Cavalcando la grande onda delle pippe mentali relative ai "formalismi 2.0" legati all'uso della PEC, vi sottopongo la mia ultima perplessità.
La seguente disposizione in materia di notifiche
4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto
formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista
dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,
inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella
relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5,
della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Si applica anche alla domanda di insinuazione al passivo?
Piu' specificamente: se la domanda di insinuazione è il classico atto cartaceo con mandato a margine, del quale allego alla PEC indirizzata al Fallimento copia informatica ottenuta mediante scansione, sono tenuto ad attestare la conformità della copia informatica (dell'atto e dei documenti) all'originale cartaceo?
Ed ancora più specificamente, in cosa consiste la differenza tra queste due norme del CAD (art. 22)?
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta.
Voi che dite?