"mora persistente" nel procedimento di sfratto

316 views
Skip to first unread message

Enrico Gorini

unread,
Jan 20, 2015, 6:56:35 AM1/20/15
to civilit

Ripropongo questo tema che dev’essere sfuggito ai cultori delle locazioni:

 

Inviato: lunedì 19 gennaio 2015 11:36

 

Cari amici,

qualcuno oggi ha fatto vacillare una mia certezza in tema di sfratto, e chiedo conforto per capire se sono impazzito.

 

Sfratto per morosità per 3 canoni scaduti.

Nelle more dell’udienza, il locatario paga “quei” tre canoni, ma all’udienza intanto sono maturati altri tre canoni.

A mio parere “la mora persiste” (art.663 c.3 c.p.c.); il petitum nel procedimento sommario, infatti, secondo me, non riguarda “quei” tre canoni, ma la mora locatizia, e la mora sussisteva sia al momento dell’intimazione, sia al momento dell’udienza.

Il mio amico, esperto in locazioni, asserisce invece che “non persiste”, e dovrei casomai (se ho ben capito) convertire il rito per l’accertamento della risoluzione per grave inadempimento.

 

Insomma, in tale caso, la mora persiste o no ?

 

enrico gorini

avv. cosentino

unread,
Jan 20, 2015, 7:15:59 AM1/20/15
to leg...@googlegroups.com

Ma se la mora non persiste perché dovrebbe accertarsi l'inadempimento!!!!!
Non ritengo che la domanda di sfratto per morosità sia ancorata ad un periodo determinato e al mancato pagamento di determinati canoni. Infatti l'ingiunzione, quando contestualmente richiesta, viene emessa anche per i canoni a scadere...
La morosità a mio parere persiste.
Saluti
Avviso.  Michele Cosentino
Barletta

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/008901d034a8%2422853650%24678fa2f0%24%40libero.it.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.

antonio brusca

unread,
Jan 20, 2015, 8:16:53 AM1/20/15
to leg...@googlegroups.com

Anche secondo me la mora persiste.  Caso simile mi è  capitato alcuni mesi fa e il giudice nel  contestuale decreto ing. Ha  liquidato  i canoni ancora da scadere. Avv. Brusca antonio

Enrico Gorini

unread,
Jan 20, 2015, 10:12:47 AM1/20/15
to leg...@googlegroups.com

Cosentino e Brusca,

grazie per i vostri conforti che in effetti coeriscono (si dice?!) con la logica del sistema. Staremmo freschi se ogni volta si potesse paralizzare uno sfratto con semplice sanatoria del “passato”

enrico

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di antonio brusca
Inviato: martedì 20 gennaio 2015 14:17
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:40411] "mora persistente" nel procedimento di sfratto

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Jan 20, 2015, 11:44:52 AM1/20/15
to leg...@googlegroups.com
Caro Enrico,
mi spiace, ma non sono d'accordo con voi. A mio modesto avviso, la morosità di cui all'udienza di comparizione puoi e devi dichiarare la persistenza è esattamente quella relativa ai canoni indicati nella intimazione notificata, e non puoi invece riferirla a una diversa causale, siano pure ulteriori canoni non pagati successivamente.
Che il decreto ingiuntivo possa essere emesso anche per i canoni a scadere non muta i termini della questione.
Quindi, o dichiari che la morosità non persiste, quanto ai canoni indicati nell'intimazione, ma comunque, previo mutamento del rito, affronti il giudizio di risoluzione sulla scorta dell'inadempienza già verificatasi (ricordo a me stesso che, nelle locazioni abitative, il ritardo d'oltre venti giorni nel pagamento del canone costituisce di per sè grave inadempimento, senza che il giudice possa pensarla diversamente).
Oppure, a seguito di ciò che si verificherà in udienza (il conduttore potrebbe ancora richiedere il termine di grazia per assolvere compiutamente al suo debito, includendovi interessi e spese legali), deciderai poi cosa sia meglio fare, casomai anche notificargli una nuova intimazione di sfratto per gli ulteriori canoni non pagati.
I mie due centesimi ;-)
Cortesi saluti,
Vincenzo Giordano
Avvocato - Mediatore specializzato
avv.vincen...@pec.it
avv.vincen...@libero.it
tel/fax 081.5569828
via F. Solimena, 139
(80129) NAPOLI (IT)
 
----- Original Message -----

avv. cosentino

unread,
Jan 20, 2015, 12:07:34 PM1/20/15
to leg...@googlegroups.com
Riporto un passo di Cassazione 13407/2001 che affronta, ex professo, la questione:
" Sarebbe singolare ritenere che si possa sanare la morosità nel pagamento dei canoni passati (magari dell'unico canone secondo la predeterminazione della gravità dell'inadempimento contenuta nell'art. 5 della legge n. 392 del 1978), e dunque estinguere il diritto alla risoluzione del contratto di locazione, persistendo una situazione di morosità durante lo svolgimento del termine di grazia.
In conclusione, a norma dell'art. 55 della legge n. 378 del 1978 il comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell'estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia.
Il principio enunciato sembra porsi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza di questa Corte del 13 febbraio 1992, n. 1744, secondo cui "l'ordinanza non impugnabile di convalida di sfratto per morosità può essere pronunciata solo per il mancato pagamento dei canoni scaduti specificamente indicati nell'atto di intimazione, della cui morosità il locatore attesti la persistenza, in tutto o in parte, e non anche per l'inadempimento dell'obbligazione relativa a canoni diversi, in relazione ai quali il conduttore non è stato posto in grado di difendersi anche con riguardo alla facoltà concessagli dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, senza che ne sia consentita la deduzione nella udienza fissata per la convalida".
Il Collegio ritiene di non dover condividere, per i motivi già esposti, la sentenza indicata nella parte in cui fa riferimento all'art. 55 della legge n. 392 del 1978.
Tuttavia, dalla lettura della motivazione della sentenza - relativa ad un caso particolare nel quale l'ulteriore morosità non si era verificata - risulta che il principio affermato poggia su argomentazioni di carattere processuale relative al procedimento per convalida di sfratto nel quale, come si legge nella sentenza indicata, non è consentito all'udienza di convalida la deduzione di morosità diversa da quella indicata nell'atto di intimazione. Non risulta invece specificamente affrontato il profilo sopra trattato relativo all'interpretazione del disposto dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, con riferimento alla concessione del termine di grazia.
In conclusione, non si ravvisa un reale contrasto con il precedente indicato essendo diverse le premesse del giudizio".
Che ne dite?
avv. Michele Cosentino
via dei Greci n. 12
Barletta 

Alberto Sonego

unread,
Jan 20, 2015, 12:21:53 PM1/20/15
to leg...@googlegroups.com
Concordo pienamente con Vincenzo.
Cordialità.

Alberto Sonego


avv. Vincenzo Giordano

unread,
Jan 20, 2015, 12:38:57 PM1/20/15
to leg...@googlegroups.com
...per quanto mi riguarda, sarei portato  rimanere della mia idea. Si legga anche questa:
 
 
Ciao,
Vincenzo
clip_image002.gif

Enrico Gorini

unread,
Jan 20, 2015, 1:34:59 PM1/20/15
to leg...@googlegroups.com

I am puzzled ! (mi piace l’espressione, e qui rende bene anche figurativamente il mio stato d’animo!)

Non sono d’accordo con questa interpretazione contraria all’interesse del creditore, sia per ratio sia per interpretazione letterale e sistematica.

 

-        intanto per inquadrare osservo il procedimento di sfratto per morosità è “speciale” ed è pensato per snellire e velocizzare le questioni, non per rimandarle;   qui infatti la questione è molto semplice: se l’inquilino non è in mora, lo può dimostrare molto facilmente mediante ricevute. Se non ce le ha, intanto subisce lo sfratto esecutivo, salva l’opposizione;

-        il petitum principale nello sfratto (tolto il problema del decreto ingiuntivo per canoni) è l’accertamento di un inadempimento qualificato per poter procedere alla risoluzione (sfratto), e più precisamente “il mancato pagamento dei canoni d’affitto alle scadenze” (art.658); se alla scadenza c’era mora, l’inadempimento qualificato si è già realizzato.  In via eccezionale l’inadempiente può evitare la risoluzione pagando tutti i canoni in ritardo ma entro il termine di grazia (se concesso) o entro l’udienza (se non concesso il termine di grazia); considerarlo “adempiente” senza esserlo davvero, è una fictio juris irragionevole.

-        L’obbligazione dei canoni, pur frazionata, è unitaria; non avrebbe senso negare l’inadempimento solo perché esso è tardivamente compiuto.

-        la condanna al pagamento dei canoni fino alla scadenza (condanna in futuro) è un’altra eccezionalità, questa volta a favore del locatore: in mancanza di essa il locatore che ha accertato l’inadempimento passato, dovrebbe poi fare nuove ingiunzioni per quanti sono i canoni a scadere. Ma questo riguarda il credito, non lo sfratto.

-        l’intento del legislatore è quello di favorire la definizione dei rapporti, non di defatigare il locatore, il quale potrebbe non riuscire mai a sfrattare l’inquilino, se non entrando nel merito e quindi con “conversione del rito”, aizzando artificiosamente una lite dagli esiti già scontati.

per altro verso, consentire al conduttore di fare il “giochetto”, a quale giustizia corrisponde?  non favorisce unicamente i furbi? 

Enrico Gorini

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: martedì 20 gennaio 2015 18:39
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:40420] "mora persistente" nel procedimento di sfratto

image001.gif

Daniela Messina

unread,
Jan 21, 2015, 6:26:27 AM1/21/15
to leg...@googlegroups.com

In base alla mia esperienza la "persistenza" della mora viene perlopiù riferita dai Giudici alla mora attestata nell'intimazione di sfratto.
Se il conduttore non ha dato apposita causale ai pagamenti, puoi anche sostenere che due dei pagamenti siano da imputarsi ai canoni scaduti successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto e prima dell'udienza...
Daniela Messina


Alberto Sonego

unread,
Jan 21, 2015, 6:34:34 AM1/21/15
to leg...@googlegroups.com
Il 21/01/2015 12:26, Daniela Messina ha scritto:
puoi anche sostenere che due dei pagamenti siano da imputarsi ai canoni scaduti successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto e prima dell'udienza...

Temo che questo si scontri con le regole sull'imputazione dei pagamenti.


Avv. Daniela Messina

unread,
Jan 21, 2015, 6:45:04 AM1/21/15
to leg...@googlegroups.com
Temo che questo si scontri con le regole sull'imputazione dei pagamenti.

In linea di principio di diritto sì, il 1193 cc è chiaro.
Ma d'altronde nel frattempo sono scaduti altri due canoni ed il pagamento potrebbe anche essere stato fatto dal conduttore per evitare ulteriori morenella speranza che vedendo la volontà di pagaresi rinunciasse allo sfratto (lo so anch'io che è paradossale, però confesso di aver già seguito questa strada e il Giudice non ha avuto nulla da eccepire... certo, in quelle occasioni non c'era un Collega ad assistere il conduttore, altrimenti immagino che le cose sarebbero andate [forse] diversamente...)
Avv. Daniela Messina
Via Martiri della Liberta' 8-10, 10072 Caselle T.se (TO)-Foro di Torino
Via Giovanni XXIII 2, 10080 S. Benigno C.se (TO)-Foro di Ivrea
tel. 3289298973 - 011.19820637 - fax 011.0705314
daniela...@pec.ordineavvocatitorino.it
in...@avvocatomessina.it -www.avvocatomessina.it
_______________________________________________________________________
IMPORTANTE: il contenuto di questa email e degli eventuali allegati, è strettamente confidenziale e destinato alla/e persona/e a cui è indirizzato. Se avete ricevuto per errore questa email, Vi preghiamo di segnalarcelo immediatamente e di cancellarla dal vostro computer. E' fatto divieto di copiare e divulgare il contenuto di questa email. Ogni utilizzo abusivo delle informazioni quì contenute da parte di persone terze o comunque non indicate nella presente email, potrà essere perseguito ai sensi di legge.
IMPORTANT: The contents of this email, and any attachments, are CONFIDENTIAL and intended only for the person(s) to whom they are addressed. If you have received the email in error please notify the sender immediately and delete it from your computer system. Do not copy or distribute
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo argomento, visita https://groups.google.com/d/topic/legalit/y6ehTBLbQAc/unsubscribe.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e a tutti i suoi argomenti, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/54BF8EC7.9010008%40teletu.it.

Enrico Gorini

unread,
Jan 22, 2015, 1:12:42 PM1/22/15
to leg...@googlegroups.com

Per chi ritiene che la “mora persistente” sia quella riferita al momento dell’atto introduttivo:

come si giustifica che per la sanatoria all’udienza di convalida basta sanare il pregresso fino all’atto introduttivo, mentre per la sanatoria nel termine di grazia occorre sanare tutto fino al termine concesso? 

Verrebbe penalizzato un sacco chi non riesce a pagare in prima udienza, perché la sua posizione con il termine di grazia si aggraverebbe alquanto !

avv.Enrico Gorini

 

 

precedenti interventi:

 

In base alla mia esperienza la "persistenza" della mora viene perlopiù riferita dai Giudici alla mora attestata nell'intimazione di sfratto.

Se il conduttore non ha dato apposita causale ai pagamenti, puoi anche sostenere che due dei pagamenti siano da imputarsi ai canoni scaduti successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto e prima dell'udienza...
Daniela Messina

“puoi anche sostenere che due dei pagamenti siano da imputarsi ai canoni scaduti successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto e prima dell'udienza...”


Temo che questo si scontri con le regole sull'imputazione dei pagamenti.

(alberto sonego)

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Enrico Gorini
Inviato: martedì 20 gennaio 2015 19:35
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:40423] "mora persistente" nel procedimento di sfratto

image001.gif

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Jan 22, 2015, 2:03:03 PM1/22/15
to leg...@googlegroups.com
...che io ricordi, quando m'è capitato d'imbattermi (e in passato m'è capitato spesso), e sia dal lato attivo che passivo, nel "termine di grazia", esso è stato concesso dal giudice quantificando puntualmente i canoni da pagare (che erano solo quelli di cui all'intimazione, e non quelli a scadere nelle more), gli interessi di mora e le spese legali.
Dunque.....
Ciao,
Vincenzo
image001.gif

avv. Oberdan Corradini

unread,
Jan 23, 2015, 4:26:40 AM1/23/15
to leg...@googlegroups.com

Art 55 equo canone...

Art. 55
Termine per il pagamento dei canoni scaduti

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

 

 

 

 

 


Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Enrico Gorini
Inviato: giovedì 22 gennaio 2015 19.13
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:40437] "mora persistente" nel procedimento di sfratto

Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/00a401d0366e%24ffedee70%24ffc9cb50%24%40libero.it.
image001.gif

Enrico Gorini

unread,
Jan 23, 2015, 6:51:17 AM1/23/15
to leg...@googlegroups.com

Grazie, oberdan, mi hai preceduto d’un soffio.  In realtà l’art.55ce l’avevo assopito in un angolo del cervello.

Vincenzo e Sonego, cosa ne pensate?

vale nel nostro caso?   

…”canoni scaduti sino a tale data”:  significa fino alla data dell’udienza no?

enrico gorini

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Oberdan Corradini
Inviato: venerdì 23 gennaio 2015 10:26
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:40439] "mora persistente" nel procedimento di sfratto

image001.gif

Alberto Sonego

unread,
Jan 23, 2015, 6:58:54 AM1/23/15
to leg...@googlegroups.com
Secondo Cass. 8469/94 sembra che il conduttore debba pagare tutto quanto risulta scaduto:

A norma dell'art. 55 comma 1 legge n. 392 del 1978 - secondo il quale la morosità può essere sanata in sede giudiziale solo se il conduttore versi, alla prima udienza, l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice - l'inadempimento di tali obbligazioni può essere sanato tardivamente solo con l'effettivo pagamento delle somme dovute per i titoli suindicati, e non con la mera enunciazione della disponibilità ad un futuro pagamento.

Cosa ho vinto? :-D

Giuseppe De Cata

unread,
Jan 23, 2015, 11:26:57 AM1/23/15
to leg...@googlegroups.com
Da quando è obbligatorio invitare alla negoziazione assistita?
     Grazie

Alessandro Pedone

unread,
Jan 23, 2015, 11:37:51 AM1/23/15
to leg...@googlegroups.com
11 febbraio


Il 23/01/15 17:26, Giuseppe De Cata ha scritto:
Da quando è obbligatorio invitare alla negoziazione assistita?
     Grazie
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.

Enrico Gorini

unread,
Jan 26, 2015, 10:26:45 AM1/26/15
to leg...@googlegroups.com

Veramente nulla !  quella sentenza enuncia solo un principio laterale già implicito nel sistema.

Sarà per un’altra volta!

però mi piacerebbe sentire se Vincenzo è d’accordo!  non vorrei tirasse fuori un “distinguo” dei suoi!

 

enrico

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alberto Sonego
Inviato: venerdì 23 gennaio 2015 12:59
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:40441] "mora persistente" nel procedimento di sfratto

Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/54C23777.5090200%40teletu.it.

image001.gif

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Jan 26, 2015, 12:46:22 PM1/26/15
to leg...@googlegroups.com
Caro Enrico,
non è che voglio fare sempre il bastian contrario ;-)
Quello che ho manifestato è solo ciò che mi è capitato, praticamente, in tutte le occasioni in cui ho intimato uno sfratto per morosità (e, almeno in passato, non sono stati pochi) e controparte ha chiesto il termine di grazia: di più non so dirti ;-)
Ciao,
Vincenzo
image001.gif

Paolo Franzì

unread,
Jan 27, 2015, 3:43:51 AM1/27/15
to leg...@googlegroups.com

Chiedo il Vs parere su quanto segue:

 

sfratto per morosità, mi costituisco in giudizio mi oppongo allo sfratto eccependo l’inadempimento contrattuale del locatore in quanto l’appartamento è risultato non idoneo all’uso per cui era destinato (abitazione) per l’insorgere di umidità e muffe in tutto l’appartamento. Con domanda riconvenzionale avanzo richiesta di risarcimento per i danni derivanti alla salute a causa dell’ambiente insalubre. Il Giudice non accoglie la richiesta di sfratto e dispone il mutamento del rito concedendo alle parti termine per note e integrazione documenti. Nelle note chiedo ammettersi prova per teste e ctu. Il giudice non li ammette. Viceversa controparte, non si oppone alla richiesta di risarcimento danni. Non prende posizione e non replica sul punto. Si sofferma e replica solo su punti secondari. Secondo voi ci sono elementi sufficienti per ritenere che il Giudice possa ritenere provato il danno solo sulla base dell’art 115 cpc: Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

 

Grazie

 

PF




Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com


--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/3D8F0EF93742482091D71A13CF21B574%40Systema.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages