NON SONO ASSOLUTAMENTE D’ACCORDO.
Che le cancellerie vogliano il doppio pagamento, è una semplice consequenzialità del principio “se devo sbagliare, preferisco sbagliare danneggiando il privato, non lo stato”.
Ma che abbiano ragione, è un altro paio di maniche !!!
Se il legislatore avesse desiderato far fare un NUOVO processo (a seguito di rimessione per incompetenza territoriale), non avrebbe inventato l’istituto della rimessione, avrebbe parlato di estinzione del processo, e non avrebbe dato “3 mesi” di tempo per la riassunzione, con l’effetto dell’estinzione nel caso di inerzia.
Dunque non di nuovo processo si tratta, ma di prosecuzione dello stesso processo (eventualmente con nuovo numero di r.g., solo per questioni di organizzazione interna). Ne discende che il contributo unificato non va ri-pagato.
avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Edoardo Ferragina
Inviato: giovedì 19 gennaio 2012 12:29
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] riassunzione a seguito di adesione all'eccezione di incompetenze territoriale
Sono stati chiesti chiarimenti in merito al pagamento del contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente innanzi ad altro giudice e definitosi con sentenza dichiarativa di incompetenza.
Al riguardo occorre preliminarmente osservare che l'art 9 T.U. prevede che il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto "per ciascun grado del giudizio".
Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare n. 3 del 13 maggio 2002, ha affermato in proposito che non deve essere pagato "un nuovo contributo unificato in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". Si precisa che tale affermazione intendeva limitare l'esclusione del pagamento del contributo alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo davanti ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio, il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto.
avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
339-2121674
-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Gennaro Rubino
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 12:56
A: legalit
Oggetto: Re: R: [legalit] riassunzione a seguito di adesione all'eccezione
Tra l'altro "ciascun grado di giudizio" vuol dire primo grado, gravame, cassazioneProviamo ad immaginare cosa succederebbe se all'esame di procedura civile si rispondesse che una riassunzione costituisce "un altro grado di giudizio" :-D
avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
339-2121674
enrico...@libero.it
Oggetto: Re: R: [legalit] riassunzione a seguito di adesione all'eccezione
di incompetenze territoriale
sempre in tema di riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza,