multiproprietà all'estero e foro competente

111 views
Skip to first unread message

federica

unread,
May 13, 2008, 6:14:30 AM5/13/08
to civilit
salve, la questione è la seguente:
Tizio acquista una appartamento in comproprietà in Spagna (o meglio:
acquista una settimana all'anno dell'appartamento x che si trova in
una località balneare) e tutti gli anni deve pagare le spese
condominiali di questo residence. Dopo avere ricevuto l'ennesima
richiesta di spese condominiali straordinarie, non documentate, Tizio
smette di pagare e contesta altresì di essersi recato nella località
ma di non avere nemmeno potuto usufruire del proprio appartamento
perchè locato a terzi.
Ora la società che gestisce i recuperi crediti per il residence gli ha
intimato di saldare tutte le spese (comprese quelle legali), in
manacanza incardinerà l'azione dinanzi al foro spagnolo per ottenere
titolo esecutivo.
Posso contestare tale competenza, e ritenere quale foro competente
quell odel consumatore ex art. 63 cod. cons.?

f.zannini an

unread,
May 13, 2008, 12:59:53 PM5/13/08
to civilit
Non dici dove ha la sede la società se fosse italiana riterrei di si
se è straniera devi gaurdarti le convenzioni internazionali.
saluti fz

f.zannini an

unread,
May 13, 2008, 1:02:37 PM5/13/08
to civilit
Scusami aggiungo che i contratti di multiprporietà prevedono un foro
convenzionale, nel tuo caso cosa dice?
fz

On 13 Mag, 12:14, federica <studiovign...@email.it> wrote:

federica

unread,
May 14, 2008, 12:02:59 PM5/14/08
to civilit
....devo ancora leggere il contratto perchè il cliente non me lo ha
portato; comunque l'art. 79 cod consumo (foro di residenza o di
domicilio del consumatore), in materia di multiproprietà, si applica
in questo caso perchè l'immobile in oggetto si trova in uno stato
membro della Unione Europea.

f.zannini an

unread,
May 15, 2008, 2:56:02 AM5/15/08
to civilit
atte.ne però questo lo puoi dire se l'avversaria è italiana ma se
fosse straniera ? come fai ad assogettarla alla compenza della legge
italiana ?
saluti e buon lavoro
fz
> > > quell odel consumatore ex art. 63 cod. cons.?- Nascondi testo tra virgolette -
>
> - Mostra testo tra virgolette -

federica

unread,
May 15, 2008, 3:42:33 AM5/15/08
to civilit
L'avversaria è straniera......però se assimilo questo tipo di
multiproprietà ai contratti aventi per oggetto la prestazione di
servizi, in base all'art. 57 delle norme di diritto internazionale
privato, le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla conv. di
Roma del 1980, che all'art 5 stabilisce che la protezione del
consumatore è sempre garantita dalle leggi dello stato cui appartiene.
Vi sembra fattibile??

f.Zannini

unread,
May 15, 2008, 4:27:32 AM5/15/08
to civ...@googlegroups.com
LA convenzione di Roma tratta delle norme di diritto privato internazionale
per la competenza processuale devi coordinare quelle norme con quelle
processuali previste nella convenzione di Bruxelles.
fz

-----Messaggio originale-----
Da: civ...@googlegroups.com [mailto:civ...@googlegroups.com] Per conto di
federica
Inviato: giovedì 15 maggio 2008 9.43
A: civilit
Oggetto: [civilit] Re: multiproprietà all'estero e foro competente

federica

unread,
May 15, 2008, 4:41:19 AM5/15/08
to civilit
conv. di Bruxelles, Articolo 14:

L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere
proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui
territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici
dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il
consumatore.

L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può
essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio
il consumatore ha il proprio domicilio.

Patrizio Menchetti

unread,
May 15, 2008, 9:13:25 AM5/15/08
to Sottoscrittori digest civilit
La Convenzione di Bruxelles non e' piu' in vigore. Si applica il
Regolamento 44/2001/CE, che tratta anche delle clausole di proroga
della competenza. La norma e' direttamente applicabile e non puo'
essere derogata da disposizioni nazionali. Giustissima l'osservazione
in materia di Convenzione di Roma, peraltro anch'essa ormai in via di
estinzione.

Saluti a tutti


On 15 May 2008 at 10:27, Gruppo civilit wrote:

> Data: Gio 15 Mag 2008 01:41
> Da: federica

>
>
> conv. di Bruxelles, Articolo 14:
>
> L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere
> proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio
> tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato
> contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
>
> L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può
> essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il
> consumatore ha il proprio domicilio.
>
>
>
>
> On 15 Mag, 10:27, "f.Zannini" <f.zann...@infinito.it> wrote:
> > LA convenzione di Roma tratta delle norme di diritto privato
> > internazionale per la competenza processuale devi coordinare quelle
> > norme con quelle processuali previste nella convenzione di Bruxelles. fz


------------------------------------------------
Patrizio Menchetti
Avvocato au barreau de Milan / bij de balie te Milaan (of the Milan
Bar / del Foro di
Milano), établi à Bruxelles
patrizio....@menchlaw.eu

Studio legale Menchetti
Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5 Marsveldplein
B-1050 Brussels, Belgium
Voice: + 32 (0)25503647 Fax: + 32 (0)27064762
http://www.menchlaw.eu

This message contains information which may be confidential and/or
privileged. Unless
you are the addressee (or authorized to receive for the addressee),
you may not use,
copy or disclose to anyone the message or any information contained
in the message.
If you have received the message in error, please advise the sender
by reply e-mail to
in...@menchlaw.eu, and delete the message. Thank you in advance.
Questo messaggio può contenere informazioni confidenziali e/o coperte
dal segreto
professionale. L'utilizzazione, la riproduzione e la diffusione del
presente messaggio o
di qualsiasi informazione ivi contenuta sono consentite
esclusivamente al legittimo
destinatario o a terzi autorizzati a ricevere per conto del legittimo
destinatario. Se il
messaggio é stato ricevuto per errore, il ricevente é pregato di
avvisare per e-mail
all'indirizzo in...@menchlaw.eu e di cancellarlo. Grazie in anticipo.

f.Zannini

unread,
May 15, 2008, 11:03:06 AM5/15/08
to civ...@googlegroups.com
E' vero hai perfettamente ragione. L'avevo desmentegato, L'alzaimer
galoppa!! Saluti
fz

-----Messaggio originale-----
Da: civ...@googlegroups.com [mailto:civ...@googlegroups.com] Per conto di

Patrizio Menchetti
Inviato: giovedì 15 maggio 2008 15.13
A: Sottoscrittori digest civilit
Oggetto: [civilit] multiproprietà all'estero e foro competente

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages