Buongiorno a tutti gli iscritti
un chiarimento in materia di notifica di atto giudiziario all’estero
Debbo notificare una citazione avanti il Giudice di Pace per una causa di esiguo valore (800,00€)
Controparte è una società di Dublino che conosce la lingua italiana e ha in Italia un rappresentante fiscale ma non una succursale.
L'atto di citazione però è composto di ben 10 pagine e quindi, se possibile ,vorrei non sostenere la spesa della traduzione e asseverazione che mi costano da sole quasi più della causa.
Mi pare che in base al Regolamento CE 29.5.2000 n. 1348 sulla notificazione negli Stati membri degli atti giudiziari dovrei notificare l'atto con la traduzione dello stesso in lingua irlandese.
LA notifica al rappresentante fiscale in italia non sortirebbe a mio avviso alcun effetto perché ha una soggettività solo per l’ordinamento fiscale sostiene la Cassazione
Però la sentenza CGCE 8.11.2005 relativa alla causa C-44372003 Gotz Leffler / Berlin Chemie Ag ha sostenuto che se il destinatario straniero si rifiuta di ricevere l'atto perchè non redatto in una lingua ufficiale dello stato membro la situazione può essere sanata inviando la traduzione dell'atto secondo le modalità previste dal regolamento citato
Anche una sentenza del Tribunale di Lanciano del 2.2.2005 richiamando l'art. 122 del nostro Codice di procedura civile dice che nel convenire in giudizio uno straniero residente in Italia l'atto di citazione non può dichiararsi nullo per omessa traduzione nella lingua nota al destinatario
Che ne pensate? Provo a notificare in Irlanda il semplice atto di citazione senza la traduzione?
Grazie fin da ora per la risposta.
Avv. Marco Pescarollo
Grazie che la società comprenda l'italiano lo proverei depositando agli atti le schermate del sito web dove vende i suoi servizi
Inoltre sulla fattisecie ho trovate questa massima delle SS.UU Cassazione 29.1.2007 n. 1820 che mi conforta non poco:
Rifiuto dell’atto da parte dello straniero convenuto – necessità della traduzione – inesistenza – insussistenza – effetti – rinnovazione
Nell’ipotesi in cui lo straniero convenuto nel processo rifiuti l’atto perché non tradotto nella sua lingua non vi è inesistenza, ma nullità, con la conseguenza che il giudice, ex art. 291 c.p.c., è tenuto a disporne la rinnovazione, sempre che non avvenga la costituzione (sanante) in giudizio della parte.
Nullità non sanata in primo grado fatta valere in appello – effetti – nullità del procedimento di primo grado – necessità di integrare le attività impedite – decisione nel merito
Nell’ipotesi in cui sia fatta valere davanti al giudice di appello una nullità non sanata nell’atto di citazione del giudizio di primo grado, la causa non deve essere rimessa al giudice di primo grado e neanche terminata a causa di detta nullità, ma bisogna dichiarare la nullità del procedimento di primo grado e consentire le attività precedentemente impedite.
Grazie proverò notificando l’atto sia alla sede in Irlanda- Dublino che presso il rappresentante fiscale in Italia.
Avv. Marco Pescarollo
-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com
[mailto:leg...@googlegroups.com] Per
conto di dubbiosa.mente
Inviato: martedì 4 maggio 2010 23.22
A: legalit
Oggetto: [legalit] Re: notiifca atto in Irlanda Dublino:posso evitare la
traduzione?