [legalit] nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
 
Come dire, il giudice sbaglia ma quello che ne subisce gli effetti è qualcun altro.

Inviato da iPhone

Il giorno 11/feb/2013, alle ore 14:42, "Avv. Pietro Lavezzari" <lave...@libero.it> ha scritto:

no comment!


----Messaggio originale----
Da: defalco...@gmail.com
Data: 08/02/2013 19.56
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit] nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.

Eh va beh.....

Il Tribunale di Napoli ha sentenziato in maniera originale in tema di qualità essenziali del decreto ingiuntivo.
Nella sentenza n. 864 del 2006, l'Ufficio Giudiziario partenopeo , in persona del Giudice Monocratico Dottor Augusto Tatangelo, ha sancito la nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
Nella fattispecie concreta il giudice Tatangelo ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta con atto di citazione avverso l'atto di precetto per il pagamento dell'importo di 9000,00 euro circa intimato sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia.
Il provvedimento in questione risultava infatti difettoso di valida sottoscrizione, essendo la stessa assolutamente illeggibile e non risultando in tutto il corpo dell'atto in alcun modo indicato o comunque ricavabile , il nome del Giudice emittente .

Il Tribunale ha di conseguenza affermato la nullità insanabile di detto decreto ingiuntivo.
Il giudice partenopeo ha poi considerato che tale nullità è deducibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione e che essa certamente può essere fatta valere anche in sede di opposizione all'esecuzione, trattandosi   del resto di una contestazione attinente alla stessa esistenza del titolo esecutivo e quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata. (Commento a cura della Dottoressa Alessia D'Antonio)

 
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Avv. Giovanni Borney
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