riassunzione a seguito di adesione all'eccezione di incompetenze territoriale

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Francesco Cassanelli Stami

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Jan 19, 2012, 4:28:51 AM1/19/12
to legalit
Salve a tutti,

non mi è mai capitato di dover riassumere un procedimento in cui ho aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata di controparte.

Il giudice a seguito dell'adesione ha cancellato la causa a ruolo e ci sono 90gg per riassumerla avanti al Tribunale oggetto della stessa eccezione. Fin qui tutto bene.

Ma, prima domanda è necessario ripagare il CU?

si tratta di un ricorso in riassunzione semplice ex art. 303 cpc o è necessario citare direttamente la controparte avanti al "nuovo" Tribunale?

Grazie a tutti per il Vs. contributo.
--------
Cordialmente,


Avv. Francesco Cassanelli Stami

Studio legale Solignani
via Caselline n. 330 41058 Vignola (MO)
tel. 059 76.19.26 fax 059 49.09.09.61
www.solignani.eu www.cassanellistami.it

il mio romanzo: http://goo.gl/0DxLk


"bisogna avere il caos dentro di se' per generare una stella danzante" (Nietzsche)

Avv. Edoardo Ferragina

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Jan 19, 2012, 6:28:58 AM1/19/12
to leg...@googlegroups.com
Devi pagare nuovamente il CU e devi citare la controparte.
 
Saluti

Edoardo
 
 
Cc:
Data: Thu, 19 Jan 2012 10:28:51 +0100
Oggetto: [legalit] riassunzione a seguito di adesione all'eccezione di incompetenze territoriale

--
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Gennaro Rubino

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Jan 19, 2012, 7:09:29 AM1/19/12
to legalit
Devi redarre atto di citazione in riassunzione nei confronti di
controparte e ripagare il contributo unificato.
Cordialità.

Avv. Gennaro Rubino

On 19 Gen, 10:28, Francesco Cassanelli Stami

Gennaro Rubino

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Jan 19, 2012, 7:10:34 AM1/19/12
to legalit
scusate redigere:)

Enrico Gorini

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Jan 20, 2012, 3:33:44 AM1/20/12
to leg...@googlegroups.com

NON SONO ASSOLUTAMENTE D’ACCORDO.

Che le cancellerie vogliano il doppio pagamento, è una semplice consequenzialità del principio “se devo sbagliare, preferisco sbagliare danneggiando il privato, non lo stato”. 

Ma che abbiano ragione, è un altro paio di maniche !!!

Se il legislatore avesse desiderato far fare un NUOVO  processo (a seguito di rimessione per incompetenza territoriale), non avrebbe inventato l’istituto della rimessione, avrebbe parlato di estinzione del processo, e non avrebbe dato “3 mesi” di tempo per la riassunzione, con l’effetto dell’estinzione nel caso di inerzia.

Dunque non di nuovo processo si tratta, ma di prosecuzione dello stesso processo (eventualmente con nuovo numero di r.g., solo per questioni di organizzazione interna).   Ne discende che il contributo unificato non va ri-pagato.

 

 

avv.Enrico Gorini

v.Clementini 2

47921 Rimini

0541-776445

339-2121674

enrico...@libero.it

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Edoardo Ferragina
Inviato: giovedì 19 gennaio 2012 12:29
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] riassunzione a seguito di adesione all'eccezione di incompetenze territoriale

Avv. Edoardo Ferragina

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Jan 20, 2012, 6:37:19 AM1/20/12
to leg...@googlegroups.com
Questa la posizione del Ministero della giustizia:
 
3.            PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN CASO DI RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI INCOMPETENZA.

Sono stati chiesti chiarimenti in merito al pagamento del contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente innanzi ad altro giudice e definitosi con sentenza dichiarativa di incompetenza.

Al riguardo occorre preliminarmente osservare che l'art 9 T.U. prevede che il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto "per ciascun grado del giudizio".

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare n. 3 del 13 maggio 2002, ha affermato in proposito che non deve essere pagato "un nuovo contributo unificato in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". Si precisa che tale affermazione intendeva limitare l'esclusione del pagamento del contributo alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo davanti ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio, il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto.
 
In effetti hai proprio ragione.
 
Tuttavia unica soluzione è pagare riservandosi di agire per ottenere la ripetizione dell'indebito.

Saluti
 
Edoardo Ferragina
 
Cc:
Data: Fri, 20 Jan 2012 09:33:44 +0100
Oggetto: R: [legalit] riassunzione a seguito di adesione all'eccezione di incompetenze territoriale

Gennaro Rubino

unread,
Jan 20, 2012, 6:56:21 AM1/20/12
to legalit
Gentile Collega, le mie affermazioni sono dettate solo ed
esclusivamente dalla personale e diretta esperienza al riguardo.
Ero anche io dell'idea che il C.U. non andasse ri-pagato trattandosi
di prosecuzione dello stesso procedimento nel medesimo grado di
giudizio, ma all'epoca dei fatti tale pagamento mi è stato richiesto
ugualmente per riassumere la causa dinanzi ad un Giudice diverso da
quello originariamente adito.

All'uopo, al punto 3 della nota del 29/09/2003 sul "Testo Unico spese
di Giustizia, DPR 115/02 - Risposte e Quesiti", si legge chiaramente
che:"Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare n.
3 del 13 maggio 2002, ha affermato in proposito che non deve essere
pagato "un nuovo contributo unificato in tutte quelle ipotesi di
riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo
passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio,
nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o
cancellato dal ruolo". Si precisa che tale affermazione intendeva
limitare l'esclusione del pagamento del contributo alle sole ipotesi
di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice
originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo
davanti ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con
conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio, il contributo
unificato deve essere nuovamente corrisposto (iussit.it).

Quanto detto risulta, altresì, dalla lettura delle Tabella degli
importi e delle Esenzioni in cui viene confermato quanto sopra e
dichiarata espressamente esente la "Riassunzione di processi
interrotti, sospesi o cancellati presso il giudice originariamente
adito (cfr. circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/U/44)".

Pertanto, dovendo il Collega riassumere la causa dinanzi ad un Giudice
diverso da quello originariamente adito, lo stesso dovrà ri-pagare il
contributo unificato.

Cordialmente

Avv. Gennaro Rubino

On 20 Gen, 09:33, "Enrico Gorini" <enricogor...@libero.it> wrote:
> NON SONO ASSOLUTAMENTE D’ACCORDO.
>
> Che le cancellerie vogliano il doppio pagamento, è una semplice
> consequenzialità del principio “se devo sbagliare, preferisco sbagliare
> danneggiando il privato, non lo stato”.
>
> Ma che abbiano ragione, è un altro paio di maniche !!!
>
> Se il legislatore avesse desiderato far fare un NUOVO  processo (a seguito
> di rimessione per incompetenza territoriale), non avrebbe inventato
> l’istituto della rimessione, avrebbe parlato di estinzione del processo, e
> non avrebbe dato “3 mesi” di tempo per la riassunzione, con l’effetto
> dell’estinzione nel caso di inerzia.
>
> Dunque non di nuovo processo si tratta, ma di prosecuzione dello stesso
> processo (eventualmente con nuovo numero di r.g., solo per questioni di
> organizzazione interna).   Ne discende che il contributo unificato non va
> ri-pagato.
>
> avv.Enrico Gorini
>
> v.Clementini 2
>
> 47921 Rimini
>
> 0541-776445
>
> 339-2121674
>
> enricogor...@libero.it
>  <http://www.solignani.eu/>www.solignani.eu
> <http://www.cassanellistami.it/>www.cassanellistami.it
>
> il mio romanzo:  <http://goo.gl/0DxLk>http://goo.gl/0DxLk

Enrico Gorini

unread,
Jan 20, 2012, 1:00:54 PM1/20/12
to leg...@googlegroups.com
mi scusino Ferragina e Rubino, ma continuo a (umilmente) dissentire.
Intanto una circolare interpretativa non è "legge", e l'unico interprete
definitivo è il giudice.
Se fossero davvero due "fasi" diverse, il giudice rimettente dovrebbe
condannare la parte errante alle spese a favore dell'altra, cosa che non
avviene credo.
Inoltre la translatio judicii per incompetenza territoriale avviene in
limine litis, e non ha un "peso economico" a se stante: nell'interpretazione
del fisco, lo stato "lucra" due contributi unificati per quello che (di
fatto) è un solo processo. Ripeto: lo Stato ci proverà sempre, tocca a noi
non pagare, ricevere l'avviso di liquidazione, e sottoporre la questione
alla commissione tributaria locale perché si pronunci a favor di logica
(sperando che i giudici tributari non siano anche loro ...."di parte"!).


avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
339-2121674

enrico...@libero.it


-----Messaggio originale-----

Gennaro Rubino
Inviato: venerdì 20 gennaio 2012 12:56
A: legalit
Oggetto: Re: R: [legalit] riassunzione a seguito di adesione all'eccezione

Luca de Grazia

unread,
Jan 20, 2012, 1:04:46 PM1/20/12
to leg...@googlegroups.com
Tra l'altro "ciascun grado di giudizio" vuol dire primo grado, gravame, cassazione
Proviamo ad immaginare cosa succederebbe se all'esame di procedura civile si rispondesse che una riassunzione costituisce "un altro grado di giudizio" :-D
Ma come sappiamo...val più la pratica che la grammatica...sic sic sob sob...
Luca de Grazia
----
Sent from the cloud. Internet is my home.

Giovanni Borney

unread,
Jan 20, 2012, 1:13:42 PM1/20/12
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 20/gen/2012, alle ore 19.04, Luca de Grazia ha scritto:

Tra l'altro "ciascun grado di giudizio" vuol dire primo grado, gravame, cassazione
Proviamo ad immaginare cosa succederebbe se all'esame di procedura civile si rispondesse che una riassunzione costituisce "un altro grado di giudizio" :-D

Proviamo?

Avv. Giovanni Borney
Loc, Grande Charrière 46
11020 Saint Christophe (Ao)
tel 0165 32651 fax 0165 32463





raffaele fallone

unread,
Jan 20, 2012, 2:13:34 PM1/20/12
to legalit
sempre in tema di riassunzione a seguito di declaratoria di
incompetenza, essendo capitato anche a me per la prima volta, mi sono
sorti un paio di dubbi: è necessaria una nuova procura? le prove
documentali già depositate innanzi al giudice precedente non devono
essere nuovamente depositate innanzi al nuovo giudice, giusto?...per
quanto riguarda il CU anche io ritengo che vada pagato nuovamente,
però chiederò in cancelleria prima di iscrivere la causa... non si sa
mai che mi dicano che non è necessario :P (ma sarebbe troppo bello....)

Avv. Edoardo Ferragina

unread,
Jan 20, 2012, 6:36:17 PM1/20/12
to leg...@googlegroups.com
> mi scusino Ferragina e Rubino, ma continuo a (umilmente) dissentire.
> Intanto una circolare interpretativa non è "legge", e l'unico interprete
> definitivo è il giudice.

A dire il vero ho scritto:

"In effetti hai proprio ragione.
Tuttavia unica soluzione è pagare riservandosi di agire per ottenere la ripetizione dell'indebito."

Ho riportato la posizione del Ministero solo per giustificare la mia prima risposta. 

Saluti

Edoardo Ferragina
> >
> > il mio romanzo:  http://goo.gl/0DxLk
> >

Enrico Gorini

unread,
Jan 21, 2012, 5:41:11 AM1/21/12
to leg...@googlegroups.com
Ovvio che il CU te lo chiedono di nuovo; come ho già scritto, in "dubio pro
fisco" (ma ribadisco che si tratta di opporre resistenza).
No alla nuova procura; le produzioni documentali fanno parte del fascicolo:
nella riassunzione chiederai la trasmissione del fascicolo al nuovo giudice

avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
339-2121674
enrico...@libero.it

Oggetto: Re: R: [legalit] riassunzione a seguito di adesione all'eccezione
di incompetenze territoriale

sempre in tema di riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza,

Gennaro Rubino

unread,
Jan 23, 2012, 5:58:08 AM1/23/12
to legalit
Caro Enrico (mi scuserai se ti do del tu), capisco pienamente il tuo
discorso, io parlo solo per esperienza personale e dopo aver letto la
predetta circolare interpretativa che come hai precisato non è però
legge.
Per quanto riguarda le spese, in entrambi i casi di cui mi sono
occupato, il Giudice ha disposto la compensazione delle stesse avendo
io aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da
parte convenuta.

Cordialità
Gennaro Rubino

On 20 Gen, 19:00, "Enrico Gorini" <enricogor...@libero.it> wrote:
> mi scusino Ferragina e Rubino, ma continuo a (umilmente) dissentire.
> Intanto una circolare interpretativa non è "legge", e l'unico interprete
> definitivo è il giudice.
> Se fossero davvero due "fasi" diverse, il giudice rimettente dovrebbe
> condannare la parte errante alle spese a favore dell'altra, cosa che non
> avviene credo.
> Inoltre la translatio judicii per incompetenza territoriale avviene in
> limine litis, e non ha un "peso economico" a se stante: nell'interpretazione
> del fisco, lo stato "lucra" due contributi unificati per quello che (di
> fatto) è un solo processo. Ripeto: lo Stato ci proverà sempre, tocca a noi
> non pagare, ricevere l'avviso di liquidazione, e sottoporre la questione
> alla commissione tributaria locale perché si pronunci a favor di logica
> (sperando che i giudici tributari non siano anche loro ...."di parte"!).
>
> avv.Enrico Gorini
> v.Clementini 2
> 47921 Rimini
> 0541-776445
> 339-2121674
> enricogor...@libero.it
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