Un mio cliente riceve un decreto ingiuntivo.
Nelle more del termine per l’opposizione con il creditore interviene una transazione che per altro a me sembra novativa, posto, tra l’altro, che per quanto il debitore si obbliga al pagamento di una somma minore, costui dichiara di effettuare tale pagamento senza riconoscimento alcuno.
In ogni caso, il debitore per iniziando a pagare, chiede al creditore immediatamente documentazione fiscale in originale a fronte di altri rapporti commerciali, documentazione che a lui non è mai stata data nella copia conforme ma inviata mediante copia scanner.
Paga, paga e questa documentazione non arriva vai, così il debitore insospettito sospende i pagamenti.
A fronte il creditore, invia la documentazione richiesta e solo allora, il debitore si rende conto di aver versato a questi, in precedenza ed in occasione di presunti rapporti commerciali, delle somme per merce giammai consegnata e le cui bolle risultano, in maniera palese, falsamente sottoscritte.
Sia chiaro che i rapporti erano quotidiani e di grosse ed ingenti somme.
Allora il debitore, eccepisce quanto innanzi al creditore il quale, laconicamente invita al pagamento della transazione, ma il debitore non ci pensa nemmeno.
Passa quasi un anno e il creditore ad un certo punto notifica un atto di precetto in cui chiede la somma del decreto ingiuntivo decurtato di quanto pagato in via transattiva.
Ma non dice di certo che il pagamento avveniva a titolo di quanto previsto in transazione, né riferisce delle contestazioni rese dal debitore.
A fronte il debitore, mio tramite fa opposizione all’esecuzione deducendo i fatti di cui innanzi ed in specie:
a) che il titolo non si è mai formato stante l’intervenuta transazione nelle more dell’opposizione a decreto ingiuntivo;
b) che anche la transazione, per quanto scoperto dopo, deve ritenersi nulla per errore ( credevo di essere debitore, invece, per quanto ho appreso dopo, non lo ero per niente).
Posto che si tratta di grossi importi, c’è qualcuno che può darmi una dritta esperenziale?
In realtà, non riesco a trovare nulla sull’efficacia della transazione intervenuta nelle more dell’opposizione.
Il problema è che si tratta di un decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell’art. 647.
Lo so che anche il decreto ingiuntivo e revocabile se ai sensi dell’art. 656 c.p.c. , ma indovinate quale numero ci manca del 395 c.p.c., proprio il n. 3 cioè quando si rinvengono documenti decisivi ( quali sono stati quelli poi rinvenuti) che la parte non ha potuto produrre per fatto dell’avversario.