deposito ricorso per d.i. valore euro 23.000 e ci appiccico una bella
"marca" da 85.
Controparte naturalmente oppone, senza riconvenzioanle, appiccicando a
sua volta euro 85,00.
Devo costituirmi, chiedendo - tra l'altro - la condanna dell'
opponente al pagamento della somma di € 6.000 divenuta esigibile dopo
il deposito del ricorso.
Che faccio, appiccico?
E se sì, quanto? 70? 170? altro?
Per come la vedo io c'è una mia domanda di euro 29.000 contro quello
spiaggiato del mio debitore, visto che in qualità di convenuto opposto
sono sostanzialmente attore (e vai di crisi d'identità?).
Il valore di euro 26.000,00 è coperto dalla "colletta" di euro 170,00
fatta tra ricorso e opposizione.
La mia riconvenzionale però modifica lo scaglione, spostando il valore
tra 26 e 52.
Se fosse una causa ordinaria la mia riconvenzionale di euro 6.000
lascerebbe tutto immutato, ma tratandosi si opposizione, sospetto di
dover versare un' integrazione, quasi come se avessi fatto una specie
di riconvenzionale da € 29.000,00, a fronte di una domanda per
23.000.
O no?
Insomma...aiuto....
1) il pagamento delle somme divenuter esigibili secondo me è solo un
ampliamento del petitum
2) Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spettano
all’opposto tutti i poteri che il codice di rito ricollega alla
posizione processuale del convenuto, compreso quello di proporre
domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può essere anche
dedotto un titolo non dipendente da quello posto a fondamento
dell’ingiunzione o delle relative eccezioni, quando non si determini
in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un
collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda
riconvenzionale, tale da rendere opportuno secondo il prudente
apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di
legittimità, la celebrazione del “simultaneus processus” (per tutte:
vd. Cass. Civ., Sez. Unite, 18.05.1994 n. 4837).
vediamo come va a finire.
Resta il dubbio del contributo unificato....
--
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La riconvenzionale è esclusa non in quanto riconvenzionale, ma in
quanto "domanda nuova".
Almeno così mi è sembrato di capire.
On 5 Feb, 15:33, "Avv. Elisa Plutino" <plut...@studio-
avvocatiassociati.it> wrote:
> Temo che anche gli ultimi orientamenti della Cassazione escludano la proponibilità di domanda riconvenzionale da parte dell'opposto....
>
> Il giorno 05/feb/2010, alle ore 15.30, Gabriele Gardin ha scritto:
>
>
>
> > Resta il dubbio del contributo unificato....
> > On 5 Feb, 13:19, "Avv\. Donato Mosca" <donm...@inwind.it> wrote:
> >> Caro Gabriele
> >> brevemente tu sei convenuto processuale in sede d'opposizione ma, sostanzialmente rivesti il ruolo di attore sicché, e spero di toglierti dagli impicci riguardo alla contribuzione da versare per la eventuale riconvenzionale, credo che la stessa non possa proprio essere proposta nel giudizio d'opposizione che ti vede protagonista.
> >> L'unico abilitato a proporre domanda riconvenzionale è (era) l'opponente.
> >> Avv. Mosca Donato
>
> > --
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Ad. esempio: rivalutazione monetaria ovvero ratei maturati nelle more e connessi alla stesso rapporto obbligatorio su cui si fonda il decreto ingiuntivo.
Non può invece proporre domanda riconvenzionale che si risolverebbe in una mutatio libelli inammissibile.
E' fatta salva per l'opposto la facoltà di proporre la c.d. reconventio reconventionis cioè la domanda o le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto opponente.
Secondo me, nel caso di Gabriele, siamo nella prima fattispecie: crediti maturati successivamente alla proposizione del ricorso e connessi allo stesso rapporto obbligatorio su cui si fonda il decreto.
Alessandro Pedone
Ciao
Mirco Minardi