A mio avvviso c'è soprattutto un problema deontologico per il collega che è anche sindacalista conciliatore.
Non vedo, tuttavia, profili di illegittimità sostanziale.
La
ratio dell'art. 411 cpc, infatti, diversa dall'istituto civilistico della mediaconciliaizone, consiste nel fornire al lavoratore adeguata assistenza in quanto considerato, giustamente, parte debole del rapporto. Come noto, la presenza di un sindacalista/conciliatore (al pari di quella del giudice o della commissione di conciliaizone della DTL) ha lo scopo di elimiare quel
metus che il lavoratore normalmente prova nei confronti del datore di lavoro.
La norma, infatti, per l'inoppugnabilità dell'accordo transattivo richiede solo la presenza del sindacalista, non anche degli avvocati.