domiciliazioni: il dominus e' obbligato in solido?

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Erik

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Nov 30, 2010, 6:46:49 AM11/30/10
to Legalit
Per una causa in cui sono mero domiciliatario, dopo anni di contezioso, il cliente e' insolvente.
Mi e vi chiedo visto che al momento il dominus fa orecchi da mercante, puo' essere convenuto in solido con il suo cliente per il recupero delle spettanze professionali?
A mio parere si visto che l'incarico lo ha conferito lui, ma chiedevo anche l'opinione di altri.
Mi rendo conto che e' cosa sgradevole ritenere responsabile un collega, ma a mali estremi, estremi rimedi!
Che ne pensate?
Saluti a tt.
 
EM

Luca de Grazia

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Nov 30, 2010, 6:57:26 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com
Sono nella tua medesima situazione

Se non ricordo male il c.d. dispone - come al solito a cavolo - che il dominus deve solamente attivarsi presso l'originario cliente

E' anche vero quello che ricordi tu, ovvero che il mandato a te lo ha conferito il dominus, non direttamente il cliente, anche se - come ben sappiamo - ciò avviene normalmente con l'inserimento in delega anche del nostro nominativo.

Vediamo cosa ne esce...sono interessato.

Per ora, anche se non te ne farai niente, tutta la mia solidarietà.

Cordiali saluti.

Luca de Grazia

Avv. Lucia Ferrari

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Nov 30, 2010, 7:02:51 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com

Che bisogna farsi pagare prima e durante e che se il cliente domiciliato non paga bisogna rinunciare al mandato prima che l’incarico si trasformi in una perdita; non penso che vi sia una coobligazione in solido tra dominus e cliente finale, diversamente bisognerebbe guardarsi dal prendere cause fuori sede. Non scoraggiarti, queste riflessioni sono frutto di passate perdite; ragion per cui sei in buona compagnia. Buon pranzo a tutti.

 

AVV. LUCIA FERRARI

VIA PIER CARLO CADOPPI, 6, 42124 REGGIO EMILIA

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Erik
Inviato: martedì 30 novembre 2010 12:47
A: Legalit
Oggetto: [legalit] domiciliazioni: il dominus e' obbligato in solido?

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Alessandra Delli Ponti

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Nov 30, 2010, 7:22:18 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com
sono stata ad un corso di deontologia sulla cosa, sono contenta che possa essere utile....sostenevano, da quanto ho capito,ᅵ che ᅵ il dominus che conferisce l'incarico e quindi ᅵ lui che deve preoccuparsi anche degli onorari,ᅵ l'articolo del codice forense ᅵ questo:

ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.


saluti a tutti
alessandra
ᅵ
EM
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-- 
Alessandra Delli Ponti
avvocato
Studio Legale Stefanelli
Tel 051 840024/ 6241209 
Fax 0516241212 
cell. 347 0581379
skype: a.delliponti
www.studiolegalestefanelli.it
www.europeanlaw.it 

Avv. Elisa Plutino

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Nov 30, 2010, 7:25:53 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com
A vedere il codice deontologico, però, il dominus ha solo l'obbligo di attivarsi.
Certo, una cosa è l'obbligo deontologico, altra è la solidarietà o meno dell'obbligazione.

Tuttavia se, come spesso avviene, nel mandato a margine dell'atto il cliente conferisce l'incarico al dominus e si domicilia presso il domiciliatario, dubito che si possa parlare di obbligazione solidale.
La forma dovrebbe prevalere sulla sostanza.
Spesso so che a fronte di una segnalazione all'Ordine la questione si ripiana.
Teneteci aggiornati!



Il giorno 30/nov/2010, alle ore 13.22, Alessandra Delli Ponti ha scritto:

sono stata ad un corso di deontologia sulla cosa, sono contenta che possa essere utile....sostenevano, da quanto ho capito,  che è il dominus che conferisce l'incarico e quindi è lui che deve preoccuparsi anche degli onorari,  l'articolo del codice forense è questo:

ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.


saluti a tutti
alessandra

Il 30/11/2010 12:46, Erik ha scritto:
Per una causa in cui sono mero domiciliatario, dopo anni di contezioso, il cliente e' insolvente.
Mi e vi chiedo visto che al momento il dominus fa orecchi da mercante, puo' essere convenuto in solido con il suo cliente per il recupero delle spettanze professionali?
A mio parere si visto che l'incarico lo ha conferito lui, ma chiedevo anche l'opinione di altri.
Mi rendo conto che e' cosa sgradevole ritenere responsabile un collega, ma a mali estremi, estremi rimedi!
Che ne pensate?
Saluti a tt.
 
EM
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Alessandra Delli Ponti
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Studio Legale Stefanelli
Tel 051 840024/ 6241209 
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___________________________
Avv. Elisa Plutino- Studio Legale Avvocati Associati Faletti, Lamberti, Plutino e Testori
Via Aldo Moro 13 - 25124 Brescia
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Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e vincolato dalla Legge
a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla

Luca de Grazia

unread,
Nov 30, 2010, 7:27:48 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com

ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.


Che è esattamente quello che ricordavo.

Purtroppo, alla fine, come spesso accade, è concretamente inutilizzabile, a causa dell'inciso: "tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento"
Infatti, da quanto mi risulta, (ed ho appena letto che anche Elisa Putino concorda con me) la pseudo - solidarietà cessa quando il dominus si sia attivato presso il cliente inadempiente. Insomma, per essere responsabile nei confronti del collega, dovrebbe comportarsi da totale menefreghista.
Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

Agostino Mario Mela

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Nov 30, 2010, 7:40:48 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com
Attenzione però, perché questo riguarda esclusivamente il profilo deontologico.
Sotto il profilo civile, se un collega mi ha incaricato direttamente senza chiarire che opera in nome e per conto del cliente, si perfeziona un contratto di mandato o un generico contratto d'opera che obbliga il dominus al pagamento.
Peraltro, siamo avvocati: ci vuole tanto a chiarire preliminarmente la questione?

avv. Agostino Mario Mela, Cagliari


Luca de Grazia

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Nov 30, 2010, 7:42:25 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 30 novembre 2010 13:40, Agostino Mario Mela <agosti...@tiscali.it> ha scritto:
Attenzione però, perché questo riguarda esclusivamente il profilo deontologico.
Sotto il profilo civile, se un collega mi ha incaricato direttamente senza chiarire che opera in nome e per conto del cliente, si perfeziona un contratto di mandato o un generico contratto d'opera che obbliga il dominus al pagamento.
Peraltro, siamo avvocati: ci vuole tanto a chiarire preliminarmente la questione?

No certo

Ma troppo spesso ci fa "comodo" glissare

Alessandro Pedone

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Nov 30, 2010, 8:41:15 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com

Il problema è però duplice:

- quando il collega conferisce direttamente l'incarico (ad esempio eleggendo domicilio presso altro collega non in mandato) allora deve applicarsi l'art. 30 c.d.

- a mio parere lo stesso dovrebbe farsi anche quando si viene inseriti in mandato ma non si ha mai avuto alcun rapporto con il cliente perché, anche se la forma è diversa, la sostanza è un'altra e basta vedere le varie istruzioni che il dominus invia per capire che pur essendo in mandato si è solo domiciliatari e nulla più

Quanto al profilo civilistico:

- nel primo caso secondo me sicuramente responsabile anche il collega che non adempie
- la cosa dovrebbe valere uguale anche nel secondo anche se la prova diventa più onerosa.

Ma piuttosto: cosa succede se il collega che ha conferito l'incarico agisce contro il cliente per chiedere il pagamento delle proprie competenze (e non di quelle del domiciliatario)? oppure se agisce per chiedere il pagamento di entrambe le note?


>
> Cordiali saluti.
>
> (Avv. Luca-M. de Grazia)
>

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo
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@: in...@alpedone.net
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web: www.alpedone.net

Gianni Cataldi

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Nov 30, 2010, 9:46:02 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com

Con il dovuto rispetto, caro Luca, ma il codice deontologico prevede norme comportamentali che nulla hanno a che fare con la responsabilità civile.

Un comportamento può essere deontologicamente corretto ma ugualmente meritare un risarcimento.

Allo stesso modo, da un comportamento deontologicamente scorretto non può discendere un automatismo nel risarcimento di un danno che potrebbe anche non esserci.

La questione credo vada analizzata alla luce delle ordinarie norme civilistiche sulle quali faccio spallucce perché non mi viene in mente nulla ;-)

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca de Grazia
Inviato: martedì 30 novembre 2010 12:57
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] domiciliazioni: il dominus e' obbligato in solido?

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Luca de Grazia

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Nov 30, 2010, 10:03:59 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 30 novembre 2010 15:46, Gianni Cataldi <giovann...@teletu.it> ha scritto:

Con il dovuto rispetto, caro Luca, ma il codice deontologico prevede norme comportamentali che nulla hanno a che fare con la responsabilità civile.

Un comportamento può essere deontologicamente corretto ma ugualmente meritare un risarcimento.

Allo stesso modo, da un comportamento deontologicamente scorretto non può discendere un automatismo nel risarcimento di un danno che potrebbe anche non esserci.

La questione credo vada analizzata alla luce delle ordinarie norme civilistiche sulle quali faccio spallucce perché non mi viene in mente nulla ;-)


Caro Gianni, mi sembrava di aver chiarito che fosse questa anche la mia posizione :-)

Concordo totalmente

Giovanni Borney

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Nov 30, 2010, 10:04:46 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com
Non più.
O meglio, dipende da come è fatto il mandato, se siete entrambi in delega, direi di no.
Se invece è il dominus che ha eletto domicilio presso di te la cosa è più discutibile.
Giovanni Borney

Francesco Cavaliere

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Nov 30, 2010, 11:11:28 AM11/30/10
to leg...@googlegroups.com

La situazione che descrivi a me capita spesso.

 

In effetti, una parte importante della mia attività è proprio la domiciliazione qui a Roma per conto di altri avvocati di altri Fori di Italia, soprattutto per Cassazione, Cons. Stato, ecc. (alcuni fanno parte di questa lista!). Parimenti sono io a mia volta che mando lavoro a colleghi di altri fori.

 

A parte gli aspetti giuridici, la mia filosofia è la seguente:

 

1) quando il collega di fuori sceglie me per una domiciliazione io gli/le debbo essere grato cento volte in quanto:

 

a1) mi manda un lavoro/cliente che non mi sono dovuto cercare e che non avrei altrimenti avuto e

a2) perché ha scelto me anziché uno degli altri 20.000 qui a Roma!

 

2) quando un collega mi manda una domiciliazione, ritengo che sia lui in prima battuta ad avere interesse ad avere a che fare con un cliente solvibile e a non coinvolgere anche me sulla stessa barca che affonda, anche perché i compensi del dominus si presume che siano sempre superiori a quelli del domiciliatario; dunque il rischio di avere un cliente insolvente è maggiore per il dominus che per il domiciliatario; quale conseguenza di ciò, presumo sempre la buona fede del dominus.

 

Questa è, secondo me, la questione fondamentale.

 

3) Sulla base del presupposto 2) se  il cliente non paga, il vero punto da accertare per me è se il dominus è o non è in buona fede e cioè se siamo entrambi sulla barca che affonda o se, invece, si è preso i suoi soldi e si è disinteressato di me. O peggio ancora, se ha cercato di fregarmi in qualche modo.

 

Se sia io che il dominus siamo sulla stessa barca non me la sono mai sentita di prendermela con lui. Anzi, ritengo che i presupposti 1) e 2) rimangano validi comunque. Il punto è verificare se effettivamente il dominus ha svolto dei tentativi effettivi per far pagare il cliente, es. corrispondenza, ecc.; la cosa migliore da fare è contattare il cliente direttamente e sentire che cosa dice. Una volta mi è capitato un cliente che non voleva pagare dicendo di avere già pagato, per scoprire che effettivamente aveva già dato al collega un acconto di Euro 3.000, il quale si era ben guardato dal dirmelo…!

 

Se risulta che stiamo sulla stessa barca e il cliente ha fregato sia me che il dominus la questione per me è chiusa. Non posso chiedere soldi ad un collega al quale devo essere solo grato e che è rimasto fregato a sua volta dal comune cliente!

 

Applicando tale orientamento, non ho mai fatto causa ad alcun collega e nessuno ha mai fatto causa a me (perché non frego nessuno!).

 

In un occasione non ho esitato a rimandare lavoro ad un collega che era rimasto fregato insieme a me da un mio cliente poi fuggito all’estero... Parimenti, ho a mia volta ricevuto ed accettato ben volentieri un nuovo lavoro dallo stesso collega che mi aveva, suo malgrado, coinvolto in una questione con un cliente che non ha pagato.

 

La conseguenza di un approccio così “morbido” e non conflittuale è, paradossalmente, che proprio la condivisione del “mal comune” fa si che si instauri un rapporto di fiducia tra me e il collega ancora maggiore e che, come ho detto, normalmente sfocia addirittura in ulteriore lavoro in futuro.

 

Ciò detto in linea generale e venendo al tuo caso, che cosa pensi del tuo collega? lui i soldi li ha presi?

 

Saluti.

Francesco Cavaliere

 

 

 

CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato

 

Avv. Raffaele Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
Avv. Francesco Cavaliere, Solicitor (England and Wales) - Partner

 

Piazza Gentile da Fabriano, 3
00196 - Rome, Italy
http://www.cavaliere-law.com

 

Tel.  +39 06 320.0153 
Fax +39 06 320.1172
in...@cavaliere-law.com

 

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Borney
Inviato: martedì 30 novembre 2010 16.05


A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] domiciliazioni: il dominus e' obbligato in solido?

 

Non più.

Giovanni Borney

unread,
Nov 30, 2010, 12:21:35 PM11/30/10
to leg...@googlegroups.com
Di cognome e di fatto...
Giovanni Borney

Laura Ceraldi

unread,
Nov 30, 2010, 1:31:04 PM11/30/10
to legalit
Salve Erik,
io penso questo:
art. 30.c.d. (Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro
collega). –Salva diversa pattuizione, l’avvocato che scelga e
incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non
adempia la parte assistita."
Il principio è fondato, sotto il profilo normativo, sugli artt. 1719 e
2232 cod. civ., per cui il prestatore d’opera può valersi di sostituti
e ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità; sotto il
profilo disciplinare, sul fatto che l’avvocato corrispondente, il
quale riceve l’incarico da un collega, non ha la possibilità di
sindacare le ragioni della lite o la solvibilità del cliente.
Il rapporto si svolge essenzialmente con il dominus e a questi il
corrispondente si affida per la corretta gestione della lite e per il
conseguente pagamento del proprio compenso.
In due soli casi il principio anzidetto può ritenersi derogato:
-quando sia stata pattuita una diversa regolamentazione ed il dominus
abbia escluso preventivamente la propria responsabilità;
-quando il collega corrispondente sia stato scelto e incaricato
direttamente dal cliente.
Ma anche a quest’ultimo riguardo bisogna bandire l’equivoco che tende
a privilegiare il solo aspetto formale: quando pure, cioè, la delega
sia stata formalmente conferita in modo disgiunto ad entrambi i
difensori (e con l’elezione di domicilio presso il corrispondente), il
rapporto sostanziale è quello che si instaura direttamente tra il
dominus e il corrispondente, ed pertanto al primo che spetta l’obbligo
di garantire il pagamento del secondo.
Costante è la giurisprudenza forense nel senso di ritenere che qualora
la scelta del procuratore domiciliatario sia dal cliente delegata al
professionista di fiducia e da questi concretamente attuata, il
professionista viene ad assumere la veste di ulteriore mandante, così
da essere tenuto in solido con il cliente, al pagamento del compenso
nei confronti del collega, in ossequio alle regole ordinarie in tema
di mandato e di contratto d’opera intellettuale. A tale obbligo
l’avvocato delegante non sarà, invece, tenuto ove egli si sia limitato
a fornire al cliente la mera indicazione del collega con il quale poi
il cliente stesso abbia intrattenuto rapporti diretti (parere Cons.
naz. Forense del 24 febbraio 2000, n. 29).

Spero di esserti stata utile,

Ti saluto.

Avv. Laura Ceraldi


On 30 Nov, 12:46, "Erik" <avv.maf...@gmail.com> wrote:

Avv. Erik Maffei

unread,
Nov 30, 2010, 2:08:08 PM11/30/10
to legalit
Ringrazio tt. dei preziosi contributi.
Procedo con ordine. Nel mio caso ho una semplice domiciliazione, nel
senso che non sono in delega, ma e' stato il dominus di volta in volta
a delegarmi con delega scritta le varie attivita' da svolgere
nell'interesse del suo cliente.
Se lui e' stato pagato? Non lo so, anche se presumo che qualche
congruo acconto sia stato richiesto, ma non saprei proprio come fare
ad accertarlo.
Prendevo le mosse anche dalla tabella B punto 78 della tariffa, in cui
si prevede il diritto di domiciliazione, quale unico onere a carico
diretto del cliente, il che implicitamente significa, che i compensi
per le altre attivita' delegate al domiciliatario sono a carico di chi
le ha richieste, cioe' il dominus, che a sua volta li riaddebitera' al
cliente nella sua nota.
Molto interessante il parere del CNF sul tema, in quanto va proprio in
questa direzione.

Buona serata a tutti.

Erik Maffei

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Nov 30, 2010, 4:28:57 PM11/30/10
to legalit
On 30 Nov, 20:08, "Avv. Erik Maffei" <avv.maf...@gmail.com> wrote:
> Prendevo le mosse anche dalla tabella B punto 78 della tariffa, in cui
> si prevede il diritto di domiciliazione, quale unico onere a carico
> diretto del cliente, il che implicitamente significa, che i compensi
> per le altre attivita' delegate al domiciliatario sono a carico di chi
> le ha richieste, cioe' il dominus, che a sua volta li riaddebitera' al
> cliente nella sua nota.
> Molto interessante il parere del CNF sul tema, in quanto va proprio in
> questa direzione.
>
Attento: la tabella del tariffario precisa che il diritto di
domiciliazione non può essere cumulato con i diritti di procuratore
diversi da quello della corrispondenzainformativa, ove dovuto. Dunque
o si è prestata una mera domiciliazione per la sola ricezione degli
atti (e si applica il diritto di cui al n. 78 della tabella) oppure si
è prestata un'attività procuratoria (e si potrà chiedere il
corrispettivo per le singole attività svolte).

Cordialità,
Avv. Gabriele Orlando

avv.annalisagrillo

unread,
Dec 1, 2010, 6:58:16 AM12/1/10
to legalit
Grazie. molto utile questo excursus che mi vede assolutamente concorde
e non può essere altrimenti; temo però che ,di questi tempi,il
meccanismo possa avere un impatto boomerang sulla classe forense,
spero di sbagliarmi!
Saluti a tutti.
Annalisa Grillo

On 30 Nov, 19:31, Laura Ceraldi <laura.cera...@gmail.com> wrote:
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