E' un po' una prospettiva radicalmente nuova per chi è abituato ad agire
a tutela del minore, ma credo che siano situazioni parimenti meritevoli
di cura ed attenzione.
In molti casi, infatti, le condotte negative dei minori si ripercuotono,
oltre che sui genitori, anche sugli altri fratelli, i quali, in quanto
tali, ne subiscono i danni maggiori.
Vorrei confrontarmi un attimo con voi per capire lo stato del nostro
ordinamento in materia.
La disposizione fondamentale cui far capo mi pare quella di cui all'art.
315 cod. civ., secondo cui, come noto, "Il figlio deve rispettare i
genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al
proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con
essa", disposizione con cui si apre la regolamentazione dell'istituto
della "potestà dei genitori", in base al quale il figlio deve fare
quello che, per il suo bene, per la sua istruzione, educazione, etc.
dicono i genitori.
Ma quali sono le sanzioni e i provvedimenti che si possono adottare
quando un figlio non obbedisce, adotta condotte di tipo negativo e
continua a porle in essere nonostante i richiami famigliari?
Prima della grande riforma del diritto di famiglia del 1975, esisteva
una disposizione, l'art. 319 cod. civ., secondo cui "Il padre che non
riesca a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva
l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo in
un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del
tribunale. L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il
presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto
senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi. Contro il decreto
del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte
di appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero."
Questo istituto è stato abrogato, sia per la legittimazione attiva
riservata solo al padre, sia probabilmente per il contenuto stesso.
Però da che cosa deve considerarsi, questo istituto, ad oggi esser stato
sostituito, nel nostro ordinamento?
Cioè, se riteniamo che una "breve vacanza" in un apposito istituto del
figlio eccessivamente indisciplinato, decisa dai genitori e approvata
dal presidente del Tribunale, sia una soluzione troppo severa, arcaica e
incivile, quali sono gli strumenti di cui il genitore di buona volontà
dispone oggi nei confronti dei figli, non per sanzionarli per il gusto
di farlo ma per potere efficacemente svolgere i suoi dovere di
mantenimento, istruzione, educazione quando il "creditore" di tali
doveri non intende collaborare?
Deve denunciare penalmente gli atti di aggressione e violenza del
figlio, redigendo una querela che con buona probabilità, quando va bene,
rimane a dormire dentro ad un cassetto? Deve, inoltre, per forza
ricorrere allo strumento penale per tentare di risolvere una questione
di famiglia?
Può rivolgersi agli assistiti sociali i quali, insieme alle autorità di
giustizia minorile, che tipo di provvedimenti, tuttavia, possono prendere?
Può infine rivolgersi al Tribunale dei minorenni ma anche in questo caso
quali sono i provvedimenti ipotizzabili?
I testi da me consultati non dicono nulla al di là della generica
affermazione di pricnipio per cui il figlio deve rispettare i genitori
ed è soggetto alla relativa potestà, resta aperto il problema di vedere
a quali rimedi può ricorrere il genitore quando il filgio non gli
consente materialmente l'esercizio di questa potestà.
Il problema mi sta molto a cuore, sia per la mia solita innata curiosità
verso quasi ogni angolo del nostro ordinamento, sia perchè ho
l'impressione che sia un problema che sta per diffondersi in misura
molto maggiore che in precedenza. Anche, infine, perchè, come dicevo
all'inizio, le attenzioni degli interpreti e degli operatori solitamente
sono rivolte a tutelare i minori contro adulti che assumono condotte non
positive per gli stessi, ma è vero, purtroppo, che nella pratica si
verifica anche il fenomeno contrario, cioè adulti che si portano
correttamente e minori che invece assumono condotte illegittime, verso i
genitori e verso i fratelli e non credo che l'unica rilevanza giuridica
possa essere quella penale.
Forse è anche un problema che sta un po' al cuore della nostra società,
come tutto ciò che attiene all'educazione delle nuove generazioni.
Quali sono le vostre esperienze?
Grazie a tutti.
--
Cordialmente,
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Grazie a tutti.
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Cordialmente,
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Non mi convince del tutto... Questi provvedimenti, ispirati alle famose
restriction orders statunitensi che abbiamo visto in tanti film e
telefilm, servono più che altro a fare stare la persona che ha cagionato
il problema lontano dalla "vittima" dell'aggressione, ma in questi casi
il fine rieducativo come può svolgersi?
Forse con un ordine di "ricovero" per una settimana all'interno di una
struttura, terminata la quale il minore può essere riaccolto, sulla base
si spera di migliori intenzioni e propositi, dalla famiglia?
Forse potrebbe funzionare, anche se non sarebbe il tipo di casi per cui
è stato originariamente concepito questo strumento, ma questo in fondo
non importa.
--
Cordialmente,
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Questo è quello cui sono arrivato anche io e quello cui in realtà si è
in parte già dato corso.
Peccato però che non esista uno strumento specifico ma si debba sempre
improvvisare e soprattutto usare direttamente lo strumento penale, sia
pure in versione ridotta e magari appena solo accennata, in questioni
famigliari.
Ma mi sa che hai ragione tu, sto cercando anche io dappertutto ma non
trovo niente altro.
L'unica cosa che ho trovato è relativa alla delegabilità della potestà,
entro certi limiti e periodi, per cui nonostante l'abrogazione dell'art.
319 il genitore esercente la potestà, o entrambi di comune accordo (o,
in caso di disaccordo, con intervento del giudice ex artt. 145 e 316
cod. civ.) può collocare in minore in una struttura per un periodo
limitato: quali, dove, come siano fatte queste strutture però è tutto da
vagliare.
Ma direi che sia questa la chiave di lettura del sistema, l'unica possibile.
Cordialità,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
>Forse il 342-bis c.c. potrebbe servire
>Cordiali saluti
>avv.Alessandro Toffaletti
omissis...
Scherzo anch'io, ovviamente.
avvocato Alessandro Toffaletti
Patrocinante in Cassazione
Avvocato della Rota Romana
>
Scherzo anch'io, ovviamente.
avvocato Alessandro Toffaletti
Patrocinante in Cassazione
Avvocato della Rota Romana
>
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Il mio amore per la sintesi porta a fraintendimenti. Assicuro che la mia sensibilita' e' integra. Non sono innamorato dei miei titoli,anche se sudore lacrime e sangue profusi credo ne legittimino l'uso.Chiudo in perfetta armonia interiore ed esteriore, scusandomi coi lettori della list per lo scambio di battute che, credo, interessino pochino.Contraccambio infine cordialita' a profusione. Per quanto attiene i dubbi del Moderatore, anch'io non amo gli istituti d'oltre oceano, anche perche', nel passaggio da una sponda all'altra, perdono sapore. D'altro canto, non vedo molte alternative. La tutela penale e' inesistente e devastante per i rapporti familiari. Ricordo, a me per primo, la sentenza del Tribunale di Messina 24 settembre 2005 D&G, 2006 f.3 32, relativa all'allaontanamento di casa del figlio maggiorenne.
Cordiali saluti.
signor Alessandro Toffaletti (va bene così ?) :-X
p.s. Caro Toffaletti, perdonami, ti prego, se ho deviato, ma a volte, e mio
malgrado, mi lascio andare anche troppo con lo scherzo: eppure, nemmeno io
sono un pivello, visto che faccio questo mestiere da più di trent'anni e
qualcosa dovrei pure averla imparata (condivido pienamente il tuo concetto
di sudore, lacrime e sangue, anche se, in alcune occasioni, almeno io, temo
di averli solo sprecati ;-)
----- Original Message -----
From: "studio legale avv.Alessandro Toffaletti "
<alessandro...@poste.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, July 08, 2008 7:15 PM
Subject: [legalit] Re: problemi di "cattiva condotta" dei figli
Cordiali saluti.
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6.33
non c'e' assolutamente di che perdonare. Pensa che lunedi', data di
inizio della storia e giorno di ripresa dal lavoro dopo ben sei giorni
di ferie, ho nell'ordine: realizzato di essere sovrappeso di almeno 10
chili e- contemporaneamente- di dover limitare il fumo, ho ricevuto il
modello 5 , che rimuovo ogni anno, e,dulcis in fundo, mi ha telefonato
il commercialista per i lieti incombenti. Si aggiungano pagamenti vari
e quindi mi sono sorpreso a pensare, una volta di piu' , se il gioco
valga la candela. Concordo infine senz'altro sulla funzione di spalla
consolatrice cui siamo spesso chiamati, mancando concreti strumenti di
tutela.
Auspico, e l'invito e' esteso a tutti i partecipanti, che ci si riesca a
vedere qualche volta in...corpore vili e non solo per via telematica.
Cordiali saluti.
Alessandro Toffaletti