responsabilità dell'ex socio accomandatario - fino a quando?

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avv. adf

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Mar 12, 2012, 1:54:16 PM3/12/12
to legalit
l'ex socio accomandatario risponde illimitatamente delle obbligazioni
sorte precedentemente al suo recesso oppure il nuovo socio
accomandatario risponde anche delle obbligazioni pregresse?
se non mi sbaglio sull'art.2290 c.c. vi è giurisprudenza che afferma
la resp. dell'ex socio per le obbligazioni maturate fino al recesso ma
non ho reperito molta giurisprudenza in merito se non per quella
riguardante la società fallita. E per quelle non fallite dove vi la
società ha cambiato il socio accomandatario?
vi sarei grato se potesse darmi giurisprudenza più approfondita sul
punto.

avv. adf

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Mar 12, 2012, 2:07:49 PM3/12/12
to legalit
pardon, quanto ho trovato riguarda la responsabilità dell'ex socio nei
confronti della sola società.

Valeria Lai

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Mar 12, 2012, 3:37:54 PM3/12/12
to leg...@googlegroups.com
A livello logico mi parrebbe veramente strano che il nuovo accomandatario rispondesse delle obbligazioni assunte dal precedente; del resto la norma da Te richiamata lo esclude espressamente, precisando che il recesso del socio è inopponibile solo ai terzi che l'hanno ignorato "senza colpa", perchè la circostanza non era stata oggetto di tempestiva pubblicità.
V. Lai
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

avv. adf

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Mar 12, 2012, 3:57:54 PM3/12/12
to legalit
no no l'ex socio accomandatario è chiaramente responsabile per le
obbligazioni assunte quando amministrava. secondo me è pacifico questo
anche in giurisprudenza.
Il problema è se si può' agire con d.i. nei confronti della società,
del socio accomandatario attuale e dell'ex socio accomandatario o se
invece si deve fare atto di citazione.

avv. adf

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Mar 12, 2012, 7:28:20 PM3/12/12
to legalit
suggerisco vivamente la lettura di questa relazione di un magistrato
di Udine, dott. Andrea Zuliani, Magistrato presso il Tribunale di
Udine
ecco il link: http://cameracivileudine.it/?p=837
Alla fine dice di agire nei confronti di tutti i soci illimitatamente
responsabili ( e quindi seguendo il suo argomentare) anche degli ex
soci che godrebbero del principio del contradditorio.
Mi pare di capire che ricorso per decreto ingiuntivo o atto di
citazione non faccia differenza.
Magari un collega di Udine nel complimentarsi potrebbe chiedergli pure
cosa ne penserebbe su quest'ultimo specifico punto.
Notte a tutti per ora.






On 12 Mar, 20:37, "Valeria Lai" <laivaleri...@libero.it> wrote:

Raffaele Boccia

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Mar 13, 2012, 7:09:28 AM3/13/12
to leg...@googlegroups.com
mi � capitata la stessa questione un paio di volte, ho fatto d.i.
tranquillamente contro l'attuale accomandatario anche per le obbligazioni
precedenti al suo mandato e nessuno ha mai avuto da ridire.
buon lavoro

Raffaele Boccia

----- Original Message -----
From: "avv. adf" <defalco...@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>

Sent: Tuesday, March 13, 2012 12:28 AM
Subject: [legalit] Re: responsabilit� dell'ex socio accomandatario - fino a
quando?

suggerisco vivamente la lettura di questa relazione di un magistrato
di Udine, dott. Andrea Zuliani, Magistrato presso il Tribunale di
Udine
ecco il link: http://cameracivileudine.it/?p=837
Alla fine dice di agire nei confronti di tutti i soci illimitatamente
responsabili ( e quindi seguendo il suo argomentare) anche degli ex
soci che godrebbero del principio del contradditorio.
Mi pare di capire che ricorso per decreto ingiuntivo o atto di
citazione non faccia differenza.
Magari un collega di Udine nel complimentarsi potrebbe chiedergli pure
cosa ne penserebbe su quest'ultimo specifico punto.
Notte a tutti per ora.


On 12 Mar, 20:37, "Valeria Lai" <laivaleri...@libero.it> wrote:
> A livello logico mi parrebbe veramente strano che il nuovo accomandatario
> rispondesse delle obbligazioni assunte dal precedente; del resto la norma
> da Te richiamata lo esclude espressamente, precisando che il recesso del

> socio � inopponibile solo ai terzi che l'hanno ignorato "senza colpa",
> perch� la circostanza non era stata oggetto di tempestiva pubblicit�.


> V. Lai
>
>
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "avv. adf" <defalco.anto...@gmail.com>
> To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
> Sent: Monday, March 12, 2012 7:07 PM
> Subject: [legalit] Re: responsabilit� dell'ex socio accomandatario - fino
> a quando?
>

> pardon, quanto ho trovato riguarda la responsabilit� dell'ex socio nei
> confronti della sola societ�.


>
> On 12 Mar, 18:54, "avv. adf" <defalco.anto...@gmail.com> wrote:
> > l'ex socio accomandatario risponde illimitatamente delle obbligazioni
> > sorte precedentemente al suo recesso oppure il nuovo socio
> > accomandatario risponde anche delle obbligazioni pregresse?

> > se non mi sbaglio sull'art.2290 c.c. vi � giurisprudenza che afferma


> > la resp. dell'ex socio per le obbligazioni maturate fino al recesso ma
> > non ho reperito molta giurisprudenza in merito se non per quella

> > riguardante la societ� fallita. E per quelle non fallite dove vi la
> > societ� ha cambiato il socio accomandatario?
> > vi sarei grato se potesse darmi giurisprudenza pi� approfondita sul

Valeria Lai

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Mar 13, 2012, 7:19:46 AM3/13/12
to leg...@googlegroups.com
Hai ragione, l'articolo è interessantissimo, e le sue conclusioni mi paiono pienamente condivisibili sotto il profilo del diritto sostanziale alla difesa in giudizio; se hai un titolo che può portare alla concessione del decreto, e il credito è sorto quando era in carica il precedente accomandatario, direi che occorre che il decreto sia emesso anche nei suoi confronti e notificato anche a lui.
V. Lai
 
 
----- Original Message -----
From: "avv. adf" <defalco...@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, March 13, 2012 12:28 AM

avv. adf

unread,
Mar 13, 2012, 9:06:11 AM3/13/12
to legalit
Raffaele, io mi riferivo all'ex socio accomandatario.
Valeria mi fa piacere che tu abbia condiviso con me questa
interessante lettura e ti chiedo: tu pervieni dopo la lettura di
questo relazione che. Nello stesso ricorso si possa agire
contemporaneamente contro il precedente socio accomandatario
unitamente alla societa' ed all'attuale socio accomandatario?

Valeria Lai ha scritto:

avv. adf

unread,
Mar 13, 2012, 1:29:23 PM3/13/12
to legalit
Valeria, l'unica cosa è che non ho trovato ul solo precedente
giurisprudenziale di ricorso per d.i. contro l'ex socio
accomandatario, come mai?

Valeria Lai

unread,
Mar 14, 2012, 7:48:35 AM3/14/12
to leg...@googlegroups.com
Dalla lettura del testo ho ricavato che il ricorso va proposto contro tutti coloro nei confronti dei quali si intende ottenere il titolo esecutivo, quindi sicuramente la società e l'ex socio; sotto il profilo sostanziale, ho dei dubbi per quanto riguarda la responsabilità personale dell'attuale accomandatario se il debito azionato è sorto prima del suo ingresso.
Però confesso di non avere mai condotto uno studio sulla questione specifica.

Valeria Lai

unread,
Mar 14, 2012, 7:58:23 AM3/14/12
to leg...@googlegroups.com
E' possibile che la questione non abbia mai dato luogo a contenzioso. Se esistono i presupposti per l'emissione del decreto, l'ex socio è senza dubbio legittimato passivo per i debiti sorti sotto la sua gestione, quindi non si vede - in linea logica - perchè debbano essere nutriti dubbi riguardo alla forma della domanda.

avv. adf

unread,
Mar 14, 2012, 11:56:21 AM3/14/12
to legalit
Valeria, sul tuo dubbio sull'attuale socio accomandatario ti dico che
vale l'art.2269 c.c. a superare ogni dubbio.
In effetti era una collega che mi pone questa obiezione.

avv. adf

unread,
Mar 19, 2012, 4:23:33 PM3/19/12
to legalit
ono pienamente condivisibili ed io stesso sono convinto di agire ai
sensi del richiamato art.2290 c.c. In riscontro a Iacobone, debbo però
precisare che la società debitrice non è in liquidazione e quindi gli
articoli da lui richiamati non mi paiono riflettere la situazione da
me descritta dove, per altro, è il precedente accomandatario che
dispone di beni tali da soddisfare il credito mentre dell'accomandante
poco m'importa.
Tutti i riferimenti giurisprudenziali, specie l'ultimo citato da
Sicari, interessante ed a me già noto, vanno nella direzione da me
anticipata nel post ovvero quella di agire anche in sede di
cognizione, sebbene già in via sommaria, anche nei confronti del
precedente socio accomandatario e non soltanto di quello attuale.
Tuttavia, avendo esaminato la giurisprudenza anche solo di merito non
mi è riuscito, stranamente, di trovare un solo caso - fatto giuridico
in senso stretto - nel corso del quale un creditore abbia agito in tal
senso e ciò pure dopo approfondita lettura delle sentenze di
legittimità citate da Sicari che pure possono essere utile riferimento
in via analogica.
Bene, l'unico caso che ho trovato, spulciando faticosamente, è quello
di un ricorso per d.i. nel corso del quale vi è stata chiamata di
terzo da parte dei soci accomandatari, opponenti i quali hanno citato
per manleva il precedente socio accomandatario.
Come mai tale scarsezza di precedenti?
Obiezione esclusivamente processuale: attualmente non è socio, difetto
di legittimazione passiva?
Bene, pur trattandosi di questione, forse di mera lana caprina, un
giurista deve sempre porsi, a mio giudizio, il caso teorico ed i suoi
riflessi sul piano specificamente pratico.Il titolo formatosi in sede
di cognizione, fatto salvo il beneficium exscussionis, può essere
messo in esecuzione nei confronti dei soci illegittimamente
responsabili ( in questo caso, accomandatari) e del precedente socio
accomandatario per tutte le obbligazioni sorte fino a quando rivestiva
tale carica . La sentenza richiamata da Siclari "
La responsabilità del socio illimitatamente responsabile, il quale sia
receduto dal contratto societario, a noma dell'art. 2290 c.c.,
riguarda tutte le obbligazioni insorte prima del recesso, ivi
comprese, oltre quelle di origine negoziale, le obbligazioni, quali
quelle tributarie, aventi propria fonte direttamente nella legge"
anche va in queasta direzione.
Bene, alla luce di tale orientamento, si potrebbe procedere ad
escutere direttamente il precedente socio accomandatario senza che
questi sia mai stato posto a conoscenza di un procedimento civile che
potrà avere ripercussioni sul suo patrimonio.
Se questo è la tesi dominante ed estensiva e direi più pericolosa per
l'ex accomandatario è certamente vero che evocarlo in giudizio,
consentirgli il diritto di difesa ed il contraddittorio è certamente
un minus rispetto alla tesi dominante con l'effetto di dare più
certezza di recupero del credito ( iscrivere ipoteca da subito e senza
temere riserve dalla conservatoria) e più certezze per il debitore il
quale potrà difendersi ed, ad esempio, dedurre fatti estinitivi o
modificativi del credito nei suoi confronti.
Tutto ciò mi conforta ma resta, ahimè, il fatto, che un po' mi
tormenta, di non aver trovato un precedente inteso come fatto storico.
E' possibile che nessuno abbia mai agito per d.i. nei confronto di
società, socio e precedente socio?
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