pignoramento presso terzi con pluralità di sportelli

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Bergkristall73

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Mar 14, 2010, 11:26:36 AM3/14/10
to legalit
Salve, dal momento che mi accingo a notificare questo nuovo
pignoramento di natura "esplorativa" (so dell'esistenza di alcuni
libretti ma non conosco lo sportello bancario preciso), come posso
fare per raggiungere più istituti bancari possibile con lo stesso
atto? Innanzitutto, devo citare ogni singolo sportello anche se si
tratta di più filiali della stessa banca (si tratta di debitore
residente in comune di piccole dimensioni sprovvisto di banche, per
cui è difficile individuare il giusto sportello)? O basta citare la
sede centrale? E posso, contestualmente, citare anche l'Inps per
pignorare il quinto della pensione? Devo citare la sede provinciale o
l'Inps sede centrale? Grazie.
Avv. Emiliano D'Angelo - Caserta

Avv. Massimo Billi

unread,
Mar 14, 2010, 2:27:33 PM3/14/10
to leg...@googlegroups.com
Salve colleghi,

vi esprimo un dubbio che a qualcuno potrà apparire accademico.

Poniamo che in un giudizio civile di rivendica l'attore chieda che
venga dichiarata la proprietà comune di un bene condominiale e il
convenuto affermi di averlo usucapito.

L'attore nella memoria con cui articola la prova testimoniale indica,
un fatto specifico (utilizzazione come deposito di materiale in
occasione di lavori di ristrutturazione della facciata nell'anno 1994)
idoneo a dimostrare che nel corso del ventennio il condominio aveva
fatto uso del locale, al fine di escludere, di conseguenza, che il
convenuto abbia avuto il possesso del bene in via di unico proprietario.

Posso dedurre l'inammissibilità del capitolo di prova poiché la
circostanza non era stata specificata in nessuno scritto difensivo
precedente (nè atto di citazione nè udienza di trattazione nè prima
memoria ex art. 183) e quindi il fatto non era allegato?

Bergkristall73

unread,
Mar 14, 2010, 7:13:09 PM3/14/10
to legalit
Ovviamente deve essersi trattato di un errore tecnico, quindi
l'oggetto della discussione resta quello originariamente indicato.
A.. Emiliano D'Angelo

On 14 Mar, 19:27, "Avv. Massimo Billi" <massimo_bi...@libero.it>
wrote:

Gianni Cataldi

unread,
Mar 15, 2010, 7:56:15 AM3/15/10
to leg...@googlegroups.com
In tutta sincerità non ho mai capito perché i pignoramenti presso terzi
contro le banche si notifichino al singolo sportello (quasi fosse un'entità
a se) e non alla sede legale della banca.
Ad ogni buon conto immagino che la prassi di notificare il pignoramento allo
sportello sia una "forzatura" rispetto alla quale la possibilità di
notificare alla sede legale non viene meno.
Ergo, se conosci quale sia la banca, notificando presso la sua sede legale
risolveresti tutti i tuoi dubbi.
Sull'altra domanda, su due piedi non so che risponderti.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
 
  
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Bergkristall73
Inviato: domenica 14 marzo 2010 16:27
A: legalit
Oggetto: [legalit] pignoramento presso terzi con pluralità di sportelli

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
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Enrico Gorini

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Mar 15, 2010, 8:08:40 AM3/15/10
to leg...@googlegroups.com
Se l'attore aveva allegato che "non" c'era stata usucupaione, � libero nel
produrre successivamente, in sede di memoria istruttoria, uno dei tanti
(potenzialmente infiniti) fatti interruttivi;
attenzione, il fatto interruttivo non � un fatto negoziale, � un fatto

Nota che in sede di citazione di certo non c'era la possibilit� di allegare
il fatto, perch� ancora l'attore non conosceva l'eccezione di usucapione.
Quindi basta che l'attore non abbia ammesso tacitamente l'avvenuta
usucapione. Immagino che in sede di 180 avr� detto : "non � vero che c'�
stata usucapione" no ?
enrico gorini


----- Original Message -----
From: "Avv. Massimo Billi" <massim...@libero.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Sunday, March 14, 2010 7:27 PM
Subject: [legalit] deduzione prova testimoniale


Salve colleghi,

vi esprimo un dubbio che a qualcuno potr� apparire accademico.

Poniamo che in un giudizio civile di rivendica l'attore chieda che

venga dichiarata la propriet� comune di un bene condominiale e il


convenuto affermi di averlo usucapito.

L'attore nella memoria con cui articola la prova testimoniale indica,
un fatto specifico (utilizzazione come deposito di materiale in
occasione di lavori di ristrutturazione della facciata nell'anno 1994)
idoneo a dimostrare che nel corso del ventennio il condominio aveva
fatto uso del locale, al fine di escludere, di conseguenza, che il
convenuto abbia avuto il possesso del bene in via di unico proprietario.

Posso dedurre l'inammissibilit� del capitolo di prova poich� la


circostanza non era stata specificata in nessuno scritto difensivo

precedente (n� atto di citazione n� udienza di trattazione n� prima


memoria ex art. 183) e quindi il fatto non era allegato?

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http://legalit.solignani.it

Alessandro Pedone

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Mar 15, 2010, 10:12:52 AM3/15/10
to leg...@googlegroups.com

Sempre meglio citare la sede centrale dell'istituto bancario mentre per l'INPS direi la sede provinciale. Il problema è al limite l'individuazione del giudice competente se i terzi hanno sedi in località diverse ... 



-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

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massimo_billi

unread,
Mar 15, 2010, 11:44:26 AM3/15/10
to legalit
No non ha detto niente di tutto questo, lo ha specificato nella I memoria del 183 vecchia dizione.

In ogni caso ha dedotto un titolo in atto di citazione nel quale si deduceva un atto negoziale (divisione ereditaria), di data certa inferiore al ventennio, nel quale il convenuto dichiarava comune con l'attore il locale oggetto dell'azione di rivendica.


---------- Initial Header -----------

From : leg...@googlegroups.com
To : leg...@googlegroups.com
Cc :
Date : Mon, 15 Mar 2010 13:08:40 +0100
Subject : Re: [legalit] deduzione prova testimoniale

> Se l'attore aveva allegato che "non" c'era stata usucupaione, è libero nel

> produrre successivamente, in sede di memoria istruttoria, uno dei tanti
> (potenzialmente infiniti) fatti interruttivi;

> attenzione, il fatto interruttivo non è un fatto negoziale, è un fatto
>
> Nota che in sede di citazione di certo non c'era la possibilità di allegare
> il fatto, perchè ancora l'attore non conosceva l'eccezione di usucapione.

> Quindi basta che l'attore non abbia ammesso tacitamente l'avvenuta

> usucapione. Immagino che in sede di 180 avrà detto : "non è vero che c'è

> stata usucapione" no ?
> enrico gorini
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Avv. Massimo Billi" <massim...@libero.it>
> To: <leg...@googlegroups.com>
> Sent: Sunday, March 14, 2010 7:27 PM
> Subject: [legalit] deduzione prova testimoniale
>
>
> Salve colleghi,
>

> vi esprimo un dubbio che a qualcuno potrà apparire accademico.


>
> Poniamo che in un giudizio civile di rivendica l'attore chieda che

> venga dichiarata la proprietà comune di un bene condominiale e il


> convenuto affermi di averlo usucapito.
>
> L'attore nella memoria con cui articola la prova testimoniale indica,
> un fatto specifico (utilizzazione come deposito di materiale in
> occasione di lavori di ristrutturazione della facciata nell'anno 1994)
> idoneo a dimostrare che nel corso del ventennio il condominio aveva
> fatto uso del locale, al fine di escludere, di conseguenza, che il
> convenuto abbia avuto il possesso del bene in via di unico proprietario.
>

> Posso dedurre l'inammissibilità del capitolo di prova poiché la


> circostanza non era stata specificata in nessuno scritto difensivo

> precedente (nè atto di citazione nè udienza di trattazione nè prima


> memoria ex art. 183) e quindi il fatto non era allegato?
>

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Mar 15, 2010, 12:50:33 PM3/15/10
to leg...@googlegroups.com
Se la causa di cui trattasi ha avuto inizio successivamente al quattro
luglio 2009, allorche' e' entrata in vigore la nuova norma sulla
contestazione, il semplice e generico negare che l'usucapione sia avvenuta,
da parte di chi doveva contestarla puntualmente, non e' sufficiente.
Se l'ipotesi di cui discutiamo s'e' verificata nel seguente modo, vale a
dire se il convenuto, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha proposto
domanda riconvenzionale avente a oggetto l'immobile di cui si controverte,
l'attore aveva il dovere di contestarla puntualmente e con l'allegazione di
fatti contrari gia' all'udienza di prima comparizione e trattazione della
causa.
E' molto dubbio, infatti, e non mi risulta che ci sia ancora una
giurisprudenza specifica in argomento, che possa farlo successivamente, vale
a dire nella prima memoria di cui all'art.183 c.6 cpc, anche perche' la
giurisprudenza pregressa aveva sempre individuato nella prima difesa
utile(nel nostro caso, la prima udienza appunto) il limite entro il quale
l'attore potesse esercitare la reconventio reconventionis (d'altronde, egli
ha avuto venti giorni di tempo per predisporre adeguatamente la sua difesa).
Ne consegue che, se l'attore non ha piu' il potere di contestarla
specificamente, a maggior ragione non puo', nella memoria ex art.183 c.6 n.2
cpc, chiedere di provare circostanze contrarie con i testi.
Almeno questo e' il mio pensiero (Minardi, tu cosa ne pensi?): se volete
maggiori lumi, considerato che ho appena sollevato tale questione in una mia
difesa, dovrete attendere che il giudice cui l'ho sottoposta si pronunci ;-)
Cordialita',
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
pec: avv.vincen...@pec.it
Via F. Solimena, 139
80129 Italia

-----Messaggio Originale-----
Da: "Enrico Gorini" <enrico...@libero.it>
A: <leg...@googlegroups.com>
Data invio: luned� 15 marzo 2010 13.08
Oggetto: Re: [legalit] deduzione prova testimoniale


Salve colleghi,


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03/14/10 20:33:00


Avv. Massimo Billi

unread,
Mar 15, 2010, 6:15:29 PM3/15/10
to leg...@googlegroups.com

Il giorno 15/mar/10, alle ore 17:50, avv. Vincenzo Giordano ha scritto:

> Se la causa di cui trattasi ha avuto inizio successivamente al quattro
> luglio 2009,


no causa del 2003.

> allorche' e' entrata in vigore la nuova norma sulla
> contestazione, il semplice e generico negare che l'usucapione sia
> avvenuta,
> da parte di chi doveva contestarla puntualmente, non e' sufficiente.
> Se l'ipotesi di cui discutiamo s'e' verificata nel seguente modo,
> vale a
> dire se il convenuto, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha
> proposto
> domanda riconvenzionale avente a oggetto l'immobile di cui si
> controverte,
> l'attore aveva il dovere di contestarla puntualmente e con
> l'allegazione di
> fatti contrari gia' all'udienza di prima comparizione e trattazione
> della
> causa.


beh l'atto di citazione è costruito attorno ad una dichiarazione che
l'usucapiente ha reso a verbale di una assemblea di condominio nella
quale dichiarava che "da quando era stato eliminato l'accesso comune
godeva pacificamente dell'immobile".
In pratica i fatti allegati dedotti in citazione sono esposti in modo
da escludere che lui possa aver goduto dell'immobile in via esclusiva
prima del 1998.
In prova testimoniale è dedotta però la circostanza che nel 1995, in
occasione di lavori di rifacimento della facciata, il locale è stato
usato come deposito.

Trattandosi di un fatto pregresso rispetto al riferimento temporale
indicato in citazione dobbiamo ritenerlo come non allegato oppure è
virtualmente contenuto pur in assenza di una contestazione specifica?

matteo b

unread,
Mar 16, 2010, 4:56:19 AM3/16/10
to legalit
Se cito la sede legale di una banca vado a ricomprendere anche tutte
le sue filiali sparse in giro per l'italia, però devo radicare
l'esecuzione nel foro in cui si trova la sede legale (che almeno per
le principali banche non è a Caserta).
Se voglio instaurare l'esecuzione in un foro unico è necessario
citare filiale per filiale, anche della stessa banca.
Almeno, così ho fatto quando mi è capitato di promuovere ppt "a
tappeto".
mb

On 15 Mar, 23:15, "Avv. Massimo Billi" <massimo_bi...@libero.it>
wrote:

monia ghizzoni

unread,
Mar 16, 2010, 7:15:01 AM3/16/10
to legalit
A me è capitato di citare più terzi contemporaneamente..per quanto
riguarda le banche andrebbe notificato alla sede legale, ma per
comodità io l'ho sempre fatto alle sedi del paese in cui opera il
debitore. Idem per Inps, sempre per radicare la procedura nel
Tribunale più comodo, quindi meno oneroso anche per il creditore, ho
notificato ad una sede comunale e nessuno mi ha mai eccepito
nulla..però ho ovviamente rischiato anche perchè nel mio caso si
trattava di un'indennità di disoccupazione che veniva materialmente
pagata dalla sede provinciale. In ordine al pignoramente della
pensione credo comunque che tu lo possa effettuare presso la sede che
materialmente dispone il pagamento, quindi la sede provinciale o anche
il distaccamento comunale, se esiste rispetto alla residenza del
debitore.
Saluti
Monia

On 15 Mar, 12:56, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@tele2.it> wrote:
> In tutta sincerità non ho mai capito perché i pignoramenti presso terzi
> contro le banche si notifichino al singolo sportello (quasi fosse un'entità
> a se) e non alla sede legale della banca.
> Ad ogni buon conto immagino che la prassi di notificare il pignoramento allo
> sportello sia una "forzatura" rispetto alla quale la possibilità di
> notificare alla sede legale non viene meno.
> Ergo, se conosci quale sia la banca, notificando presso la sua sede legale
> risolveresti tutti i tuoi dubbi.
> Sull'altra domanda, su due piedi non so che risponderti.
> Gianni Cataldi
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
> GIOVANNI CATALDI
> Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
> 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
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> tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
> errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e
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> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
> Bergkristall73
> Inviato: domenica 14 marzo 2010 16:27
> A: legalit
> Oggetto: [legalit] pignoramento presso terzi con pluralità di sportelli
>
> Salve, dal momento che mi accingo a notificare questo nuovo
> pignoramento di natura "esplorativa" (so dell'esistenza di alcuni
> libretti ma non conosco lo sportello bancario preciso), come posso
> fare per raggiungere più istituti bancari possibile con lo stesso
> atto? Innanzitutto, devo citare ogni singolo sportello anche se si
> tratta di più filiali della stessa banca (si tratta di debitore
> residente in comune di piccole dimensioni sprovvisto di banche, per
> cui è difficile individuare il giusto sportello)? O basta citare la
> sede centrale? E posso, contestualmente, citare anche l'Inps per
> pignorare il quinto della pensione? Devo citare la sede provinciale o
> l'Inps sede centrale? Grazie.
> Avv. Emiliano D'Angelo - Caserta
>

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -http://legalit.solignani.it

GSB

unread,
Mar 16, 2010, 10:03:30 AM3/16/10
to leg...@googlegroups.com
Confermo anch'io ho sempre notificato presso le agenzie e molte volte a
tappeto all'interno dello stesso comune. Anche riguardo la pensione ho
sempre provveduto presso la sede provinciale.
Saluti.
Giuseppe Stringa Basile
Brescia
----- Original Message -----
From: "monia ghizzoni" <in...@studiolegaleghizzoni.it>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, March 16, 2010 12:15 PM
Subject: Re: R: [legalit] pignoramento presso terzi con pluralit� di
sportelli


A me � capitato di citare pi� terzi contemporaneamente..per quanto


riguarda le banche andrebbe notificato alla sede legale, ma per

comodit� io l'ho sempre fatto alle sedi del paese in cui opera il


debitore. Idem per Inps, sempre per radicare la procedura nel

Tribunale pi� comodo, quindi meno oneroso anche per il creditore, ho


notificato ad una sede comunale e nessuno mi ha mai eccepito

nulla..per� ho ovviamente rischiato anche perch� nel mio caso si
trattava di un'indennit� di disoccupazione che veniva materialmente


pagata dalla sede provinciale. In ordine al pignoramente della
pensione credo comunque che tu lo possa effettuare presso la sede che
materialmente dispone il pagamento, quindi la sede provinciale o anche
il distaccamento comunale, se esiste rispetto alla residenza del
debitore.
Saluti
Monia

On 15 Mar, 12:56, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@tele2.it> wrote:

> In tutta sincerit� non ho mai capito perch� i pignoramenti presso terzi


> contro le banche si notifichino al singolo sportello (quasi fosse

> un'entit�


> a se) e non alla sede legale della banca.
> Ad ogni buon conto immagino che la prassi di notificare il pignoramento
> allo

> sportello sia una "forzatura" rispetto alla quale la possibilit� di


> notificare alla sede legale non viene meno.
> Ergo, se conosci quale sia la banca, notificando presso la sua sede legale
> risolveresti tutti i tuoi dubbi.
> Sull'altra domanda, su due piedi non so che risponderti.
> Gianni Cataldi
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
> GIOVANNI CATALDI
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
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>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da

> parte di terzi � proibita e pu� costituire violazione della normativa che


> tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
> errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio
> e
> di distruggere questa e-mail.
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> Bergkristall73
> Inviato: domenica 14 marzo 2010 16:27
> A: legalit

> Oggetto: [legalit] pignoramento presso terzi con pluralit� di sportelli


>
> Salve, dal momento che mi accingo a notificare questo nuovo
> pignoramento di natura "esplorativa" (so dell'esistenza di alcuni
> libretti ma non conosco lo sportello bancario preciso), come posso

> fare per raggiungere pi� istituti bancari possibile con lo stesso


> atto? Innanzitutto, devo citare ogni singolo sportello anche se si

> tratta di pi� filiali della stessa banca (si tratta di debitore


> residente in comune di piccole dimensioni sprovvisto di banche, per

> cui � difficile individuare il giusto sportello)? O basta citare la

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