codice del consumo e contratto stipulato in spagna

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Enrico Gorini

unread,
Feb 4, 2022, 4:37:32 AM2/4/22
to civilit

salve.

Contratto di autonoleggio in spagna. Penale “abusiva” (in quanto sperequata) ai sensi del codice del consumo italiano, d.lgs. 206/05, art.33, probabilmente analoga all’equivalente spagnolo.

Il foro del consumatore in base al codice del consumo italiano è foro inderogabile (33 lett.u).  Vale anche per un contratto stipulato in altro paese membro? o si applica la conv. di Roma ex art.57 della L.218/95 (dir internaz. privato)?

 

grazie.

avv.Enrico Gorini

Foro di Rimini n.431

339-2121674

enrico...@libero.it

 

 

Luca de Grazia

unread,
Feb 4, 2022, 11:38:36 AM2/4/22
to avv. Vincenzo Giordano

venerdì, 4, febbraio , 2022 ore 17.35

Cassazione civile , sez. un. , 20/02/2013 , n. 4211
L'acquisto di titoli obbligazionari emessi da uno Stato estero deve essere ricompreso nella categoria dei contratti con i consumatori e la relativa azione può essere legittimamente esercitata dinanzi al giudice del domicilio del consumatore, pure in presenza di eventuali clausole di proroga da quest'ultimo sottoscritte. Anche alla luce delle disposizioni della Carta di Nizza, il cui art. 38 garantisce un alto livello di protezione dei consumatori, deve infatti ritenersi prevalente sulla disposizione dell'art. 4, comma 2, l. 31 maggio 1995 n. 218, in tema di deroga alla giurisdizione, l'art. 3, comma 2, della medesima legge, secondo cui, vertendosi in tema di contratti del consumatore, si applicano le disposizioni della sezione III del regolamento Ce n. 44 del 2001 e, quindi, l'art. 17, che ammette la deroga soltanto a date condizioni ed, in particolare, ove pattuita posteriormente al sorgere della controversia.
Fonte:
Giust. civ. Mass. 2013
Cassazione civile sez. un., 28/01/2020, n.1868
Residenze turistiche messe a disposizione dalla società in misura corrispondente alle azioni acquistate

Il contratto avente ad oggetto la sottoscrizione ad opera di un privato di azioni di una società e la conseguente attribuzione a detto socio del diritto di usufruire, per le proprie vacanze, di residenze turistiche messe a disposizione dalla società in misura corrispondente alle azioni acquistate (nonché ai titoli denominati "punti vacanze" assegnati ai soci in luogo della distribuzione di utili) e previa prenotazione attraverso un servizio gestito dalla medesima società, configura un negozio unitario, a causa mista, diverso dalla multiproprietà azionaria (in cui, a fronte dell'assunzione della qualità di socio, l'azionista acquista il diritto personale di godimento di un immobile per un determinato periodo di tempo), caratterizzato, sotto il profilo della concreta funzione perseguita dalle parti, dalla prevalenza, rispetto all'acquisizione della qualità di socio, della prestazione di fornitura di servizi posta a carico della società. Ne consegue che, qualora detto contratto (come nella specie) sia stipulato in Italia tra un soggetto domiciliato in Italia, per soddisfare esigenze estranee alla propria attività professionale, e una società anonima di diritto svizzero avente sede legale nella Confederazione elvetica, va affermata sulle relative controversie la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento al luogo di conclusione del contratto, in applicazione dei criteri di collegamento stabiliti dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 198 del 1992), quale disciplina "ratione temporis" vigente, alla data di proposizione della domanda, in relazione alla tutela del "consumatore".

Fonte:
Giustizia Civile Massimario 2020
Condominioelocazione.it 24 NOVEMBRE 2020 (nota di: Tarantino Maurizio)

Direi la seconda

A disposizione per ogni chiarimento

Cordialità

Luca - M. de Grazia, avv.

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