registrazione telefonica utilizzabile in causa civile ?

4,131 views
Skip to first unread message

Enrico Gorini

unread,
Dec 18, 2009, 6:20:20 AM12/18/09
to civilit
Il cliente si è munito  - e mi ha consegnato - una registrazione telefonica di una conversazione avuta con la diretta controparte, idonea a provare elementi molto rilevanti nell'ineunda causa.
 
Mi risulta che vietata sia l'"intercettazione", ma non la registrazione fra se'stessi e un terzo (controparte).
 
Posso quindi correttamente usare la registrazione in giudizio, a comprova di fatti rilevanti per la causa contro colui che li ha dichiarati telefonicamente, oppure no?
 
Io sono favorevole ma vorrei sentire la vostra opinione
 
Avv.Enrico Gorini  
 

Tiziano Solignani

unread,
Dec 18, 2009, 6:22:38 AM12/18/09
to leg...@googlegroups.com
Il 18/12/2009 12.20, Enrico Gorini ha scritto:
> Posso quindi correttamente usare la registrazione in giudizio, a
> comprova di fatti rilevanti per la causa contro colui che li ha
> dichiarati telefonicamente, oppure no?
> Io sono favorevole ma vorrei sentire la vostra opinione

Non saprei, intervengo solo per dirti che comunque la registrazione va
fatta trascrivere, altrimenti se produci il nastro nessuno lo ascolta.

A me è capitato una volta in una causa di separazione di produrre la
trascrizione della registrazione addirittura di una ... seduta spiritica...

--
cordialmente,

tiziano solignani <http://tsolignani.solignani.it/>

Andrea BULGARELLI

unread,
Dec 18, 2009, 6:37:04 AM12/18/09
to leg...@googlegroups.com
Ti prego Tiziano autodenunciati all'Ordine degli avvocati!
Tu stesso ti dovresti rendere conto che non stai molto bene....;-)

>--
>
>Hai ricevuto questo messaggio perché sei
>iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
>Per postare messaggi in questo gruppo, invia
>un'email a leg...@googlegroups.com.
>Per annullare l'iscrizione a questo gruppo,
>invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
>Per ulteriori opzioni, visita il gruppo
>all'indirizzo http://groups.google.com/group/legalit?hl=it.

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Dec 18, 2009, 6:40:45 AM12/18/09
to leg...@googlegroups.com
Caro Enrico,
a me, invece, sembra che, per poterla effettuare, ancor prima che produrla,
il registrando avrebbe dovuto esserne consapevole e averla consentita la
registrazione.
Pensa, per esempio, a cio' che fanno ora quelli che ci sottopongono dei
questionari via telefono, i quali appunto, prima di raccogliere le nostre
risposte e registrarle, ci chiedono se li autorizziamo a farlo.
Ma non ho certezza al riguardo, e, quindi, spero per te di sbagliarmi.
Cordialit�,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
pec: avv.vincen...@pec.it
Via F. Solimena, 139
80129 Italia
-----Messaggio Originale-----
Da: "Tiziano Solignani" <soli...@solignani.it>
A: <leg...@googlegroups.com>
Data invio: venerd� 18 dicembre 2009 12.22
Oggetto: Re: [legalit] registrazione telefonica utilizzabile in causa civile
?


Il 18/12/2009 12.20, Enrico Gorini ha scritto:
> Posso quindi correttamente usare la registrazione in giudizio, a
> comprova di fatti rilevanti per la causa contro colui che li ha
> dichiarati telefonicamente, oppure no?
> Io sono favorevole ma vorrei sentire la vostra opinione

Non saprei, intervengo solo per dirti che comunque la registrazione va
fatta trascrivere, altrimenti se produci il nastro nessuno lo ascolta.

A me � capitato una volta in una causa di separazione di produrre la


trascrizione della registrazione addirittura di una ... seduta spiritica...

--
cordialmente,

tiziano solignani <http://tsolignani.solignani.it/>

--

Hai ricevuto questo messaggio perch� sei iscritto al gruppo "legalit" di

Google Gruppi.
Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a
leg...@googlegroups.com.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo, invia un'email a
legalit+u...@googlegroups.com.
Per ulteriori opzioni, visita il gruppo all'indirizzo
http://groups.google.com/group/legalit?hl=it.


--------------------------------------------------------------------------------

Nessun virus nel messaggio in arrivo.
Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 9.0.716 / Database dei virus: 270.14.111/2570 - Data di rilascio:
12/17/09 09:30:00


Tiziano Solignani

unread,
Dec 18, 2009, 6:50:16 AM12/18/09
to leg...@googlegroups.com
Il 18/12/2009 12.37, Andrea BULGARELLI ha scritto:
> Ti prego Tiziano autodenunciati all'Ordine degli avvocati!
> Tu stesso ti dovresti rendere conto che non stai molto bene....;-)
>
hahaha... buon fine settimana a tutti!

La prossimo poi ci facciamo gli auguri di Natale...

Luca de Grazia

unread,
Dec 18, 2009, 8:45:46 AM12/18/09
to leg...@googlegroups.com
Sinteticamente....non è intercettazione perché non è presa di cognizione di comunicazioni tra altri...
il dlgs 196/2003 non si applica perché il trattamento è x scopo personale (art.15 se non ricordo male)

poi, se vuoi, ne possiamo parlare in privato

varie volte ho utilizzato tali registrazioni, trascritte come dice tiziano (anche se adesso si potrebbe produrre un fili mp3 x esempio) senza problema alcuno

salutoni ed auguri a tutti

Avv.Luca-M. de Grazia
www.degrazia.it

Sent from mobile device sorry for short message

Davide D Eugenio

unread,
Dec 18, 2009, 9:36:58 AM12/18/09
to leg...@googlegroups.com
Caro collega,
 
penso che sulla base della normativa sulla privacy la registrazione così com'é non sia utilizzabile ed anzi forse potrebbe esporre il tuo cliente ad una rappresaglia.
Il trattamento (e quindi l'assunzione) e la conservazione dei dati deve sempre essere fatta previo consenso dell'interessato. Credo quindi che non sia producibile.
Questo in linea generale .... devo dire che però ricordo che in un processo penale per danneggiamento ad un veicolo (righe su una fiancata fatte in diverse occasioni) il cliente si era attrezzato per riprendere con una telecamera il mezzo e verificare l'identità del reo. Il collega della controparte aveva eccepito il problema della privacy ma il giudice di pace aveva acconsentito alla visione.
Non so se video e registrazione possano essere del tutto assimilabili, perché dopo tutto nel video il cliente stava riprendendo specificamente la propria macchina quindi solo occasionalmente avrebbe potuto riprendere il danneggiante, che avrebbe anche potuto astenersi dal compiere nuovamente comportamenti illeciti. Nel tuo caso la registrazione era orientata ovviamente nei confronti di altra persona. Cambia quindi l'oggetto.
 
 
 


--- Ven 18/12/09, Enrico Gorini <enrico...@libero.it> ha scritto:

Da: Enrico Gorini <enrico...@libero.it>
Oggetto: [legalit] registrazione telefonica utilizzabile in causa civile ?
A: "civilit" <leg...@googlegroups.com>
Data: Venerdì 18 dicembre 2009, 12:20

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.

avv.t.a.giovanetti

unread,
Dec 18, 2009, 10:35:58 AM12/18/09
to legalit
A mio parere la registrazione è utilizzabile come prova. Non è una
intercettazione in senso tecnico perchè non è un terzo che si
intromette nella conversazione tra due privati ma è uno degli
interlocutori che la pone in essere all'insaputa dell'altro.la
giurisprudenza prevalente d'altra parte, sostiene la piena
ammissibilità ed utilizzabilità come prova, delle registrazioni di
colloqui telefonici effettuata «segretamente» da uno dei soggetti
partecipanti (: Sez. VI, 26 marzo 1997, in Giust.pen., 1998, c. 689;
Sez. VI, 10 aprile 1996, in C.E.D. Cass., n. 205096; Sez. VI, 10
luglio 1995,)
c'è giurisprudenza recente che la nega questa utilizzabilità...però io
sto per l'utilizzabilità..

On 18 Dic, 15:36, Davide D Eugenio <davidedeuge...@yahoo.it> wrote:
> Caro collega,
>  
> penso che sulla base della normativa sulla privacy la registrazione così com'é non sia utilizzabile ed anzi forse potrebbe esporre il tuo cliente ad una rappresaglia.
> Il trattamento (e quindi l'assunzione) e la conservazione dei dati deve sempre essere fatta previo consenso dell'interessato. Credo quindi che non sia producibile.
> Questo in linea generale .... devo dire che però ricordo che in un processo penale per danneggiamento ad un veicolo (righe su una fiancata fatte in diverse occasioni) il cliente si era attrezzato per riprendere con una telecamera il mezzo e verificare l'identità del reo. Il collega della controparte aveva eccepito il problema della privacy ma il giudice di pace aveva acconsentito alla visione.
> Non so se video e registrazione possano essere del tutto assimilabili, perché dopo tutto nel video il cliente stava riprendendo specificamente la propria macchina quindi solo occasionalmente avrebbe potuto riprendere il danneggiante, che avrebbe anche potuto astenersi dal compiere nuovamente comportamenti illeciti. Nel tuo caso la registrazione era orientata ovviamente nei confronti di altra persona. Cambia quindi l'oggetto.
>  
>  
>  
>
> --- Ven 18/12/09, Enrico Gorini <enricogor...@libero.it> ha scritto:
>
> Da: Enrico Gorini <enricogor...@libero.it>

> Oggetto: [legalit] registrazione telefonica utilizzabile in causa civile ?
> A: "civilit" <leg...@googlegroups.com>
> Data: Venerdì 18 dicembre 2009, 12:20
>
> Il cliente si è munito  - e mi ha consegnato - una registrazione telefonica di una conversazione avuta con la diretta controparte, idonea a provare elementi molto rilevanti nell'ineunda causa.
>  
> Mi risulta che vietata sia l'"intercettazione", ma non la registrazione fra se'stessi e un terzo (controparte).
>  
> Posso quindi correttamente usare la registrazione in giudizio, a comprova di fatti rilevanti per la causa contro colui che li ha dichiarati telefonicamente, oppure no?
>  
> Io sono favorevole ma vorrei sentire la vostra opinione
>  
> Avv.Enrico Gorini  
>  
>
> --Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.

Luca de Grazia

unread,
Dec 18, 2009, 11:00:20 AM12/18/09
to leg...@googlegroups.com
E' esattamente quello che avevo scritto io prima sinteticamente. :-)

Ribadisco, tecnicamente NON E' intercettazione perché sia il 617-bis che il 617-quater presuppongono la presa di cognizione del contenuto di una conversazione da parte di un soggetto terzo rispetto alla conversazione medesima, e non è così nel caso di specie.

E il D.Lgs. n.196/2003 non si applica ai trattamenti effettuati a scopo personale; infatti i riferimento a tale normativa effettuato da Vincenzo è corretto ma solamente nell'ambito di una attività finalizzata al trattamento sistematico di dati ed informazioni.

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

f.zannini

unread,
Dec 18, 2009, 11:21:38 AM12/18/09
to leg...@googlegroups.com

Come al solito sei sempre esauriente nei tuoi interventi, caro il mio cybernauta, parlo di Luca…., ho apprezzato il suggerimento di trasformare la registrazione in un file mp3. Complimenti.

Mi permetto di suggerire un’altra cosa, io  trasformerei la registrazione in una perizia di parte, in cui il perito attesta che la voce è senza dubbio quella del soggetto che indichi nell’atto,  così tarpi da subito le ali all’avversario che te la contesterà immediatamente come non riferibile al suo cliente ottenendo con ciò due piccioni con una fava….   Produzione e individuazione del soggetto parlante…

Saluti

Avv Zannini

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca de Grazia
Inviato: venerdì 18 dicembre 2009 17.00
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit] registrazione telefonica utilizzabile in causa civile ?

--

Luca de Grazia

unread,
Dec 18, 2009, 11:30:44 AM12/18/09
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 18 dicembre 2009 17.21, f.zannini <f.za...@infinito.it> ha scritto:

Come al solito sei sempre esauriente nei tuoi interventi, caro il mio cybernauta, parlo di Luca…., ho apprezzato il suggerimento di trasformare la registrazione in un file mp3. Complimenti.


Sempre troppo buono carissimo Ferdinando. Ti sei guadagnato la carica di Presidente del "de grazia fanclub" ovviamente... :-)
 

Mi permetto di suggerire un’altra cosa, io  trasformerei la registrazione in una perizia di parte, in cui il perito attesta che la voce è senza dubbio quella del soggetto che indichi nell’atto,  così tarpi da subito le ali all’avversario che te la contesterà immediatamente come non riferibile al suo cliente ottenendo con ciò due piccioni con una fava….   Produzione e individuazione del soggetto parlante…

Hai perfettamente ragione ma forse terrei la "cartuccia" solo in caso di contestazione della trascrizione (che dovrà, ovviamente, seguire le ordinarie regole per il disconoscimento di qualsiasi documento prodotto in giudizio), nel senso che mi "terrei pronto" a questa eventualità senza però agire in tal senso se non strettamente necessario.
Tenete presente che per poter effettuare la perizia di parte il perito dovrebbe comunque avere delle fonti da confrontare, e (1) potrebbe non essere agevole procurarsi tali fonti e (2) potrebbe essere a questo punto difficoltoso (per il perito intendo) poter trattare tali dati (che tra le altre cose sarebbero biometrici, con tutte le conseguenze del caso).
Spero di essermi spiegato.
Ovviamente, alla fine, si tratta solamente di strategie processuali, e da quanto il cliente di Enrico voglia spendere "prima" della causa...:-)

Enrico Gorini

unread,
Dec 18, 2009, 12:02:56 PM12/18/09
to leg...@googlegroups.com
Scriveva Luca De Grazia:
...

Tenete presente che per poter effettuare la perizia di parte il perito dovrebbe comunque avere delle fonti da confrontare, e (1) potrebbe non essere agevole procurarsi tali fonti e (2) potrebbe essere a questo punto difficoltoso (per il perito intendo) poter trattare tali dati (che tra le altre cose sarebbero biometrici, con tutte le conseguenze del caso).

Spero di essermi spiegato.

Ovviamente, alla fine, si tratta solamente di strategie processuali, e da quanto il cliente di Enrico voglia spendere "prima" della causa...:-)

 

Risponde Enrico Gorini:

 

L'uso che ne farei in prima battuta è più sottile : ammesso che l'uso giudiziale sia lecito, trovandomi al tavolo della trattativa con la controparte posso leggergli la trascrizione (fatta in casa) della conversazione, sottolineando le frasi di natura (o effetto) confessorio.   Se la cosa  è lecita, mi servirà quantomeno per ammorbidire le sue posizioni e farlo scendere dalle sue convinzioni !

 

 

 

Enrico Gorini

unread,
Dec 18, 2009, 12:09:35 PM12/18/09
to leg...@googlegroups.com
Abbiamo chiarito che la registrazione di conversazione fatta da chi è presente alla scena, anche all'insaputa dell'interlocutore, è penalmente lecita.  C'è dissidio, nella list, sulla utilizabilità processuale. Il punto mi sembra interessante , e aspettiamo approfondimenti.
 
Intanto faccio una riflessione :
se l'utilizzazione processuale è ammissibile (a prescindere dai problemi di riconoscimento della voce e riconducibilità alla persona fisica), l'effetto non sarà quello, devastante, che chiunque parli di argomenti scottanti, non parlerà mai più liberamente, dato il rischio che l'interlocutore lo stia registrando e ogni parola potrà essere usata contro di se' ? 
In altri termini : è desiderabile un mondo dove c'è il timore diffuso di essere registrati ?    Vero che le anime belle non avranno mai occasione di dire cose scomode, ma, appunto,  non sarà che dovremo imparare a misurare ogni singola parola ?
 
Enrico Gorini

Luca Turinelli

unread,
Dec 19, 2009, 5:49:59 AM12/19/09
to legalit
Causa penale per ingiuria dal GdP con utilizzo della registrazione
telefonica come prova.
Il "principio di diritto" (!!) che ne è uscito dopo ampia discussione
è questo: la registrazione si può usare come prova ("non siamo mica in
America") MA al tempo stesso è fonte di responsabilità per chi la
produce perché, comunque ed in ogni caso, avrebbe dovuto avvertire
l'altro che la registrazione era in corso.
E ciò perché utilizzandola in un procedimento (civile o penale) non è
più per solo scopo personale.


Non so se tale ragionamento sarebbe avvallato da una Cassazione, ma è
quanto successo!


Luca de Grazia

unread,
Dec 19, 2009, 6:03:19 AM12/19/09
to leg...@googlegroups.com
Ma bravo questo GdP :-)

E l'esercizio del diritto di difesa dove lo mettiamo, anche ai sensi della legge "privacy"?
Quando è stato effettuato il trattamento era per scopo personale, e secondo il principio del momento di formazione della prova, lo scopo era personale.
E comunque mi deve dire dove sta scritto che l'utilizzazione nel giudizio non è a scopo personale...mi sa che andrebbe fatta una bella lezione riassuntiva del D196/2003 al Gdp :-(((

Non so se tale ragionamento sarebbe avvallato da una Cassazione, ma è
quanto successo!

Sic sic sob sob

Cordiali saluti

Luca de Grazia 

Enrico Gorini

unread,
Dec 19, 2009, 6:12:19 AM12/19/09
to leg...@googlegroups.com
Il Gdp non ha cultura.
Lo "stato di necessit�" � prevalente sulla privacy.
Al fine di tutelare il mio diritto, � proporzionato all'offesa il fatto di
registrare le ingiurie. Il bene della difesa processuale (e dell'onore)
viene prima del bene della riservatezza dell'offensore
enrico gorini

----- Original Message -----
From: "Luca Turinelli" <turi...@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Saturday, December 19, 2009 11:49 AM
Subject: Re: R: [legalit] registrazione telefonica utilizzabile in causa
civile ?

Causa penale per ingiuria dal GdP con utilizzo della registrazione
telefonica come prova.

Il "principio di diritto" (!!) che ne � uscito dopo ampia discussione
� questo: la registrazione si pu� usare come prova ("non siamo mica in
America") MA al tempo stesso � fonte di responsabilit� per chi la
produce perch�, comunque ed in ogni caso, avrebbe dovuto avvertire


l'altro che la registrazione era in corso.

E ci� perch� utilizzandola in un procedimento (civile o penale) non �
pi� per solo scopo personale.


Non so se tale ragionamento sarebbe avvallato da una Cassazione, ma �
quanto successo!


--

Hai ricevuto questo messaggio perch� sei iscritto al gruppo "legalit" di

cenerentola rossi

unread,
Dec 19, 2009, 1:31:15 PM12/19/09
to leg...@googlegroups.com
Ciao, non la userei, visto che non sei stato autorizzato da nessuno a registrare. tienila comunque e vedi in corso di causa che fare..
avv. Tiziana Satta

--

Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.

Tiziano Solignani

unread,
Dec 21, 2009, 3:45:26 AM12/21/09
to leg...@googlegroups.com
Il 18/12/2009 18.02, Enrico Gorini ha scritto:
> L'uso che ne farei in prima battuta è più sottile : ammesso che l'uso
> giudiziale sia lecito, trovandomi al tavolo della trattativa con la
> controparte posso leggergli la trascrizione (fatta in casa) della
> conversazione, sottolineando le frasi di natura (o effetto)
> confessorio. Se la cosa è lecita, mi servirà quantomeno per
> ammorbidire le sue posizioni e farlo scendere dalle sue convinzioni !

Fa molto Boston legal :-)

Message has been deleted

Walter Rossi

unread,
Dec 21, 2009, 9:20:02 AM12/21/09
to legalit
Anche a mio avviso è possibile utilizzare la registrazione telefonica
quale mezzo di prova.
In tal senso concordo con il collega Giovannetti, riscontrando anche
le seguenti pronunce:

- Tribunale di Como, 3 dicembre 2007 in materia di intermediazione
mobiliare;
- Cass. Civile, sez. I, 12 giugno 2008 n. 15621 in materia di
separazione;
- Cassazione Penale , sez. V, 4 novembre 2008 n. 1691

In materia giuslavoristica ricordo che il Consiglio di Stato, Sez. VI,
del 28 giugno 2007 n. 3797, ha ammesso la registrazione di nascosto
quale mezzo di prova
di un colloquio tra presenti, ad opera di un soggetto partecipe.
"Tale registrazione, quantunque eseguita clandestinamente, costituisce
una forma di memorizzazione di un fatto storico del quale l'autore può
disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo ex art.
234 c.p.p."

Cordialiità

Prof. Walter Rossi

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages