insinuazione al passivo - attestazione di conformita' art. 22 cad - necessaria?

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Gabriele Gardin

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Apr 4, 2014, 4:05:06 AM4/4/14
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Cavalcando la grande onda delle pippe mentali relative ai "formalismi 2.0" legati all'uso della PEC, vi sottopongo la mia ultima perplessità.

La seguente disposizione in materia di notifiche

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto 
formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista 
dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, 
inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella 
relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, 
della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 


Si applica anche alla domanda di insinuazione al passivo?

Piu' specificamente: se la domanda di insinuazione è il classico atto cartaceo con mandato a margine, del quale allego alla PEC indirizzata al Fallimento copia informatica ottenuta mediante scansione, sono tenuto ad attestare la conformità della copia informatica (dell'atto e dei documenti) all'originale cartaceo?

Ed ancora più specificamente, in cosa consiste la differenza tra queste due norme del CAD (art. 22)?

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta.

Voi che dite? 

Marco Ripa

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Apr 4, 2014, 4:12:18 AM4/4/14
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Di fatto non mi è mai capitato che il Curatore volesse nulla più che la semplice scansione salvo il caso di titoli. 
Contattandolo risolvi ogni dubbio, perchè ti dice cosa vuole evitandoti "contestazioni".

m


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Gabriele Gardin

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Apr 4, 2014, 4:44:20 AM4/4/14
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E se il Curatore fossi io? ;-)


Il giorno venerdì 4 aprile 2014 10:12:18 UTC+2, Marco Ripa ha scritto:
Di fatto non mi è mai capitato che il Curatore volesse nulla più che la semplice scansione salvo il caso di titoli. 
Contattandolo risolvi ogni dubbio, perchè ti dice cosa vuole evitandoti "contestazioni".

m

Marco Ripa

unread,
Apr 4, 2014, 5:21:31 AM4/4/14
to legalit
Bhe, decidi tu! Magari puoi sentire in cancelleria fallimentare quale è la prassi. 
Ripeto, io tutte quelle che ho fatto (Trib. di Perugia, Trib. di Bologna, ecc.) ho inviato tutto via pec previa semplice scansione (senza usare firma digitale o altro)...nel caso di titoli erano poi da depositare in originale.

m



Gabriele Gardin

unread,
Apr 4, 2014, 7:20:40 AM4/4/14
to leg...@googlegroups.com
Ovvio che innanzitutto si segue la prassi, ma mi piacerebbe sapere se è possibile definire la questione su argomentazioni diverse dal "così fan tutti..."

Marco Ripa

unread,
Apr 4, 2014, 8:26:47 AM4/4/14
to legalit
Bhe non si tratta tanto di un cosi fa tutti ma di fare ciò che oggi è possibile e sufficiente fare.
Comunque il mio era semplicemente un consiglio di taglio pratico, lascio volentieri la parola agli studiosi e teorici del diritto (senza dimenticare che "a volte" teoria e pratica non vanno a spasso insieme).

m  


Alessandro Pedone

unread,
Apr 4, 2014, 8:32:37 AM4/4/14
to leg...@googlegroups.com

In realtà l'insinuazione al passivo non è un atto "giudiziale" quindi non è soggetto alle regole del PCT che, peraltro, come specificato dalla normativa è applicabile alle procedure concorsuali sono nei confronti del curatore, del commissario e degli organi della procedura. Quindi i creditori e, di conseguenza, gli avvocati dei creditori non sono tenuti al deposito tramite PCT e, quindi, neppure a firmare digitalmente l'atto. Di fatto tutti i curatori chiedono l'invio dell'istanza (in PDF semplice) di insinuazione al passivo con la PEC.



Avv. Emilio Curci

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Apr 4, 2014, 1:26:01 PM4/4/14
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Si infatti confermo, purchè però l'istanza sia firmata e, dunque, o una scansione di un analogico con sottoscrizione autografa, ovvero un pdf digitalmente sottoscritto.

Naturalmente in tal caso la procura andrebbe sempre a parte, mentre nel primo caso potrebbe essere la classica a margine.

Riguardo ai documenti da allegare basta una semplice scansione. 



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Avv. Emilio Curci



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