Gentili Colleghi
Avete consigli su come procedere al deposito,
in sede di memoria istruttoria 183 c. 6 n. 2 cpc, di files
contenenti registrazioni fonografiche?
Le regole tecniche del PCT non ammettono il formato dei file audio...
Inoltre, è opportuno allegare anche una trascrizione
(asseverata o libera) del contenuto dei files?
Ringrazio in anticipo per i contributi e le
eventuali esperienze che vorrete condividere.
Avv. Daniela Messina
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/54c92686-0b32-cc97-690a-e10d2fdd6f5f%40gmail.com.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/54c92686-0b32-cc97-690a-e10d2fdd6f5f%40gmail.com.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
Cassazione Civile Sez. III n. 11598 del 31/5/2005
Grazie in anticipo
S.T.
Avvocato Stefano Tognacci
Studio legale Avvocato Stefano Tognacci
E' questa?
Cordiali saluti.
avv. Vittoria Borghetti
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/180FF4607E1248919419B23A32C38D03%40DESKTOP077HTBN.
A mio sommesso avviso, sì, dato che non vi è stata restituzione dell' immobile e sussiste morosità.Gatti Leone
Il giorno 3 luglio 2018 18:19, Studio Legale Avv. Stefano Tognacci <studiot...@gmail.com> ha scritto:
Gentili Colleghi, ho un dubbio e chiedo il Vostro parere su quanto segue:Fatto – Locazione ad uso commerciale, il conduttore ha dato comunicazione per racc. a/r del suo recesso con preavviso di mesi sei i quali sono scaduti il 30/6/2018 (data indicata nella missiva dallo stesso conduttore per il rilascio). Ad oggi però non ha ancora effettuato il rilascio nonostante ogni sollecito e pare lontano dal farlo. Inoltre è in stato di morosità per cinque mensilità (canoni scaduti e dovuti per i mesi da febbraio 2018 a giugno 2018 dovuti in via anticipata il giorno cinque di ogni mese).Tengo come punto fermo che non è possibile agire oggi con licenza per finita locazione e che per chiedere il rilascio dovrei esperire una azione per intervenuta risoluzione del contratto (per esercizio del diritto di recesso unilaterale).Il dubbio sta in questo: dati i presupposti (contratto da considerarsi risolto alla data del 30/6/2018 per recesso del conduttore), posso oggi agire con lo sfratto per morosità essendovi canoni impagati?Grazie per ogni contributo, buona serataS.T.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/180FF4607E1248919419B23A32C38D03%40DESKTOP077HTBN.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAMfi4H%3DXfa0LQdnyF5Py2NyA6R%3DfhUFEbSBke8e1_4LwTaWrgw%40mail.gmail.com.
In caso analogo, ho appena fatto sfratto per finita locazione e per morosità (contestuale: dove c’è il più, sta anche il meno). A me sembrava che lo sfratto per finita locazione potesse avvenire anche in caso di disdetta del conduttore, ma a questo punto mi pongo l’interrogativo…
enrico gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Avv. Stefano Tognacci
Inviato: martedì 3 luglio 2018 18:20
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:43609] Dubbio in materia di locazione
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/180FF4607E1248919419B23A32C38D03%40DESKTOP077HTBN.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/044f01d413a9%24765d1700%2463174500%24%40libero.it.
La teoria del collega marzocchi mi convince più delle precedenti.
Invero, a fonte di un recesso anticipato da parte del conduttore, diciamo a titolo esemplificativo a luglio, nel caso in cui vi siano canoni scaduti sino a tale mensilità (ipotizziamo marzo) non ancora corrisposti, il locatore ha senz’altro interesse, anche di natura fiscale, a far accertare l’inadempimento a partire da marzo.
Ergo, contenendo la domanda di sfratta per morosità una domanda implicita di risoluzione per inadempimento (cass. pacifica), il locatore ha senz’altro titolo ed interesse a far accertare la risoluzione sin dal marzo.
Dal che ne consegue che il contratto verrebbe risolto, giustappunto, da un tempo anteriore rispetto a quello del recesso anticipato esercitato dal conduttore.
Quale logica conseguenza, ritengo l’azione di sfratto per morosità, anche laddove il conduttore abbia esercitato il diritto di recesso, possibile se residuano dei canoni impagati maturati nel periodo precedente l’efficacia del recesso id est nel corso del rapporto locatizio.
Per i canoni successivi alla maturazione dell’efficacia del recesso non vedo altra azione che quella di rilascio per occupazione dell’immobile sine titulo.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
____________________________________________________________________________________________
This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.
__________________________________________________________________________________________________
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Giorgio Marzocchi
Inviato: giovedì 5 luglio 2018 14:50
A: legalit <leg...@googlegroups.com>
Oggetto: [legalit:43615] Re: PRODUZIONE DI FILE AUDIO IN PROCESSO CIVILE
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/a86005e1-aa92-4865-9871-94731ee3e168%40googlegroups.com.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
Trattandosi di canoni relativi al periodo in cui il contratto era in essere , è possibile agire con lo sfratto per morosità.
Il principio, cioè l'interesse alla pronunzia per inadempimento anteriore addirittura al rilascio del bene , è sancito da Cass. 8435/02 " Nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell'immobile per finita locazione, non viene meno l'interesse (e il diritto) del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli come, in caso di immobile non abitativo, la non debenza dell'indennità di avviamento."
Ciao
Pietro
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/BF04AFC6851E4A9C99F5BD04F8CEF6A6%40DESKTOP077HTBN.
giovedì 5 luglio 2018 16:26
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/01eb01d4146c%2437fe1950%24a7fa4bf0%24%40teletu.it.
Ma vi può essere interesse a far accertare che:
1) la data della morte è precedente a quella che si vorrebbe far credere;
2) la causa della morte non sia il suicidio del locatore
Mio pensiero, naturalmente.
Gianni
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
____________________________________________________________________________________________
This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.
__________________________________________________________________________________________________
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Andrea BULGARELLI
Inviato: giovedì 5 luglio 2018 16:52
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:43618] Re: PRODUZIONE DI FILE AUDIO IN PROCESSO CIVILE
Mail priva di virus. www.avast.com
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/01eb01d4146c%2437fe1950%24a7fa4bf0%24%40teletu.it.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/5B3E30A0.3070506%40studiobulgarelli.it.
Bello!!! Recedo dal contratto, non rilascio l’immobile e non pago il canone!!!
Avv. Alberto Balestri
Via Giardini, 115
41026 Pavullo nel Frignano (MO)
Tel. 0536.22955
Fax. 0536.23884
Email: bale...@cimone.it
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Avv. Stefano Tognacci
Inviato: giovedì 5 luglio 2018 17:01
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:43619] Dubbio in materia di locazione
Dibattito bellissimo!
Anche se mi sento un pendolo che da’ ragione una volta all’uno e una volta all’altro
S.T.
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/E8751A0A56F7470F934C02CDAACA1DC3%40DESKTOP077HTBN.
Secondo me devi chiedere autorizzazione a produrre su supporto diverso, preferibilmente un CD che non sia riscrivibile, e produrre le trascrizioni asseverate.
Il giorno 11/mag/2018, alle ore 11:55, Avv. Daniela Messina <avvocat...@gmail.com> ha scritto:
Gentili Colleghi
Avete consigli su come procedere al deposito, in sede di memoria istruttoria 183 c. 6 n. 2 cpc, di files contenenti registrazioni fonografiche?
Le regole tecniche del PCT non ammettono il formato dei file audio...
Inoltre, è opportuno allegare anche una trascrizione (asseverata o libera) del contenuto dei files?
Ringrazio in anticipo per i contributi e le eventuali esperienze che vorrete condividere.
Avv. Daniela Messina
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/54c92686-0b32-cc97-690a-e10d2fdd6f5f%40gmail.com.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.
Avv. Giovanni BorneyLoc, Grande Charrière 4611020 Saint Christophe (Ao)tel 0165 32651 fax 0165 32463
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/E03EBE69-B1E7-48B4-9DE3-8915DBC0DEEC%40gmail.com.
“Per il secondo quesito credo invece sia negativa e che in questo caso (anche se vi era una morosità prima della cessazione del contratto) per ottenere il rilascio dell’immobile occorra radicare una azione per domandare il rilascio per occupazione senza titolo”.
Non sono d’accordo (ma ammetto che potrei essere “di parte” perché in Tribunale sto sostenendo uno sfratto contestualmente sia per finita locazione –disdetta del conduttore – sia per morosità).
Non c’è affatto occupazione “sine titulo”: il titolo c’è, casomai è risolto (cioè: all’origine il titolo c’era; non si tratta di un’occupazione abusiva, che fra l’altro configurerebbe anche reato).
Secondo me non è corretto dire che lo sfratto per mora “presuppone necessariamente un contratto in essere”: chi agisce con lo sfratto, agisce sempre in virtù di una già avvenuta risoluzione (per fine contratto in un caso, per mora nell’altro), e al giudice si chiede solo l’accertamento (e il conseguente titolo esecutivo).
Con lo sfratto per contestuali “finita locazione e anche mora” in pratica si chiede al giudice “accerti il giudice che il contratto si è risolto per finita locazione (nel nostro caso, grazie alla disdetta del conduttore, art.657 c.2), o, se non per finita la locazione, comunque per morosità.
Quindi vada per il procedimento speciale (e per il rito locatizio in caso di opposizione -ma con l’opposizione, come osserva Stefano, parte l’obbligo di mediazione).
Vi risulta una giurisprudenza contraria?
enrico gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Avv. Stefano Tognacci
Inviato: giovedì 5 luglio 2018 15:58
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:43615] Dubbio in materia di locazione
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/BF04AFC6851E4A9C99F5BD04F8CEF6A6%40DESKTOP077HTBN.
giovedì 5 luglio 2018 17:18
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/001801d41473%246ba6e000%2442f4a000%24%40cimone.it.
…a naso… quanto tempo guadagno rispetto ad uno sfratto per morosità?
Avv. Alberto Balestri
Via Giardini, 115
41026 Pavullo nel Frignano (MO)
Tel. 0536.22955
Fax. 0536.23884
Email: bale...@cimone.it
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Andrea BULGARELLI
Inviato: giovedì 5 luglio 2018 20:29
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:43624] Dubbio in materia di locazione
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/5B3E6350.2000301%40studiobulgarelli.it.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/000301d414ed%243a922d10%24afb68730%24%40cimone.it.
Non sono d’accordo (ammetto che potrei essere “di parte” perché in Tribunale sto sostenendo uno sfratto sia per finita locazione –disdetta del conduttore – sia per morosità).
Non c’è affatto “occupazione sine titulo”: il titolo c’è, casomai è risolto (cioè: all’origine il titolo c’era; non si tratta di un’occupazione abusiva che fra l’altro configurerebbe anche reato). Quindi vada per il procedimento speciale (e per il rito locatizio in caso di opposizione -ma con l’opposizione, come osserva Stefano, parte l’obbligo di mediazione).
Infatti, sia la risoluzione per finita locazione, sia la mora, vanno entrambe accertate, e l’intimazione di sfratto per “contestuale” finita locazione e morosità, è diretta all’una e all’altra, “sia disgiuntamente, sia congiuntamente”!
E’ come se si chiedesse al giudice “accerti il giudice che il contratto si è risolto per finita locazione (grazie alla disdetta del conduttore, art.657 c.2), o, se non per finita la locazione, comunque per mora”.
Secondo me non è vero che lo sfratto per mora “presuppone necessariamente un contratto in essere”: infatti chi agisce con lo sfratto, agisce sempre in virtù di una già avvenuta risoluzione (per fine contratto in un caso, per mora nell’altro), e al giudice chiede solo l’accertamento giudiziale, per conseguire il titolo esecutivo.
avv.Enrico Gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Avv. Stefano Tognacci
Inviato: giovedì 5 luglio 2018 15:58
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:43615] Dubbio in materia di locazione
--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/BF04AFC6851E4A9C99F5BD04F8CEF6A6%40DESKTOP077HTBN.