transazione e decreto ing. esecutivo 615 c.p.c.

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mir...@inwind.it

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Dec 3, 2009, 9:42:42 AM12/3/09
to legalit
Ripeto lo stesso post, ma solo perché ho tanto impressione che il giudice dell’esecuzione non abbia capito un accidente.

Un mio cliente riceve un decreto ingiuntivo.
Nelle more del termine per l’opposizione con il creditore interviene una transazione che per altro a me sembra novativa, posto, tra l’altro, che per quanto il debitore si obbliga al pagamento di una somma minore, costui dichiara di effettuare tale pagamento senza riconoscimento alcuno.
In ogni caso, il debitore per iniziando a pagare, chiede al creditore immediatamente documentazione fiscale in originale a fronte di altri rapporti commerciali, documentazione che a lui non è mai stata data nella copia conforme ma inviata mediante copia scanner.
Paga, paga e questa documentazione non arriva vai, così il debitore insospettito sospende i pagamenti.
A fronte il creditore, invia la documentazione richiesta e solo allora, il debitore si rende conto di aver versato a questi, in precedenza ed in occasione di presunti rapporti commerciali, delle somme per merce giammai consegnata e le cui bolle risultano, in maniera palese, falsamente sottoscritte.
Sia chiaro che i rapporti erano quotidiani e di grosse ed ingenti somme.
Allora il debitore, eccepisce quanto innanzi al creditore il quale, laconicamente invita al pagamento della transazione, ma il debitore non ci pensa nemmeno.
Passa quasi un anno e il creditore ad un certo punto notifica un atto di precetto in cui chiede la somma del decreto ingiuntivo decurtato di quanto pagato in via transattiva.
Ma non dice di certo che il pagamento avveniva a titolo di quanto previsto in transazione, né riferisce delle contestazioni rese dal debitore.
A fronte il debitore, mio tramite fa opposizione all’esecuzione deducendo i fatti di cui innanzi ed in specie:
a) che il titolo non si è mai formato stante l’intervenuta transazione nelle more dell’opposizione a decreto ingiuntivo;
b) che anche la transazione, per quanto scoperto dopo, deve ritenersi nulla per errore ( credevo di essere debitore, invece, per quanto ho appreso dopo, non lo ero per niente).
Posto che si tratta di grossi importi, c’è qualcuno che può darmi una dritta esperenziale?
In realtà, non riesco a trovare nulla sull’efficacia della transazione intervenuta nelle more dell’opposizione.
Il problema è che si tratta di un decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell’art. 647.
Lo so che anche il decreto ingiuntivo e revocabile se ai sensi dell’art. 656 c.p.c. , ma indovinate quale numero ci manca del 395 c.p.c., proprio il n. 3 cioè quando si rinvengono documenti decisivi ( quali sono stati quelli poi rinvenuti) che la parte non ha potuto produrre per fatto dell’avversario.

Fanticini

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Dec 4, 2009, 1:20:59 AM12/4/09
to leg...@googlegroups.com
L'opposizione all'esecuzione (sia 1° che 2° comma) sembra inammissibile.

La transazione si presume non novativa salvo
diversa indicazione delle parti; può poi
dubitarsi dell'effettiva sussistenza di una
transazione dato che le modifiche sull'entità
dell'importo o sui tempi per il pagamento non
costituiscono reciproche concessioni ma semplicemente un pactum de non petendo.

Il titolo si è formato (eccome!!!) ed è pure un
titolo di formazione giudiziale: consolidata
giurisprudenza di legittimità e di merito afferma
che avverso il titolo di formazione giudiziale
non possono farsi valere questioni che si devono
(o si sarebbero dovute) far valere innanzi al
giudice dell'opposizione a d.i. o dell'appello,
dato che - pacificamente - il giudice
dell'opposizione a precetto/esecuzione non è il
giudice delle impugnazioni avverso i provvedimenti esecutivi.

In altri termini, errata è la proposizione di
opposizione all'esecuzione, che sarà (con
elevatissima probabilità) dichiarata
inammissibile o comunque respinta dal giudice dell'opposizione .
In via cautelare, il giudice dell'opp. precetto o
dell'esecuzione iniziata non dovrebbe sospendere
affatto, rispettivamente, l'efficacia esecutiva
del titolo o il processo esecutivo.

La revocazione sembra l'unico strumento
processuale esperibile per scardinare gli effetti
di un provvedimento giurisdizionale ormai passato
in giudicato; se sussiste il fumus, può chiedersi
anche la sospensione dell'esecutorietà (mi pare ex art. 401 cpc)

Giovanni Fanticini
Giudice - Tribunale di Reggio Emilia

mir...@inwind.it

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Dec 4, 2009, 8:26:40 AM12/4/09
to legalit
Gentile dott. Fanticini,
in primis la ringrazio dell’intervento, poi...ringrazio Dio che non sia Lei il giudice adito.
Ovviamente scherzo, posto che mi sembra, da quanto risulta dai Suoi interventi, che sappia anche accettare lo scherzo.
In ogni modo, laddove Lei fosse il giudice adito, mi pregerei di porLe all’attenzione le seguenti circostanze:
a)nella mia opposizione, in via preliminare, ho di certo negato che si sia formato un titolo esecutivo. Tale deduzione non è affatto peregrina posto proprio che la transazione è avvenuta nelle more dell’opposizione. Ad avviso assai modesto, con la transazione il creditore ha manifestato indiscutibilmente, pur di dirimere la controversia, la volontà di accettare un risultato diverso in luogo di quello che intendeva perseguire con il decreto ingiuntivo. E a tale volontà, non può non essere dato peso. E’ l’accettazione del risultato alternativo che giustifica la mia non opposizione è ciò risulta inequivocabilmente dagli atti intervenuti tra le parti. “ Se non accetti il risultato diverso, io faccio opposizione” Per cui, pretendere di riesumare l’originaria pretesa allorquando si è manifestato una volontà ablativa di essa, la trovo veramente una “orribile forzatura”.
b)In ogni modo, nell’atto di opposizione, ho sostenuto che, pur volendo accedere alla teoria per cui un titolo si sia formato, ovvero, pur accedendo alla sua teoria tra l’altro maggioritaria, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza (cassazione del 2006 a sez. unite), il giudicato sostanziale può essere soltanto relativo al diritto per cui è stata richiesta ed ottenuta l’ingiunzione. Ebbene, se pur rimane fermo che il creditore è tale per la somma di € 100,00 e per le causali di cui all’ingiunzione, allorquando vi sono fatti successivi impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto di credito, pur se consacrato in un titolo giudiziale, i detti ben possono essere dedotti con l’opposizione all’esecuzione. Es. il pagamento del decreto ingiuntivo al 41 esimo giorno!
c)Nella fattispecie, oltre al pagamento della somma parziale sulla scorta della transazione si è eccepita la caducazione del diritto ad agire in executivis stante l’inattualità del credito al momento dell’esecuzione. Se il pagamento del credito del decreto ingiuntivo non opposto, caduca indubbiamente il diritto ad agire in executivis per lo stesso credito, non vedo perché l’esistenza di un controcredito - sconosciuto ai tempi dell’opposizione a decreto ingiuntivo e nemmeno sospettato – non possa avere il medesimo effetto posto che anch’esso è estintivo, per effetto della compensazione, del diritto di credito (portato in ingiunzione) e di quello per cui si procede in executivis.

Ed allora, il giudice non mi concederà la sospensiva? Va bene, ma non potrà certo negare che ho ben il diritto di accertare, in sede di opposizione all’esecuzione e non altrove, che l’assunto creditore non aveva diritto a porre in esecuzione un titolo che sanciva il suo diritto di credito, posto che il credito stesso risultava, all’atto dell’esecuzione, inistente ed estinto per effetto dell'esistenza del controcredito risultante da documentazione scritta e, ciò, mi consenta, anche ai fini del risarcimento del danno.

Alla luce di quanto innanzi che, comunque, trova un certo conforto in qualche pronuncia della giurisprudenza e nella dottrina, Le rinnovo i ringraziamenti e confido, alla luce di quanto reso, di riscontrare in Lei qualche chanche in più per un atto che ho già messo in essere ( anche perchè, a mio modesto avviso, la revocazione non poteva essere posta in essere stante la circostanza che l'art. 656 c.p.c. non comprende il n. 3 del 395 c.p.c. e non c'erano nemmeno più i termini).

Nella ricchezza del confronto ed in attesa di qualche altro contributo, anche suo, se a tempo e voglia, cordialmente


Avv. Elvira Miranda
Via Covignano n. 215
47900 – Rimini (RN)

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Date : Fri, 04 Dec 2009 07:20:59 +0100
Subject : [legalit] Re: transazione e decreto ing. esecutivo 615 c.p.c.

Gianni Cataldi

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Dec 4, 2009, 10:03:54 AM12/4/09
to leg...@googlegroups.com
Dopo una tal dissertazione, se fossi io il Giudice sarei già convinto!
;-)
Chiaramente scherzo anche io!!
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70


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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di mir...@inwind.it
Inviato: venerdì 4 dicembre 2009 14.27
A: legalit
Oggetto: [legalit] Re: transazione e decreto ing. esecutivo 615 c.p.c.

mir...@inwind.it

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Dec 4, 2009, 10:20:44 AM12/4/09
to legalit
Oddio, non volevo dissertare.... perdono perdono


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> Dopo una tal dissertazione, se fossi io il Giudice sarei già convinto!
> ;-)
> Chiaramente scherzo anche io!!
> Gianni Cataldi
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
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> Inviato: venerdì 4 dicembre 2009 14.27
> A: legalit
> Oggetto: [legalit] Re: transazione e decreto ing. esecutivo 615 c.p.c.
>
>
> Gentile dott. Fanticini,
> in primis la ringrazio dell´intervento, poi...ringrazio Dio che non sia Lei il giudice adito.
> Ovviamente scherzo, posto che mi sembra, da quanto risulta dai Suoi interventi, che sappia anche accettare lo scherzo.
> In ogni modo, laddove Lei fosse il giudice adito, mi pregerei di porLe all´attenzione le seguenti circostanze:
> a)nella mia opposizione, in via preliminare, ho di certo negato che si sia formato un titolo esecutivo. Tale deduzione non è affatto peregrina posto proprio che la transazione è avvenuta nelle more dell´opposizione. Ad avviso assai modesto, con la transazione il creditore ha manifestato indiscutibilmente, pur di dirimere la controversia, la volontà di accettare un risultato diverso in luogo di quello che intendeva perseguire con il decreto ingiuntivo. E a tale volontà, non può non essere dato peso. E´ l´accettazione del risultato alternativo che giustifica la mia non opposizione è ciò risulta inequivocabilmente dagli atti intervenuti tra le parti. " Se non accetti il risultato diverso, io faccio opposizione" Per cui, pretendere di riesumare l´originaria pretesa allorquando si è manifestato una volontà ablativa di essa, la trovo veramente una "orribile forzatura".
> b)In ogni modo, nell´atto di opposizione, ho sostenuto che, pur volendo accedere alla teoria per cui un titolo si sia formato, ovvero, pur accedendo alla sua teoria tra l´altro maggioritaria, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza (cassazione del 2006 a sez. unite), il giudicato sostanziale può essere soltanto relativo al diritto per cui è stata richiesta ed ottenuta l´ingiunzione. Ebbene, se pur rimane fermo che il creditore è tale per la somma di € 100,00 e per le causali di cui all´ingiunzione, allorquando vi sono fatti successivi impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto di credito, pur se consacrato in un titolo giudiziale, i detti ben possono essere dedotti con l´opposizione all´esecuzione. Es. il pagamento del decreto ingiuntivo al 41 esimo giorno!
> c)Nella fattispecie, oltre al pagamento della somma parziale sulla scorta della transazione si è eccepita la caducazione del diritto ad agire in executivis stante l´inattualità del credito al momento dell´esecuzione. Se il pagamento del credito del decreto ingiuntivo non opposto, caduca indubbiamente il diritto ad agire in executivis per lo stesso credito, non vedo perché l´esistenza di un controcredito - sconosciuto ai tempi dell´opposizione a decreto ingiuntivo e nemmeno sospettato - non possa avere il medesimo effetto posto che anch´esso è estintivo, per effetto della compensazione, del diritto di credito (portato in ingiunzione) e di quello per cui si procede in executivis.
>
> Ed allora, il giudice non mi concederà la sospensiva? Va bene, ma non potrà certo negare che ho ben il diritto di accertare, in sede di opposizione all´esecuzione e non altrove, che l´assunto creditore non aveva diritto a porre in esecuzione un titolo che sanciva il suo diritto di credito, posto che il credito stesso risultava, all´atto dell´esecuzione, inistente ed estinto per effetto dell'esistenza del controcredito risultante da documentazione scritta e, ciò, mi consenta, anche ai fini del risarcimento del danno.
>
> Alla luce di quanto innanzi che, comunque, trova un certo conforto in qualche pronuncia della giurisprudenza e nella dottrina, Le rinnovo i ringraziamenti e confido, alla luce di quanto reso, di riscontrare in Lei qualche chanche in più per un atto che ho già messo in essere ( anche perchè, a mio modesto avviso, la revocazione non poteva essere posta in essere stante la circostanza che l'art. 656 c.p.c. non comprende il n. 3 del 395 c.p.c. e non c'erano nemmeno più i termini).
>
> Nella ricchezza del confronto ed in attesa di qualche altro contributo, anche suo, se a tempo e voglia, cordialmente
>
>
> Avv. Elvira Miranda
> Via Covignano n. 215
> 47900 - Rimini (RN)

Raffaele Boccia

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Dec 4, 2009, 10:33:31 AM12/4/09
to leg...@googlegroups.com
Mi intrometto solo per dire che conosco troppo bene Elvira Miranda per poter
confermare che, checchè ne dica, lei disserta sempre !!!!

buon weekend lungo a tutti

Raffaele Boccia

Fanticini

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Dec 4, 2009, 10:48:49 AM12/4/09
to leg...@googlegroups.com
Sotto certi aspetti, potrebbe (solo
astrattamente) aver ragione: innanzi al giudice
dell'opp. 615 cpc si possono far valere i fatti
estintivi, modificativi o impeditivi successivi
alla formazione del titolo, anche giudiziale.

Certamente il pagamento è estintivo
dell'obbligazione e il pagamento parziale la
estingue parzialmente. Tali circostanze, se
sopravvenute alla formazione del titolo, debbono
essere valutate ed esaminate in sede di opposizione.

C'è un problema, però: il fatto estintivo che Lei
assume estinguere le ragioni creditorie è
costituito da un negozio "transattivo".
Ribadisco i miei dubbi sulla natura transattiva
dell'accordo (contratto a prova scritta per cui
la giurisprudenza richiede indicazioni peculiari
quanto a "reciproche concessioni").
In ogni caso, se anche così fosse, la sua tesi non mi sembra molto convincente:
- il titolo esecutivo non si sarebbe formato in
ragione di un accordo transattivo
In realtà il titolo esecutivo c'è (eccome!) ma
semmai potrà essere paralizzato dal fatto
estintivo successivo costituito dall'accordo
- la transazione non è stata adempiuta
Dato che la transazione si presume non novativa,
a buon diritto la controparte può domandare la
prestazione originaria, quella consacrata nel
d.i. (con efficacia di giudicato sulla sussistenza e l'entità del credito!)
- anche a voler ammettere una transazione
novativa, la transazione sarebbe basata su
documentazione incompleta o travisata
Rammento che la transazione non può essere impugnata per errore.
- il controcredito
Se è certo, liquido ed esigibile - può essere
posto in compensazione in sede esecutiva perchè
le obbligazioni si estinguono reciprocamente (e
parzialmente) quando i due crediti vengono a
coesistere; il problema è che la compensazione
presuppone l'autonomia dei rapporti che qui, a quanto ho capito, manca.

Giovanni Fanticini

f.zannini

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Dec 4, 2009, 11:47:39 AM12/4/09
to leg...@googlegroups.com
Salve volevo solo osservare che il problema a mio avviso sta nel fatto che la transazione è intervenuta prima del perfezionarsi del titolo e l'unica transazione ammissibile in quel caso per garantire il debitore prevede al suo interno la rinuncia agli atti del giudizio....viceversa se questo non è stato previsto, ti dovevi costituire e in sede giudiziale transare..... se la transazione fosse intervenuta dopo il perfezionamento del titolo è certamente ammissibile l'opposizione perché è un fatto successivo alla formazione del titolo....son d’accordo con il Dott. Fanticini che difficilmente riuscirai ad ottenere ragione.
Saluti
Avv zannini

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Fanticini
Inviato: venerdì 4 dicembre 2009 16.49
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Re: transazione e decreto ing. esecutivo 615 c.p.c.

mir...@inwind.it

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Dec 4, 2009, 2:03:30 PM12/4/09
to legalit, legalit
Per l’avv. Raffi Boccia: “ lascia che ti prenda… disgrazia, quando ti conviene mi lasci dissertare…ehh?”

Per gli altri colleghi, tra cui mi sento di annoverare il dott. Fanticini,in primis rinnovo le scuse per la dissertazione, anche se, mediante la stessa, ho almeno ottenuto cinque minuti di aria prima dell’iniezione…

Indubbiamente, come ricorda il dott. Fanticini, la transazione è inoppugnabile sia nel caso di errore di diritto che di fatto, ma appare sfuggirvi l’art. 1975 c.c.

Al tempo della transazione e nelle more dell’opposizione, il presunto debitore non era a conoscenza della documentazione che ha consentito di sapere, per la prima volta, che, in realtà, non solo e non tanto non vi era diritto di credito da portare in ingiunzione, ma soprattutto che non vi era alcun motivo per transigere quella pretesa creditoria di cui all'ingiunzione.
E allora, ben venga, un eccezione di inadempimento della transazione che mi aggiusto alla bell'è meglio.

Ora, a così tarda sera, gradirei un conforto, mi basta anche una pacca sulle spalle. Indubbiamente è una causaccia pertanto mi sento di ringraziarvi nuovamente.

Avv. E. Miranda

E' da escludersi dai ringraziamenti l'avv. Boccia che procederò a strozzare al più presto.




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Subject : R: [legalit] Re: transazione e decreto ing. esecutivo 615 c.p.c.
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