Due brevi osservazioni.
Il decreto ingiuntivo se non viene opposto , anche tardivamnente, passa in giudicato e non si possono far valere eventuali vizi dello stesso con l'opposizione all'esecuzione.
Se ho capito bene è stato applicato l'art 161 comma 2 CPC che si occupa della assenza di sottoscrizione .
Qui la sottoscrizione c'è , per quanto illegibile.
Buona serata
Pietro
----Messaggio originale----
Da: pat...@officine.it
Data: 11/02/2013 18.55
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit] nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
Giovanni non ho mai pensato che volessi far polemica. La mia risposta era tranquillissima e se dal suo contenuto traspariva una qualsiasi impronta polemica è colpa del mezzo, non del mio intento. Forse avrei dovuto aggiungere qualche faccina
Sempre senza far polemica, ma perchè pensi che sia una condizione rara quella nella quale un giudice fa danni ?
E.From: Giovanni BorneySent: Monday, February 11, 2013 6:43 PM
Subject: Re: [legalit] nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
Guarda che non intendevo affatto fare polemica: uno dei due ha sbagliato, il risultato è che ci rimette comunque il povero cristo.
Il giorno 11/feb/2013, alle ore 17:50, Avv. Edoardo Patini <pat...@officine.it> ha scritto:
Quante firme leggibili hai visto negli atti giudiziari in vita tua?Il problema non sta nel verificare se la firma sia più o meno leggibile, ma nel vedere se sussistono le condizioni per attribuire l’emissione del decreto da parte di un soggetto dotato del correlato potere. Ai fini della validità del decreto è importante che lo stesso sia riconducibile “all’ufficio” costituito dal giudice monocratico, non al singolo magistrato.Nel mio giudizio sostenni questo e penso che ci sia anche qualcosa in giro. Del resto mi sembra che nessuna norma disponga che la sottoscrizione dei decreti ingiuntivi debba essere leggibile, e nessuna norma prevede che debba essere individuabile la persona fisica che li emette.E.From: Giovanni BorneySent: Monday, February 11, 2013 5:16 PMSubject: Re: [legalit] nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
Quale giudice ha sbagliato, quello che ha sottoscritto il DI in modo illeggibile o quello che ha ritenuto sussistente la nullità?
Il giorno 11/feb/2013, alle ore 17:06, Avv. Edoardo Patini <pat...@officine.it> ha scritto:
Conosco il magistrato che ha emesso la sentenza.Era un mio vecchio compagno di giochi. Non lo vedo da trenta anni.Il mio vecchio amico ha affermato un principio a mio avviso poco condivisibile.Mi era stata proposta la stessa eccezione (non ricordo tuttavia in quale pratica,ma se mi applico la ritrovo) e la stessa ebbe una sorte assolutamente diversa.E.From: Alessandro PedoneSent: Monday, February 11, 2013 4:41 PMSubject: Re: R: [legalit] nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
Come dire, il giudice sbaglia ma quello che ne subisce gli effetti è qualcun altro.
Inviato da iPhone
no comment!
----Messaggio originale----
Da: defalco...@gmail.com
Data: 08/02/2013 19.56
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit] nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
Eh va beh.....Il Tribunale di Napoli ha sentenziato in maniera originale in tema di qualità essenziali del decreto ingiuntivo.Nella sentenza n. 864 del 2006, l'Ufficio Giudiziario partenopeo , in persona del Giudice Monocratico Dottor Augusto Tatangelo, ha sancito la nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.Nella fattispecie concreta il giudice Tatangelo ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta con atto di citazione avverso l'atto di precetto per il pagamento dell'importo di 9000,00 euro circa intimato sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia.Il provvedimento in questione risultava infatti difettoso di valida sottoscrizione, essendo la stessa assolutamente illeggibile e non risultando in tutto il corpo dell'atto in alcun modo indicato o comunque ricavabile , il nome del Giudice emittente .Il Tribunale ha di conseguenza affermato la nullità insanabile di detto decreto ingiuntivo.Il giudice partenopeo ha poi considerato che tale nullità è deducibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione e che essa certamente può essere fatta valere anche in sede di opposizione all'esecuzione, trattandosi del resto di una contestazione attinente alla stessa esistenza del titolo esecutivo e quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata. (Commento a cura della Dottoressa Alessia D'Antonio)--
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