Che bisogna farsi pagare prima e durante e che se il cliente domiciliato non paga bisogna rinunciare al mandato prima che l’incarico si trasformi in una perdita; non penso che vi sia una coobligazione in solido tra dominus e cliente finale, diversamente bisognerebbe guardarsi dal prendere cause fuori sede. Non scoraggiarti, queste riflessioni sono frutto di passate perdite; ragion per cui sei in buona compagnia. Buon pranzo a tutti.
AVV. LUCIA FERRARI
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Da:
leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Erik
Inviato: martedì 30 novembre 2010 12:47
A: Legalit
Oggetto: [legalit] domiciliazioni: il dominus e' obbligato in solido?
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.
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EM-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
-- Alessandra Delli Ponti avvocato Studio Legale Stefanelli Tel 051 840024/ 6241209 Fax 0516241212 cell. 347 0581379 skype: a.delliponti www.studiolegalestefanelli.it www.europeanlaw.it
sono stata ad un corso di deontologia sulla cosa, sono contenta che possa essere utile....sostenevano, da quanto ho capito, che è il dominus che conferisce l'incarico e quindi è lui che deve preoccuparsi anche degli onorari, l'articolo del codice forense è questo:
ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.
saluti a tutti
alessandra
Il 30/11/2010 12:46, Erik ha scritto:
Per una causa in cui sono mero domiciliatario, dopo anni di contezioso, il cliente e' insolvente.Mi e vi chiedo visto che al momento il dominus fa orecchi da mercante, puo' essere convenuto in solido con il suo cliente per il recupero delle spettanze professionali?A mio parere si visto che l'incarico lo ha conferito lui, ma chiedevo anche l'opinione di altri.Mi rendo conto che e' cosa sgradevole ritenere responsabile un collega, ma a mali estremi, estremi rimedi!Che ne pensate?Saluti a tt.
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ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.
Attenzione però, perché questo riguarda esclusivamente il profilo deontologico.Sotto il profilo civile, se un collega mi ha incaricato direttamente senza chiarire che opera in nome e per conto del cliente, si perfeziona un contratto di mandato o un generico contratto d'opera che obbliga il dominus al pagamento.Peraltro, siamo avvocati: ci vuole tanto a chiarire preliminarmente la questione?
Il problema è però duplice:
- quando il collega conferisce direttamente l'incarico (ad esempio eleggendo domicilio presso altro collega non in mandato) allora deve applicarsi l'art. 30 c.d.
- a mio parere lo stesso dovrebbe farsi anche quando si viene inseriti in mandato ma non si ha mai avuto alcun rapporto con il cliente perché, anche se la forma è diversa, la sostanza è un'altra e basta vedere le varie istruzioni che il dominus invia per capire che pur essendo in mandato si è solo domiciliatari e nulla più
Quanto al profilo civilistico:
- nel primo caso secondo me sicuramente responsabile anche il collega che non adempie
- la cosa dovrebbe valere uguale anche nel secondo anche se la prova diventa più onerosa.
Ma piuttosto: cosa succede se il collega che ha conferito l'incarico agisce contro il cliente per chiedere il pagamento delle proprie competenze (e non di quelle del domiciliatario)? oppure se agisce per chiedere il pagamento di entrambe le note?
>
> Cordiali saluti.
>
> (Avv. Luca-M. de Grazia)
>
> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
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Con il dovuto rispetto, caro Luca, ma il codice deontologico prevede norme comportamentali che nulla hanno a che fare con la responsabilità civile.
Un comportamento può essere deontologicamente corretto ma ugualmente meritare un risarcimento.
Allo stesso modo, da un comportamento deontologicamente scorretto non può discendere un automatismo nel risarcimento di un danno che potrebbe anche non esserci.
La questione credo vada analizzata alla luce delle ordinarie norme civilistiche sulle quali faccio spallucce perché non mi viene in mente nulla ;-)
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca de Grazia
Inviato: martedì 30 novembre 2010 12:57
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] domiciliazioni: il dominus e' obbligato in solido?
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
Con il dovuto rispetto, caro Luca, ma il codice deontologico prevede norme comportamentali che nulla hanno a che fare con la responsabilità civile.
Un comportamento può essere deontologicamente corretto ma ugualmente meritare un risarcimento.
Allo stesso modo, da un comportamento deontologicamente scorretto non può discendere un automatismo nel risarcimento di un danno che potrebbe anche non esserci.
La questione credo vada analizzata alla luce delle ordinarie norme civilistiche sulle quali faccio spallucce perché non mi viene in mente nulla ;-)
La situazione che descrivi a me capita spesso.
In effetti, una parte importante della mia attività è proprio la domiciliazione qui a Roma per conto di altri avvocati di altri Fori di Italia, soprattutto per Cassazione, Cons. Stato, ecc. (alcuni fanno parte di questa lista!). Parimenti sono io a mia volta che mando lavoro a colleghi di altri fori.
A parte gli aspetti giuridici, la mia filosofia è la seguente:
1) quando il collega di fuori sceglie me per una domiciliazione io gli/le debbo essere grato cento volte in quanto:
a1) mi manda un lavoro/cliente che non mi sono dovuto cercare e che non avrei altrimenti avuto e
a2) perché ha scelto me anziché uno degli altri 20.000 qui a Roma!
2) quando un collega mi manda una domiciliazione, ritengo che sia lui in prima battuta ad avere interesse ad avere a che fare con un cliente solvibile e a non coinvolgere anche me sulla stessa barca che affonda, anche perché i compensi del dominus si presume che siano sempre superiori a quelli del domiciliatario; dunque il rischio di avere un cliente insolvente è maggiore per il dominus che per il domiciliatario; quale conseguenza di ciò, presumo sempre la buona fede del dominus.
Questa è, secondo me, la questione fondamentale.
3) Sulla base del presupposto 2) se il cliente non paga, il vero punto da accertare per me è se il dominus è o non è in buona fede e cioè se siamo entrambi sulla barca che affonda o se, invece, si è preso i suoi soldi e si è disinteressato di me. O peggio ancora, se ha cercato di fregarmi in qualche modo.
Se sia io che il dominus siamo sulla stessa barca non me la sono mai sentita di prendermela con lui. Anzi, ritengo che i presupposti 1) e 2) rimangano validi comunque. Il punto è verificare se effettivamente il dominus ha svolto dei tentativi effettivi per far pagare il cliente, es. corrispondenza, ecc.; la cosa migliore da fare è contattare il cliente direttamente e sentire che cosa dice. Una volta mi è capitato un cliente che non voleva pagare dicendo di avere già pagato, per scoprire che effettivamente aveva già dato al collega un acconto di Euro 3.000, il quale si era ben guardato dal dirmelo…!
Se risulta che stiamo sulla stessa barca e il cliente ha fregato sia me che il dominus la questione per me è chiusa. Non posso chiedere soldi ad un collega al quale devo essere solo grato e che è rimasto fregato a sua volta dal comune cliente!
Applicando tale orientamento, non ho mai fatto causa ad alcun collega e nessuno ha mai fatto causa a me (perché non frego nessuno!).
In un occasione non ho esitato a rimandare lavoro ad un collega che era rimasto fregato insieme a me da un mio cliente poi fuggito all’estero... Parimenti, ho a mia volta ricevuto ed accettato ben volentieri un nuovo lavoro dallo stesso collega che mi aveva, suo malgrado, coinvolto in una questione con un cliente che non ha pagato.
La conseguenza di un approccio così “morbido” e non conflittuale è, paradossalmente, che proprio la condivisione del “mal comune” fa si che si instauri un rapporto di fiducia tra me e il collega ancora maggiore e che, come ho detto, normalmente sfocia addirittura in ulteriore lavoro in futuro.
Ciò detto in linea generale e venendo al tuo caso, che cosa pensi del tuo collega? lui i soldi li ha presi?
Saluti.
Francesco Cavaliere
CAVALIERE & CAVALIERE, Studio Legale Associato
Avv. Raffaele Cavaliere, Patrocinante in Cassazione - Partner
Avv. Francesco Cavaliere, Solicitor (England and Wales) - Partner
Piazza Gentile da Fabriano, 3
00196 - Rome, Italy
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Borney
Inviato: martedì 30 novembre 2010 16.05
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] domiciliazioni: il dominus e' obbligato in solido?
Non più.