Non l’ho mai subita ma non vedo dove sia il problema.
La materia è certamente oggetto di opposizione all’esecuzione “Ha natura d'opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Ciò anche se l'eccesso della somma richiesta rispetto a quella dovuta riguarda le spese successive alla sentenza o gli onorari e diritti relativi agli atti, compiuti con il ministero di difensore, compresi tra la pubblicazione della sentenza costituente titolo esecutivo e la notificazione del precetto”.
Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 07 dicembre 2000
Numero: n. 15533
Tuttavia, “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”.
Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 29 febbraio 2008
Numero: n. 5515
Se hai effettivamente duplicato le voci, fai ammenda e cerca di sistemare la questione. Diversamente, fatti con fiducia il giudizio di opposizione.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di giuseppe scognamiglio
Inviato: giovedì 5 luglio 2012 18:19
A: legalit
Oggetto: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
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hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
In linea teorica son d’accordo con te.
Le mie fonti dicono che il procuratore antistatario diventa a sua volta parte nel processo esecutivo.
Qualcuno su questi canali, tuttavia, ricordo che non era della stessa opinione.
Nello specifico non so cosa hai indicato e non so quali voci hai “duplicato”.
Di certo se ci hai messo “consultazione con il cliente” (te stesso), autentica del mandato (Il tuo che hai dato a te stesso) qualche problema ce lo vedo.
Gianni Cataldi
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di giuseppe scognamiglio
Inviato: giovedì 5 luglio 2012 18:55
A: legalit
Oggetto: RE: R: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
Ecco, Edoardo eri proprio tu la voce fuori dal coro J
Permettimi di dissentire.
Quello di cui ti parli è l’abuso del diritto e/o del processo e c’è giurisprudenza a iosa che, per quello che può valere, io condivido in pieno.
La liquidazione che fa il Giudice in fase di redazione della sentenza, invece, è una statuizione su due titoli di spese:
1) Il merito;
2) Condanna alle spese che se distratte a favore dell’avvocato dichiaratosi anticipatario “crea” un’ulteriore parte.
Le spese riconosciute in favore del procuratore sono sue e non del cliente e come tali deve chiederle lui e non può farlo il cliente.
Rebus sic stantibus, il doppio precetto (uno per preannunciare l’esecuzione relativa al recupero della parte in favore del cliente e l’altro per esigere le spese di giudizio in favore dell’avvocato) non è un abuso ma una necessità.
Se chiedesse il cliente anche le spese giudiziarie in virtù di una decisione che le attribuisca all’avvocato non ne avrebbe titolo.
Si potrebbe pensare / fare un unico precetto nel quale gli intimati sono, ognuno per quanto di propria spettanza, avvocato e parte?
In caso di risposta affermativa, forse il doppio precetto potrebbe essere inteso alla stregua di una pratica scorretta e dispendiosa per il soccombente.
Gianni Cataldi
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GIOVANNI CATALDI
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Edoardo Patini
Inviato: giovedì 5 luglio 2012 19:29
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
Non era ancora arrivato ;-)
Ciao.
Gianni
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Edoardo Patini
Inviato: giovedì 5 luglio 2012 19:59