una questione in materia di giudicato

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Tiziano Solignani

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Mar 23, 2009, 5:41:45 AM3/23/09
to legalit
MI sto arrovellando da un po' di tempo su questa questione, che vado ad
(e)semplificarvi.

Tizio fa causa a Caio sostenendo di essere unico e pieno proprietario di
una certa strada.

Caio conferisce mandato al suo legale di costituirsi in giudizio
eccependo di essere divenuto proprietario della strada per effetto di
usucapione, grazie ad un possesso corrispondente all'esercizio del
diritto di proprietà (sosta e non solo passaggio sullo stradello). Il
legale di Caio fa una *maronata*, si costituisce in giudizio eccependo
di avere acquistato per usucapione solo la servitù di passaggio sulla
strada in questione e non anche il diritto di proprietà.

Esce la sentenza che riconosce il diritto di Caio al passaggio,
acquistato per usucapione. Quindi Caio vince ma si accorge della
maronata del suo legale, perchè gli viene detto che non può più
continuare a parcheggiare sullo stradello, ma solo passarci.

Caio si incazza e cambia legale al quale fa esaminare gli atti e
documenti del giudizio di primo grado, ma ne risulta solamente che
l'unica eccezione fatta è quella della servitù di passaggio e non anche
dell'intervenuto acquisto della proprietà.

Pende il termine per l'appello, ma stante il divieto di introdurre
domande nuove, Caio non può in appello chiedere di essere riconosciuto
proprietario della strada visto che in primo grado ha chiesto solo di
esserne riconosciuto titolare di un diritto di servitù.

Il mio dubbio quindi è: può Caio fare una nuova causa chiedendo di
essere riconosciuto proprietario, per usucapione, dello stradello,
facendo adesso quella domanda che non ha fatto illo tempore?

A mio giudizio, la risposta dovrebbe essere positiva, ma come si
potrebbe coordinare questo con la pendenza del giudizio d'appello? Forse
si potrebbe chiedere la sospensione della causa di appello per
pregiudizialità della *nuova* causa? Comunque non avere dispiegato una
domanda in via riconvenzionale non preclude, a mio giudizio, la
possibilità di riproporla in una causa separata, quindi Caio dovrebbe
poter essere tutelato, nel senso di sentire un giudice pronunciarsi
sulla sua domanda.

Che ne pensate?
--
cordialmente,

tiziano solignani <http://tsolignani.solignani.it/>

avv. pietro insalata

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Mar 23, 2009, 6:54:31 AM3/23/09
to leg...@googlegroups.com
Direi che la domanda, avendo solo connessione soggettiva, dovrebbe essere
proponibile in maniera autonoma, ammesso e non concesso che controparte non
proponga appello, e che quindi la sentenza che dichiara il diritto di
servitù di passaggio passi in cosa giudicata, ciò non precluderebbe
l'esperimento dell'autonoma azione diretta al riconoscimento del diritto di
proprietà.
Nel caso in cui controparte proponesse appello, la situazione non
cambierebbe, né ritengo possibile la richiesta di riunione, per connessione
soggettiva, pendendo i giudizi in gradi diversi.
I.M.H.O. piero insalata avvocato in bari

> -----Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per
> conto di Tiziano Solignani
> Inviato: lunedì 23 marzo 2009 10.42
> A: legalit
> Oggetto: [legalit] una questione in materia di giudicato

f_val...@libero.it

unread,
Mar 23, 2009, 5:10:08 PM3/23/09
to legalit
Se di eccezione si tratta...nessun problema mi pare possa esserci per l'autonoma domanda principale avente ad oggetto per la prima ed unica volta la proprietà del bene...e ciò anche pendente i termini per l'appello o ad appello in corso.
Ciao,
Fabio Valerini

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From : leg...@googlegroups.com
To : "legalit" leg...@googlegroups.com
Cc :
Date : Mon, 23 Mar 2009 10:41:45 +0100
Subject : [legalit] una questione in materia di giudicato

f.zannini

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Mar 24, 2009, 1:13:56 PM3/24/09
to leg...@googlegroups.com
Secondo me no, perché la sentenza copre il dedotto ed il deducibile era in
quel giudizio che potevi e dovevi eccepire il tuo diritto dominicale.
fz

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Tiziano Solignani
Inviato: lunedì 23 marzo 2009 10.42
A: legalit
Oggetto: [legalit] una questione in materia di giudicato

avv. pietro insalata

unread,
Mar 24, 2009, 3:01:48 PM3/24/09
to leg...@googlegroups.com
Ecco perché è così importante e proficuo il confronto ...
Riflettendo su quanto dice il Collega Zannini non posso che capovolgere
quanto espresso in precedenza ...
Se ritengo di essere proprietario di un suolo, perché chiedere dichiararsi
la sussistenza di una servitù in mio favore, poteva ( e doveva) essere una
subordinata alla principale .....


> -----Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per
> conto di f.zannini
> Inviato: martedì 24 marzo 2009 18.14
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: R: [legalit] una questione in materia di giudicato

avv. Giulio D'Antuono

unread,
Mar 25, 2009, 4:46:18 AM3/25/09
to legalit
Il principio del c.d. giudicato implicito (il giudicato copre il
dedotto ed il deducibile) opera in relazione a due giudizi tra le
stesse parti che abbiano coincidenza di oggetto, anche se il secondo
si estenda a conseguenze diverse rispetto al primo: cioè il giudicato
si forma non solo nella causa e con riguardo alle ragioni fatte valere
dalle parti, ma si estende necessariamente agli accertamenti che
formano il fondamento logico-giuridico della decisione.
Quindi, l'efficacia di cosa giudicata copre non solo la pronuncia
finale, con la quale si riconosce a una delle parti il bene della vita
controverso, ma anche quegli accertamenti che si presentano come
necessaria premessa o presupposto logico e necessario della decisione.
Nel caso in esame è evidente che invocare l'acquisto di un diritto in
forza del suo possesso pubblico ed incontestato protratto nel tempo
consente di poter addurre nello stesso giudizio, quale presupposto di
fatto, che il possesso medesimo si è spinto fino a ritenere la cosa
come propria e farla coincidere con il diritto massimo per eccellenza,
ovvero quello di prooprietà oppure addurre l'esercizio del possesso di
un diritto minore o diritto su cosa altrui.
Il presupposto logico-giuridico è identico.
Ritengo, quindi, che il giudicato implicito non permetta di riproporre
un'altra azione con una domanda più ampia della precedente, coperta
dal giudicato.
avv. Giulio D'Antuono
Via Gramsci, 103
71100 Foggia

Enrico Gorini

unread,
Mar 31, 2009, 11:50:28 AM3/31/09
to leg...@googlegroups.com
Mi stava per sfuggire la questione in oggetto, particolarmente succulenta:
non sia mai !
Personalmente propendo per la proponibilità di un'autonoma azione per il
riconoscimento della proprietà, anche dopo riconosciuto il diritto di
passaggio (con ....passaggio in giudicato!). In effetti non c'è
incompatibilità fra i due diritti: l'uno comprende l'altro, con un quid
pluris. Può darsi che in un momento storico l'interessato abbia un
interesse sostanziale limitatamente al mero passaggio, e ritenga, per mera
opportunità processuale-probatoria, limitarsi a ottenere un petitum più
ristretto, per esempio semplice passaggio. E non è inconcepibile che in un
secondo momento storico, subentri un'ulteriore e più vasto interesse a
conseguire l'accertamento della piena proprietà. Non dico che un percorso
processuale sia molto astuto, dico solo che "ci sta".
Un esempio simile sarebbe dato dall'azione per accertare la nullità di una
singola clausola contrattuale, seguita dall'azione per l'accertamento della
nullità dell'intero contratto. Processualmente come sappiamo è pessimo, ma
l'attore potrebbe anche spiegare buoni motivi che lo hanno indotto a questa
scelta (la nullità parziale era facilmente e comprovabile e appariva
efficientemente adatta a tutelare il cliente, successivamente è risultato
utile dimostrare la nullità totale).

enrico gorini


Rispondo a Solignani che scriveva:

Francesco Cavaliere

unread,
Mar 31, 2009, 1:59:29 PM3/31/09
to leg...@googlegroups.com
Mi permetto di dissentire dal Collega Gorini.

Sono d'accordo con il Collega D'Antuono. La domanda di rivendica è preclusa
dal giudicato, in quanto non si tratta di un più rispetto a un meno ma
dell'esatto contrario rispetto a quanto già domandato (e peraltro accolto
dal giudice).

Come sappiamo dai tempi dell'università la servitù è un diritto su cosa
altrui (in re aliena) che presuppone che il proprietario sia un altro
soggetto. I diritti reali sono solo quelli e non se ne possono inventare di
nuovi (numero chiuso) proprio perché limitano il diritto del proprietario,
tendenzialmente illimitato.

Quindi, la domanda di acquisto della servitù di passaggio per usucapione,
peraltro accolta dal giudice, ha come presupposto logico che il proprietario
della strada sia un altro soggetto.

Mi sembra un po’ difficile che chi ha chiesto ed ottenuto la dichiarazione
giudiziale di acquisto della servitù di passaggio (su una strada
evidentemente altrui) nei confronti di chi ha lui stesso (almeno
implicitamente) qualificato come il proprietario, adesso come se niente
fosse possa rimangiarsi il presupposto della sua precedente azione (l'avere
un diritto di passaggio sulla strada altrui) qualificandosi proprietario
egli stesso.

Forse la nuova causa andrebbe fatta contro il precedente avvocato... poveri
noi avvocati, come la metti al metti sbagliamo sempre...

Saluti.
Francesco Cavaliere



CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato

Avv. Raffaele Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
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00196 - Rome, Italy
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Fax +39 06 320.1172
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Enrico Gorini
Inviato: martedì 31 marzo 2009 17.50
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit] una questione ...: passaggio in giudicato
dell'usucapione del diritto di passaggio e proponibilità dell'azione di
piena proprietà

Fabio Valerini

unread,
Apr 1, 2009, 3:32:11 AM4/1/09
to leg...@googlegroups.com

Cari colleghi,
torno sulla questione dell'azione che vorrebbe proporre Tiziano a favore di
Caio rispetto alla quale, io credo, non vi possa essere alcuna preclusione "da
giudicato".
Infatti diversamente ragionando, per esempio come il collega D'Antuono e
Cavaliere (se ho ben capito) parlando di giudicato, giudicato implicito e di
preclusione del dedotto e del deducibile, si arriverebbe ad annullare la
distinzione tra eccezioni (pur riconvenzionali) e domande riconvenzionali.
Caio, infatti, dalla narrazione ha semplicemnte eccepito la servitù per
paralizzare la domanda avversaria senza chiedere l'accertamento con efficacia
di giudicato del suo diritto di proprietà (o della sua servitù).
Ciò consente a Caio di agire indisturbato per vedere accertato il suo diritto
di proprietà (peraltro mai dedotto in alcun giudizio)
Che ne pensate?
Un saluto
Fabio Valerini

>----Messaggio originale----
>Da: f.cav...@cavaliere-law.com
>Data: 31/03/2009 19.59
>A: <leg...@googlegroups.com>
>Ogg: R: R: [legalit] una questione ...: passaggio in giudicato dell&#39;
usucapione del diritto di passaggio e proponibilità dell&#39;azione di piena

f.zannini

unread,
Apr 1, 2009, 4:31:46 AM4/1/09
to leg...@googlegroups.com
Siccome la questione appare succulenta Vi posto questa sentenza che forse la
rende ancora più succulenta... della serie gallina vecchia fa buon
brodo.....

Poiché il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento
appartengono alla categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati, e cioè
individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto (cioè del bene
che ne costituisce l'oggetto, nelle azioni ad essi relative, la deduzione
del fatto costitutivo non è necessaria ai fini della loro individuazione, ma
è rilevante soltanto ai fini della prova del diritto. Pertanto, qualora sia
proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei
suindicati diritti sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa
venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto,
l'accertamento dell'inesistenza del diritto stesso fa stato anche nel
successivo processo instaurato con la riproposizione della medesima domanda
pure se fondata su di un diverso fatto costitutivo (salvo se intervenuto
medio tempore) trattandosi dello stesso petitum ed essendo irrilevante la
causa petendi. (Nella specie l'attore aveva proposto in un precedente
giudizio un'actio confessoria servitutis, asseritamente acquisita per
usucapione o per destinazione del padre di famiglia, omettendo di addurre un
titolo negoziale costitutivo della servitù, che in base alle asserzioni da
lui fatte in un secondo processo, era all'epoca già esistente. Il S.C. ha
ritenuto che rigettata la prima domanda, il giudicato formatosi su tale
pronuncia copriva non solo i fatti dedotti, ma anche il fatto giuridico
deducibile - titolo negoziale costitutivo della servitù - precludendo in un
nuovo processo anche la domanda fondata su tale ultimo titolo costitutivo,
mentre la preclusione non operava in ordine all'ulteriore domanda di
costituzione di servitù coattiva in quanto fondata su causa petendi e
petitum diversi da quelli dell'azione confessoria e diretta alla pronuncia
di una sentenza costitutiva).

Cassazione civile , sez. II, 18 febbraio 1991, n. 1682

Saluti e baci...
fz



-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Enrico Gorini
Inviato: martedì 31 marzo 2009 17.50
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit] una questione ...: passaggio in giudicato
dell'usucapione del diritto di passaggio e proponibilità dell'azione di
piena proprietà


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