Tizio fa causa a Caio sostenendo di essere unico e pieno proprietario di
una certa strada.
Caio conferisce mandato al suo legale di costituirsi in giudizio
eccependo di essere divenuto proprietario della strada per effetto di
usucapione, grazie ad un possesso corrispondente all'esercizio del
diritto di proprietà (sosta e non solo passaggio sullo stradello). Il
legale di Caio fa una *maronata*, si costituisce in giudizio eccependo
di avere acquistato per usucapione solo la servitù di passaggio sulla
strada in questione e non anche il diritto di proprietà.
Esce la sentenza che riconosce il diritto di Caio al passaggio,
acquistato per usucapione. Quindi Caio vince ma si accorge della
maronata del suo legale, perchè gli viene detto che non può più
continuare a parcheggiare sullo stradello, ma solo passarci.
Caio si incazza e cambia legale al quale fa esaminare gli atti e
documenti del giudizio di primo grado, ma ne risulta solamente che
l'unica eccezione fatta è quella della servitù di passaggio e non anche
dell'intervenuto acquisto della proprietà.
Pende il termine per l'appello, ma stante il divieto di introdurre
domande nuove, Caio non può in appello chiedere di essere riconosciuto
proprietario della strada visto che in primo grado ha chiesto solo di
esserne riconosciuto titolare di un diritto di servitù.
Il mio dubbio quindi è: può Caio fare una nuova causa chiedendo di
essere riconosciuto proprietario, per usucapione, dello stradello,
facendo adesso quella domanda che non ha fatto illo tempore?
A mio giudizio, la risposta dovrebbe essere positiva, ma come si
potrebbe coordinare questo con la pendenza del giudizio d'appello? Forse
si potrebbe chiedere la sospensione della causa di appello per
pregiudizialità della *nuova* causa? Comunque non avere dispiegato una
domanda in via riconvenzionale non preclude, a mio giudizio, la
possibilità di riproporla in una causa separata, quindi Caio dovrebbe
poter essere tutelato, nel senso di sentire un giudice pronunciarsi
sulla sua domanda.
Che ne pensate?
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cordialmente,
tiziano solignani <http://tsolignani.solignani.it/>