Opposizione a precetto ex art. 615 cpc

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giuseppe scognamiglio

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Jul 5, 2012, 12:19:13 PM7/5/12
to legalit
Cortesemente, per caso, qualcuno di voi ha mia subito un'opposizione a precetto per duplicazione delle voci e spese del precetto relativamente a due precetti notificati uno per la parte e l'altro per le spettanze processuali del suo procuratore?
Gradirei confrontarmi.
Grazie e buona serata.
Avv. G. Scognamiglio

Gianni Cataldi

unread,
Jul 5, 2012, 12:34:22 PM7/5/12
to leg...@googlegroups.com

Non l’ho mai subita ma non vedo dove sia il problema.

La materia è certamente oggetto di opposizione all’esecuzione “Ha natura d'opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Ciò anche se l'eccesso della somma richiesta rispetto a quella dovuta riguarda le spese successive alla sentenza o gli onorari e diritti relativi agli atti, compiuti con il ministero di difensore, compresi tra la pubblicazione della sentenza costituente titolo esecutivo e la notificazione del precetto”.

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 07 dicembre 2000
Numero: n. 15533

Tuttavia, “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”.

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 29 febbraio 2008
Numero: n. 5515

 

Se hai effettivamente duplicato le voci, fai ammenda e cerca di sistemare la questione. Diversamente, fatti con fiducia il giudizio di opposizione.

Gianni Cataldi

 

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di giuseppe scognamiglio
Inviato: giovedì 5 luglio 2012 18:19
A: legalit
Oggetto: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc

--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

giuseppe scognamiglio

unread,
Jul 5, 2012, 12:54:35 PM7/5/12
to legalit
Perdonami...ma secondo te quali sarebbe le voci duplicate? E soprattutto...non pensi che ognuno delle due parti (il mio cliente, nella qualità di attore della causa nella quale è stato stabilito un risarcimento dei danni in suo favore e io nella qualità di procuratore antistatario del primo in favore del quale c'è stata un'autonoma condanna alla rifusione delle spese legali con attribuzione) ha autonomo titolo per agire in executivis rispetto al proprio autonomo credito?


From: giovann...@teletu.it
To: leg...@googlegroups.com
Subject: R: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
Date: Thu, 5 Jul 2012 18:34:22 +0200

Gianni Cataldi

unread,
Jul 5, 2012, 1:15:40 PM7/5/12
to leg...@googlegroups.com

In linea teorica son d’accordo con te.

Le mie fonti dicono che il procuratore antistatario diventa a sua volta parte nel processo esecutivo.

Qualcuno su questi canali, tuttavia, ricordo che non era della stessa opinione.

Nello specifico non so cosa hai indicato e non so quali voci hai “duplicato”.

Di certo se ci hai messo “consultazione con il cliente” (te stesso), autentica del mandato (Il tuo che hai dato a te stesso) qualche problema ce lo vedo.

Gianni Cataldi

 

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di giuseppe scognamiglio
Inviato: giovedì 5 luglio 2012 18:55
A: legalit
Oggetto: RE: R: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc

Avv. Edoardo Patini

unread,
Jul 5, 2012, 1:25:51 PM7/5/12
to leg...@googlegroups.com
Attenzione, se non c’è stato pagamento o offerta reale, non penso che sussistano le condizioni per procedere con  una opposizione alla esecuzione.
Le somme inserite nel precetto in autoliquidazione non hanno alcun valore e devono passare in ogni caso attraverso la liquidazione del giudice. Il precetto è atto di parte e non contiene indicazioni vincolanti ne’  per il giudice ne’ per il debitore. Se il debitore intende pagare, e non raggiunge una intesa col creditore per le spese legali dovute, può chiedere al giudice di liquidarle. Alcuni magistrati, particolarmente formali, non si pronunciano ritenendo che la liquidazione possa avvenire solo in sede di riparto finale. In quel caso si potrà ovviare a questo eccesso di burocrazia giudiziaria mediante la proposizione, da parte del debitore, di una istanza di conversione.
Se invece il debitore paga la somma che egli ritiene dovuta, sarà poi un problema del creditore valutare se gli conviene andare avanti nella esecuzione, ovvero se resistere solo nel giudizio di opposizione attendendo la sentenza, che a quel punto dovrà pronunciarsi sulla efficacia del precetto per le somme eventualmente duplicate. Ma se non c’è pagamento, secondo la mia opinione, la questione non va fatta in sede di opposizione alla esecuzione ma in sede di riparto.
 
Penso ci sia anche giurisprudenza sul punto
 
Ciao
 
E.
Sent: Thursday, July 05, 2012 6:34 PM
Subject: R: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
 

Avv. Edoardo Patini

unread,
Jul 5, 2012, 1:29:13 PM7/5/12
to leg...@googlegroups.com
PS. Penso poi che nel caso specifico – nel merito - valga il principio del minor aggravio possibile per il debitore.
Le spese liquidate non sono del procuratore, ma sempre del cliente, sicchè fare due precetti significa aggravare la posizione del debitore.
Dovresti trovare qualcosa in materia di decreto ingiuntivo, ma il principio è lo stesso.
Sono certo che è stato affermato che non si possono fare più decreti per crediti riconducibili alla stessa vicenda contrattuale.
 
Ciao
 
E.
Sent: Thursday, July 05, 2012 6:19 PM
To: legalit
Subject: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
 

Avv. Edoardo Patini

unread,
Jul 5, 2012, 1:37:39 PM7/5/12
to leg...@googlegroups.com
PPS: SCUSAMI MA NON AVEVO NOTATO CHE TI ERI STATO DICHIARATO ANTISTATARIO.
 
In ogni caso sulla dichiarazione di antistatarietà io ho una mia opinione che tuttavia non trova riscontro nella giursprudenza. A mio avviso il credito non si trasferisce mai all’avvocato ma resta sempre nella sfera giuridica del cliente. La liquidazione diretta in favore del legale ha natura di una sorta di sequestro e gli attribuisce il potere di esigere il pagamento.
Ricordo di aver letto qualcosa diversi anni addietro in questi termini. Non ricordo se trattavasi di dottrina o di giurisprudenza, ma sono certo di averlo letto. Tra l’altro trovavo questa ricostruzione più coerente con la realtà dei fatti.
Ma è una mia opinione.
E.    
Sent: Thursday, July 05, 2012 7:29 PM
Subject: Re: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
 

Gianni Cataldi

unread,
Jul 5, 2012, 1:41:18 PM7/5/12
to leg...@googlegroups.com

Ecco, Edoardo eri proprio tu la voce fuori dal coro J

Permettimi di dissentire.

Quello di cui ti parli è l’abuso del diritto e/o del processo e c’è giurisprudenza a iosa che, per quello che può valere, io condivido in pieno.

La liquidazione che fa il Giudice in fase di redazione della sentenza, invece, è una statuizione su due titoli di spese:

1)     Il merito;

2)     Condanna alle spese che se distratte a favore dell’avvocato dichiaratosi anticipatario “crea” un’ulteriore parte.

Le spese riconosciute in favore del procuratore sono sue e non del cliente e come tali deve chiederle lui e non può farlo il cliente.

Rebus sic stantibus, il doppio precetto (uno per preannunciare l’esecuzione relativa al recupero della parte in favore del cliente e l’altro per esigere le spese di giudizio in favore dell’avvocato) non è un abuso ma una necessità.

Se chiedesse il cliente anche le spese giudiziarie in virtù di una decisione che le attribuisca all’avvocato non ne avrebbe titolo.

Si potrebbe pensare / fare un unico precetto nel quale gli intimati sono, ognuno per quanto di propria spettanza, avvocato e parte?

In caso di risposta affermativa, forse il doppio precetto potrebbe essere inteso alla stregua di una pratica scorretta e dispendiosa per il soccombente.

Gianni Cataldi      

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Edoardo Patini
Inviato: giovedì 5 luglio 2012 19:29
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc

Avv. Edoardo Patini

unread,
Jul 5, 2012, 1:58:50 PM7/5/12
to leg...@googlegroups.com
Gianni evidentemente non avevi letto il PPS Sorriso 
 
Ciao
 
E.
Sent: Thursday, July 05, 2012 7:41 PM
Subject: R: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
 
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Gianni Cataldi

unread,
Jul 5, 2012, 2:23:52 PM7/5/12
to leg...@googlegroups.com

Non era ancora arrivato ;-)

Ciao.

Gianni

 

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Edoardo Patini
Inviato: giovedì 5 luglio 2012 19:59

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giuseppe scognamiglio

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Jul 6, 2012, 5:23:39 AM7/6/12
to legalit, giovann...@teletu.it
Allora...preciso che il debitore ha pagato regolarmente il primo precetto, quello fatto per conto della parte, mia cliente, mentre per il mio, nella qualità di procuratore antistatario, ha pagato solo quanto liquidato dal giudice e non le spese voci del precetto relative all'attività successiva, chiedendo al giudice dell'opposizione la sospensione dell'esecuzione o meglio dell'esecutività del titolo....per quanto invece concerne la disquisizione relativamente al merito della questione ritengo molto modestamente che la sentenza de quo abbia creato due creditori, autonomi e distinti, la parte e il procuratore antistatario...ovviamente non mi sono assolutamente permesso di inserire nel mio precetto voci quali consultazione col cliente (sarebbe stata un'autoconsultazione un pò bizzarra!!!) nè autentica mandato, visto che il precetto è stato esteso per me stesso da me stesso....quindi non ritengo che ad esempio aver inserito i diritti di copia in entrambi i precetti sia una duplicazione in quanto relativamente alle copie ho dovuto richiedere e ritirare una copia esecutiva e una conforme sia per la parte sia per me quale procuratore appunto antistario e quindi ho svolto una doppia attività professionale....questo a mò di esempio, ma potrei andar avanti voce per voce....che ne dite?


To: leg...@googlegroups.com
Subject: R: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
Date: Thu, 5 Jul 2012 20:23:52 +0200
image001.png

Avv. Edoardo Patini

unread,
Jul 6, 2012, 12:37:18 PM7/6/12
to leg...@googlegroups.com
Io dico che puoi stare tranquillo ... ma eviterei di iniziare l’esecuzione. Poichè trattasi di questione di puro diritto, che non richiede nessuna istruttoria, chiederei di andare immediatamente a sentenza previa discussione orale della lite.
Da Vice pretore, quasi venti anni fa, feci diverse sentenze in questo modo. La motivazione deve essere succinta e non impiegavo più di venti minuti a farle.
Se riesci a convincere il giudice a seguire questa strada faccelo sapere, sarebbe un fatto eclatante Sorriso 
 
E. 
Sent: Friday, July 06, 2012 11:23 AM
Subject: RE: R: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
 
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