mancata consegna dichiarazioni conformità da parte dell'appaltatore - quale tutela?

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Marianna Crippa

unread,
Apr 10, 2012, 3:46:01 AM4/10/12
to leg...@googlegroups.com
Salve a tutti i colleghi.
vorrei confrontarmi con Voi in merito ad una situazione di questo genere:

Le clienti commissionano lavori di ristrutturazione della propria
abitazione ad una impresa edile, sottoscrivendo contratto di appalto.
l'impresa subappalta la realizzazione degli impianti elettrico e
termosanitario. Di tali impianti vengono rilasciate dalle imprese
installatrici le certificazioni di conformitᅵ all'impresa
edile-appaltatrice.

Nonostante i vizi rilevati nei lavori, le clienti si determinano al
pagamento della fattura a saldo lavori, sollecitando tuttavia la
consegna delle dichiarazioni di cui sopra all'appaltatore e la
sottoscrizione di una variante intercorsa in corso d'opera, per poter
procedere alla chiusura della pratica presso il Comune.

L'appaltatore tuttavia, nonostante i solleciti e la diffida inviatagli,
non intende consegnare le dichiarazioni se non a fronte di una
liberatoria sui vizi rilevati, che ovviamente le clienti non intendono
rilasciare.

Le clienti, tuttavia, hanno necessitᅵ di consegnare al comune la
documentazione de qua in termini oramai ristretti.

La mia domanda ᅵ:

come procedereste Voi in tal caso?
ricorso per decreto ingiuntivo per consegna? in tal caso, tuttavia, il
contratto non impone alcun obbligazione di tal genere (obbligo di
consegna delle DICO) in capo all'appaltatore, nᅵ il DM di riferimento
(che impone tale obbligo alle imprese installatrici nei confronti del
loro committente). Quindi, come fondare la mia istanza di ingiunzione?
agire con un 700 cpc? motivando l'urgenza con i tempi ristretti per la
chiusura della pratica amministrativa e la mancata attivazione da parte
dell'appaltatore ad adempiere quanto sollecitatogli?
tentare la strada mediatoria?

ogni confronto ᅵ ben accetto!
grazie a tutti,
marianna

Enrico Gorini

unread,
Apr 10, 2012, 6:19:00 AM4/10/12
to leg...@googlegroups.com
1) querela per estorsione
2) art.700 c.p.c. (opp -da ragionare- decr ing. per rilascio di cose), in
quanto la consegna delle certificazione è un "naturale contractus" e fa
parte del corretto adempimento; oserei anche dire che la certificazione
rilasciata è di proprietà dell'interessato, non credo che l'appaltatore
abbia titolo per detenere il certificato se non quale mandatario (con
obbligo di rendiconto e consegna delle cose ricevute per adempiere al
mandato).

avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
339-2121674
enrico...@libero.it

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Marianna Crippa
Inviato: martedì 10 aprile 2012 09:46
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] mancata consegna dichiarazioni conformità da parte
dell'appaltatore - quale tutela?

Salve a tutti i colleghi.
vorrei confrontarmi con Voi in merito ad una situazione di questo genere:

Le clienti commissionano lavori di ristrutturazione della propria abitazione
ad una impresa edile, sottoscrivendo contratto di appalto.
l'impresa subappalta la realizzazione degli impianti elettrico e
termosanitario. Di tali impianti vengono rilasciate dalle imprese

installatrici le certificazioni di conformità all'impresa
edile-appaltatrice.

Nonostante i vizi rilevati nei lavori, le clienti si determinano al
pagamento della fattura a saldo lavori, sollecitando tuttavia la consegna
delle dichiarazioni di cui sopra all'appaltatore e la sottoscrizione di una
variante intercorsa in corso d'opera, per poter procedere alla chiusura
della pratica presso il Comune.

L'appaltatore tuttavia, nonostante i solleciti e la diffida inviatagli, non
intende consegnare le dichiarazioni se non a fronte di una liberatoria sui
vizi rilevati, che ovviamente le clienti non intendono rilasciare.

Le clienti, tuttavia, hanno necessità di consegnare al comune la


documentazione de qua in termini oramai ristretti.

La mia domanda è:

come procedereste Voi in tal caso?
ricorso per decreto ingiuntivo per consegna? in tal caso, tuttavia, il
contratto non impone alcun obbligazione di tal genere (obbligo di consegna

delle DICO) in capo all'appaltatore, nè il DM di riferimento (che impone


tale obbligo alle imprese installatrici nei confronti del loro committente).
Quindi, come fondare la mia istanza di ingiunzione?
agire con un 700 cpc? motivando l'urgenza con i tempi ristretti per la
chiusura della pratica amministrativa e la mancata attivazione da parte
dell'appaltatore ad adempiere quanto sollecitatogli?
tentare la strada mediatoria?

ogni confronto è ben accetto!
grazie a tutti,
marianna

--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit"
(http://legalit.solignani.it)

Andrea Buti (ADR)

unread,
Apr 10, 2012, 10:24:59 AM4/10/12
to leg...@googlegroups.com
Non vorrei valutare la fondatezza dell'estorsione, ma solo limitarmi a considerare come l'azione penale non sia direttamente funzionale alla risoluzione del problema del cliente. Inoltre una volta che il presunto estorsore avrò avuto notizia del procedimento penale, verrà meno (o sarà compromessa) ogni possibilità di accordo transattivo.

Non molto diverso il discorso con il monitorio o il 700. Non l'ho mai usato in tali frangenti, tuttavia mi chiedo: se non venisse concesso o se non venisse attuato, cosa succederebbe al cliente? Per le conseguenze, idem come prima: è assai difficile trattare con qualcuno dopo che lo si è portato in tribunale..

Io quindi farei il contrario: tenterei subito una soluzione negoziale (diretta o indiretta tramite mediatore) se questa non riesce entro 10-15 giorni (non so se ci sei con i tempi...), andrei in tribunale. Rafforzando ancor di più la mia azione giudiziaria, allegando specificamente tra i fatti la mia disponibilità ad una soluzione bonaria e l'atteggiamento non collaborativo dell'altra parte (con tutte le conseguenza anche ex art. 96). In questo caso anche se il 700 o i monitorio non saranno concessi potrai sempre far notare al cliente che hai tentato ogni strada...

Ultima notazione: letta così la tua rappresentazione sembra raffigurare tutta la ragione a favore dei tuoi clienti e tutto il torto dall'altra parte. Come diceva Manzoni questo succede di rado: è possibile che ci sia qualche elemento che non stai considerando o che ti è stato taciuto dal cliente (che come è noto è il peggior nemico dell'avvocato.. il quale non dice tutto tutto fino in fondo....)?

Io credo sempre che la prima cosa da fare sia parlare, senza diffide e senza "minacce legali"...altrimenti la controparte mette la testa sotto la sabbia .. ed il problema stagna...

Saluti, AB
_____________________________________ ____________________________________

Avv. Andrea Buti
Via del Babuino, 114 - Roma Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
T 06 69380004 F 06 69190408 T 0737 630402 F 0737630395
andre...@adrcenter.com and...@studiobuti.it - and...@pec.studiobuti.it
www.adrcenter.com www.studiobuti.it - www.dirittomoderno.it
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Il giorno 10/apr/2012, alle ore 09:46, Marianna Crippa ha scritto:

> Salve a tutti i colleghi.
> vorrei confrontarmi con Voi in merito ad una situazione di questo genere:
>
> Le clienti commissionano lavori di ristrutturazione della propria abitazione ad una impresa edile, sottoscrivendo contratto di appalto.

> l'impresa subappalta la realizzazione degli impianti elettrico e termosanitario. Di tali impianti vengono rilasciate dalle imprese installatrici le certificazioni di conformità all'impresa edile-appaltatrice.


>
> Nonostante i vizi rilevati nei lavori, le clienti si determinano al pagamento della fattura a saldo lavori, sollecitando tuttavia la consegna delle dichiarazioni di cui sopra all'appaltatore e la sottoscrizione di una variante intercorsa in corso d'opera, per poter procedere alla chiusura della pratica presso il Comune.
>
> L'appaltatore tuttavia, nonostante i solleciti e la diffida inviatagli, non intende consegnare le dichiarazioni se non a fronte di una liberatoria sui vizi rilevati, che ovviamente le clienti non intendono rilasciare.
>

> Le clienti, tuttavia, hanno necessità di consegnare al comune la documentazione de qua in termini oramai ristretti.
>
> La mia domanda è:


>
> come procedereste Voi in tal caso?

> ricorso per decreto ingiuntivo per consegna? in tal caso, tuttavia, il contratto non impone alcun obbligazione di tal genere (obbligo di consegna delle DICO) in capo all'appaltatore, nè il DM di riferimento (che impone tale obbligo alle imprese installatrici nei confronti del loro committente). Quindi, come fondare la mia istanza di ingiunzione?


> agire con un 700 cpc? motivando l'urgenza con i tempi ristretti per la chiusura della pratica amministrativa e la mancata attivazione da parte dell'appaltatore ad adempiere quanto sollecitatogli?
> tentare la strada mediatoria?
>

> ogni confronto è ben accetto!
> grazie a tutti,
> marianna
>

Marianna Crippa

unread,
Apr 24, 2012, 5:22:37 AM4/24/12
to leg...@googlegroups.com
Salve e grazie delle risposte, mi erano sfuggite ed oggi nel ricercare
qualche post passato ho avuto modo di leggerle.

Sul fronte penale, come diceva il collega Gorini, anche io avevo pensato
che potrebbero esserci gli estremi quantomeno dell'estorsione. So per�
per certo che le clienti non intendono procedere in tale direzione,
perch� vogliono limitare al minimo necessario ed indispensabile
l'intervento del legale (e soprattutto i costi).

Sul fronte civile:
proporr� di certo la strada mediatoria alle clienti, che da quel che ho
capito sono poco litigiose e vogliono velocemente risolvere la questione.
Il punto � che non vedo altrettanto disponibile, per quel che ho potuto
constatare, la controparte, quindi temo in un nulla di fatto.
Ed infatti, controparte non ha nulla da perdere: ha avuto il saldo dei
lavori, perch� venire in mediazione?

In ogni caso, resta il problema dello strumento processuale. Che a mio
parere pone un precedente problema, di inquadramento sostanziale della
fattispecie:

la mancata consegna delle certificazioni pu� rilevare in termini di
inadempimento contrattuale?
Nel contratto di appalto nessuna obbligazione � prevista in capo
all'appaltatore, n� il DM di riferimento impone un tale obbligo. Potrei
forse rifarmi al 1374 cc, oppure considerare tale obbligo quale un
naturalia negotii (a cui se non sbaglio si riferiva il collega Gorini)?
Perch� se non fosse cos� inquadrabile, a mio parere non potrei agire con
ricorso per DI di consegna.
Per il 700, a differenza di quanto riferitomi dalle clienti, sembra che
tali certificazioni non servano affatto per la chiusura lavori in
scadenza, pertanto credo proprio che sul fronte del periculum non ci
siamo proprio.

Stavo valutando di agire in alternativa sul piano del diritto di
propriet� con l'azione di rivendica....come la vedete?

Grazie di nuovo del prezioso confronto.
buon lavoro,
Marianna


Il 10/04/2012 16:24, Andrea Buti (ADR) ha scritto:
> Non vorrei valutare la fondatezza dell'estorsione, ma solo limitarmi a considerare come l'azione penale non sia direttamente funzionale alla risoluzione del problema del cliente. Inoltre una volta che il presunto estorsore avr� avuto notizia del procedimento penale, verr� meno (o sar� compromessa) ogni possibilit� di accordo transattivo.
>
> Non molto diverso il discorso con il monitorio o il 700. Non l'ho mai usato in tali frangenti, tuttavia mi chiedo: se non venisse concesso o se non venisse attuato, cosa succederebbe al cliente? Per le conseguenze, idem come prima: � assai difficile trattare con qualcuno dopo che lo si � portato in tribunale..
>
> Io quindi farei il contrario: tenterei subito una soluzione negoziale (diretta o indiretta tramite mediatore) se questa non riesce entro 10-15 giorni (non so se ci sei con i tempi...), andrei in tribunale. Rafforzando ancor di pi� la mia azione giudiziaria, allegando specificamente tra i fatti la mia disponibilit� ad una soluzione bonaria e l'atteggiamento non collaborativo dell'altra parte (con tutte le conseguenza anche ex art. 96). In questo caso anche se il 700 o i monitorio non saranno concessi potrai sempre far notare al cliente che hai tentato ogni strada...
>
> Ultima notazione: letta cos� la tua rappresentazione sembra raffigurare tutta la ragione a favore dei tuoi clienti e tutto il torto dall'altra parte. Come diceva Manzoni questo succede di rado: � possibile che ci sia qualche elemento che non stai considerando o che ti � stato taciuto dal cliente (che come � noto � il peggior nemico dell'avvocato.. il quale non dice tutto tutto fino in fondo....)?


>
> Io credo sempre che la prima cosa da fare sia parlare, senza diffide e senza "minacce legali"...altrimenti la controparte mette la testa sotto la sabbia .. ed il problema stagna...
>
> Saluti, AB
> _____________________________________ ____________________________________
>
> Avv. Andrea Buti
> Via del Babuino, 114 - Roma Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
> T 06 69380004 F 06 69190408 T 0737 630402 F 0737630395
> andre...@adrcenter.com and...@studiobuti.it - and...@pec.studiobuti.it
> www.adrcenter.com www.studiobuti.it - www.dirittomoderno.it
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>
>
>
>
>
> Il giorno 10/apr/2012, alle ore 09:46, Marianna Crippa ha scritto:
>
>> Salve a tutti i colleghi.
>> vorrei confrontarmi con Voi in merito ad una situazione di questo genere:
>>
>> Le clienti commissionano lavori di ristrutturazione della propria abitazione ad una impresa edile, sottoscrivendo contratto di appalto.

>> l'impresa subappalta la realizzazione degli impianti elettrico e termosanitario. Di tali impianti vengono rilasciate dalle imprese installatrici le certificazioni di conformit� all'impresa edile-appaltatrice.


>>
>> Nonostante i vizi rilevati nei lavori, le clienti si determinano al pagamento della fattura a saldo lavori, sollecitando tuttavia la consegna delle dichiarazioni di cui sopra all'appaltatore e la sottoscrizione di una variante intercorsa in corso d'opera, per poter procedere alla chiusura della pratica presso il Comune.
>>
>> L'appaltatore tuttavia, nonostante i solleciti e la diffida inviatagli, non intende consegnare le dichiarazioni se non a fronte di una liberatoria sui vizi rilevati, che ovviamente le clienti non intendono rilasciare.
>>

>> Le clienti, tuttavia, hanno necessit� di consegnare al comune la documentazione de qua in termini oramai ristretti.
>>
>> La mia domanda �:


>>
>> come procedereste Voi in tal caso?

>> ricorso per decreto ingiuntivo per consegna? in tal caso, tuttavia, il contratto non impone alcun obbligazione di tal genere (obbligo di consegna delle DICO) in capo all'appaltatore, n� il DM di riferimento (che impone tale obbligo alle imprese installatrici nei confronti del loro committente). Quindi, come fondare la mia istanza di ingiunzione?


>> agire con un 700 cpc? motivando l'urgenza con i tempi ristretti per la chiusura della pratica amministrativa e la mancata attivazione da parte dell'appaltatore ad adempiere quanto sollecitatogli?
>> tentare la strada mediatoria?
>>

>> ogni confronto � ben accetto!


>> grazie a tutti,
>> marianna
>>
>> --
>> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)


--

~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
Avv. Marianna Crippa
crippa....@gmail.com

Enrico Gorini

unread,
Apr 24, 2012, 6:05:13 AM4/24/12
to leg...@googlegroups.com
Scusa Marianna, bisogna capirsi.
Quando si intravede un reato, nel 90% dei casi il caso è risolto, senza
spreco di tempo. Presuppongo che hai già segnalato i vizi (ovviamente) e
che sia comprovabile che la controparte detiene la dichiarazione di
conformità.
Breve: tu diffidi la controparte a consegnare immediatamente la
dichiarazione di conformità. Poi la chiami al telefono (per far prima) e
le dici: "Se non me la consegni, ti denuncio subito per estorsione; inoltre
se mi fai decadere dal permesso, mi paghi anche tutti i danni di tale
spiacevole evento determinato da tua colpa". Vuoi scommettere che ottieni
subito il desideratum ?

avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
339-2121674
enrico...@libero.it

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Marianna Crippa
Inviato: martedì 24 aprile 2012 11:23
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] mancata consegna dichiarazioni conformità da parte
dell'appaltatore - quale tutela?

Salve e grazie delle risposte, mi erano sfuggite ed oggi nel ricercare
qualche post passato ho avuto modo di leggerle.

Sul fronte penale, come diceva il collega Gorini, anche io avevo pensato che
potrebbero esserci gli estremi quantomeno dell'estorsione. So però per certo
che le clienti non intendono procedere in tale direzione, perchè vogliono
limitare al minimo necessario ed indispensabile l'intervento del legale (e
soprattutto i costi).

Sul fronte civile:
proporrò di certo la strada mediatoria alle clienti, che da quel che ho
capito sono poco litigiose e vogliono velocemente risolvere la questione.
Il punto è che non vedo altrettanto disponibile, per quel che ho potuto
constatare, la controparte, quindi temo in un nulla di fatto.
Ed infatti, controparte non ha nulla da perdere: ha avuto il saldo dei
lavori, perchè venire in mediazione?

In ogni caso, resta il problema dello strumento processuale. Che a mio
parere pone un precedente problema, di inquadramento sostanziale della
fattispecie:

la mancata consegna delle certificazioni può rilevare in termini di
inadempimento contrattuale?
Nel contratto di appalto nessuna obbligazione è prevista in capo
all'appaltatore, nè il DM di riferimento impone un tale obbligo. Potrei
forse rifarmi al 1374 cc, oppure considerare tale obbligo quale un naturalia
negotii (a cui se non sbaglio si riferiva il collega Gorini)?
Perchè se non fosse così inquadrabile, a mio parere non potrei agire con
ricorso per DI di consegna.
Per il 700, a differenza di quanto riferitomi dalle clienti, sembra che tali
certificazioni non servano affatto per la chiusura lavori in scadenza,
pertanto credo proprio che sul fronte del periculum non ci siamo proprio.

Stavo valutando di agire in alternativa sul piano del diritto di proprietà
con l'azione di rivendica....come la vedete?

Grazie di nuovo del prezioso confronto.
buon lavoro,
Marianna


Il 10/04/2012 16:24, Andrea Buti (ADR) ha scritto:
> Non vorrei valutare la fondatezza dell'estorsione, ma solo limitarmi a
considerare come l'azione penale non sia direttamente funzionale alla
risoluzione del problema del cliente. Inoltre una volta che il presunto
estorsore avrò avuto notizia del procedimento penale, verrà meno (o sarà
compromessa) ogni possibilità di accordo transattivo.
>
> Non molto diverso il discorso con il monitorio o il 700. Non l'ho mai
usato in tali frangenti, tuttavia mi chiedo: se non venisse concesso o se
non venisse attuato, cosa succederebbe al cliente? Per le conseguenze, idem
come prima: è assai difficile trattare con qualcuno dopo che lo si è portato
in tribunale..
>
> Io quindi farei il contrario: tenterei subito una soluzione negoziale
(diretta o indiretta tramite mediatore) se questa non riesce entro 10-15
giorni (non so se ci sei con i tempi...), andrei in tribunale. Rafforzando
ancor di più la mia azione giudiziaria, allegando specificamente tra i
fatti la mia disponibilità ad una soluzione bonaria e l'atteggiamento non
collaborativo dell'altra parte (con tutte le conseguenza anche ex art. 96).
In questo caso anche se il 700 o i monitorio non saranno concessi potrai
sempre far notare al cliente che hai tentato ogni strada...
>
> Ultima notazione: letta così la tua rappresentazione sembra raffigurare
tutta la ragione a favore dei tuoi clienti e tutto il torto dall'altra
parte. Come diceva Manzoni questo succede di rado: è possibile che ci sia
qualche elemento che non stai considerando o che ti è stato taciuto dal
cliente (che come è noto è il peggior nemico dell'avvocato.. il quale non
installatrici le certificazioni di conformità all'impresa
edile-appaltatrice.
>>
>> Nonostante i vizi rilevati nei lavori, le clienti si determinano al
pagamento della fattura a saldo lavori, sollecitando tuttavia la consegna
delle dichiarazioni di cui sopra all'appaltatore e la sottoscrizione di una
variante intercorsa in corso d'opera, per poter procedere alla chiusura
della pratica presso il Comune.
>>
>> L'appaltatore tuttavia, nonostante i solleciti e la diffida inviatagli,
non intende consegnare le dichiarazioni se non a fronte di una liberatoria
sui vizi rilevati, che ovviamente le clienti non intendono rilasciare.
>>
>> Le clienti, tuttavia, hanno necessità di consegnare al comune la
documentazione de qua in termini oramai ristretti.
>>
>> La mia domanda è:
>>
>> come procedereste Voi in tal caso?
>> ricorso per decreto ingiuntivo per consegna? in tal caso, tuttavia, il
contratto non impone alcun obbligazione di tal genere (obbligo di consegna
delle DICO) in capo all'appaltatore, nè il DM di riferimento (che impone
tale obbligo alle imprese installatrici nei confronti del loro committente).
Quindi, come fondare la mia istanza di ingiunzione?
>> agire con un 700 cpc? motivando l'urgenza con i tempi ristretti per la
chiusura della pratica amministrativa e la mancata attivazione da parte
dell'appaltatore ad adempiere quanto sollecitatogli?
>> tentare la strada mediatoria?
>>
>> ogni confronto è ben accetto!

Maria Parrotta

unread,
Apr 24, 2012, 6:10:56 AM4/24/12
to leg...@googlegroups.com

Salve a tutti,
mi stò accingendo a predisporre un'opposizione a precetto ex art. 617 cpc poichè nello stesso non è indicata la data di notifica del titolo esecutivo nè il numero dello stesso.
1. una tale ipotesi di nullità secondo voi può essere sanata dal fatto che il decreto ingiuntivo era stato opposto?
2. quali sono le sorti del pignoramento se tale atto di precetto sarà dichiarato nullo?
Grazie e buona giornata

Avv. Maria Parrotta - Studio Legale Parrotta
Via Vittorio Emanuele 105 - 87060 Mandatoriccio (CS) - Tel./Fax 0983/994863
Via Tiburtina n. 381 - 00159 Roma (RM) - Tel 06/43588001



Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, sono confidenziali
e devono e sono comunque riservate al solo destinatario delle stesse. Se avete ricevuto per
errore questa e-mail siete pregati di contattare il mittente e di provvedere alla sua rimozione e
distruzione.
La relativa diffusione e comunicazione, da parte di soggetto diverso dal destinatario, è vietata.
Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e vincolato dalla Legge
a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.


 

Tiziano Solignani

unread,
Apr 24, 2012, 6:27:29 AM4/24/12
to leg...@googlegroups.com
L'opposizione a precetto è una opposizione all'esecuzione, i vizi che indichi a mio giudizio legittimerebbero piuttosto la opposizione agli atti esecutivi.

Non vedo come un vizio di questo genere, proprio del precetto, possa essere ritenuto sanato dall'avvenuta opposizione al titolo che lo sorreggeva.

Le sorti del pignoramento dipendono dall'ottenimento o meno, innanzitutto, della inibitoria dell'esecuzione...


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac

Maria Parrotta

unread,
Apr 24, 2012, 6:34:55 AM4/24/12
to leg...@googlegroups.com
Gentile Collega,
intanto grazie per la risposta, forse mi sono spiegata male infatti, intendevo opposizione ex art 617 cpc.
per quanto riguarda l'inibitoria all'esecuzione la stessa và richiesta in via preliminare nell'atto di citazione sperando in una concessione di sospensione?
cordialmente



Avv. Maria Parrotta - Studio Legale Parrotta
Via Vittorio Emanuele 105 - 87060 Mandatoriccio (CS) - Tel./Fax 0983/994863
Via Tiburtina n. 381 - 00159 Roma (RM) - Tel 06/43588001



Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, sono confidenziali
e devono e sono comunque riservate al solo destinatario delle stesse. Se avete ricevuto per
errore questa e-mail siete pregati di contattare il mittente e di provvedere alla sua rimozione e
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La relativa diffusione e comunicazione, da parte di soggetto diverso dal destinatario, è vietata.
Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e vincolato dalla Legge
a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.


 

From: soli...@solignani.it
Date: Tue, 24 Apr 2012 12:27:29 +0200
Subject: Re: [legalit] opposizione a precetto
To: leg...@googlegroups.com

Tiziano Solignani

unread,
Apr 24, 2012, 6:40:53 AM4/24/12
to leg...@googlegroups.com
Devi fare un ricorso a parte, altrimenti campa cavallo ex art. 163 bis cpc.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac


Giancarlo Pedini

unread,
Apr 24, 2012, 6:35:01 AM4/24/12
to leg...@googlegroups.com
Per Gorini:
L'ingiusto profitto ed il danno di contro parte che sono
elementi della commissione dell'eventuale reato di estorsione che tu
ravvedi nel fatto di cui parla Marianna, li cogli nello scambio dich di
conformità/pretesa liberatoria da successive rivendicazioni legali? Se
così fosse non mi pare di ravvedere la commissione del reato di
estorsione bensì eventualmente quello minore di violenza privata
(sempre che la ricerca dello "scambio" non sia profilabile come
intenzione transattiva, anche se un po' forte): a prescindere i tempi
della giustizia penale sono molto lunghi.

Per Marianna:
Sappi che puoi
provvedere anche a segnalare la mancata consegna della dichiarazione
c/o la camera di commercio ed in quella sede, ove sono maggiormente
attenti agli adempimenti delle imprese e mi risulta possano sanzionarle
per questo, chiedere una conciliazione.


Giancarlo

----Messaggio
originale----
Da: enrico...@libero.it
Data: 24/04/2012 12.05
A:
<leg...@googlegroups.com>
Ogg: R: [legalit] mancata consegna
dichiarazioni conformità da parte dell&#39;appaltatore - quale tutela?
> andrea.
bu...@adrcenter.com
>> --
>> hai ricevuto questo messaggio in quanto
iscritto al gruppo "legalit"
>> (http://legalit.solignani.it)


--


~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
Avv. Marianna Crippa

crippa....@gmail.com

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hai ricevuto questo messaggio in quanto
iscritto al gruppo "legalit"
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hai
ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http:
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Marianna Crippa

unread,
Apr 24, 2012, 8:21:55 AM4/24/12
to leg...@googlegroups.com
Chiarisco meglio (scusate se non l'ho fatto prima):

la segnalazione dei vizi e la "minaccia" di richiesta di maggiori danni
in caso di mancata consegna con le conseguenze sulla pratica
amministrativa comunale � gi� stata avanzata, senza successo (infatti
stiamo valutando la possibilit� di procedere, via mediazione o giudiziale).

Dalla mia, magari pur breve, esperienza professionale, non mi sembra che
il ravvisare nei fatti concreti una ipotesi di reato conduca a strade
pi� semplici, certamente non pi� rapide, soprattutto con riferimento
alla efficacia dell'azione intrapresa, in relazione a due parametri, per
me fondamentali: l'obiettivo, che cerco sempre di tenere ben presente
(portare a casa le dichiarazioni), e i clienti che mi trovo di fronte
(nel mio caso, molto poco determinate, timorose ed indecise).

Ringrazio per il suggerimento relativo alla CCIAA, purtroppo per� in
questo caso � l'appaltatore, non l'impresa installatrice, che non
rilascia le certificazione; l'obbligo sancito ex lege grava su
quest'ultima, che nel caso di specie, ha adempiuto l'obbligazione,
consegnando le DICO al proprio committente, appunto l'appaltatore. E
questo mi lega le mani in questa specifica direzione, salvo sempre, come
suggerito, la strada mediatoria, che di certo terr� in considerazione.

Condivido le prospettive stragiudiziali che i colleghi hanno suggerito
(ivi inclusa le possibili conseguenze penali di tale atteggiamento di
cp, da prospettare a controparte in funzione deterrente), volevo solo
confrontarmi -in prospettiva futura- sul piano pi� prettamente
giudiziale, perch� purtroppo ho gi� intrapreso percorsi dialettici e
transattivi con controparte, sino ad ora senza successo.

Ringrazio nuovamente tutti e buon lavoro,
Marianna


Il 24/04/2012 12:35, Giancarlo Pedini ha scritto:
> Per Gorini:
> L'ingiusto profitto ed il danno di contro parte che sono
> elementi della commissione dell'eventuale reato di estorsione che tu
> ravvedi nel fatto di cui parla Marianna, li cogli nello scambio dich di

> conformit�/pretesa liberatoria da successive rivendicazioni legali? Se
> cos� fosse non mi pare di ravvedere la commissione del reato di
> estorsione bens� eventualmente quello minore di violenza privata


> (sempre che la ricerca dello "scambio" non sia profilabile come
> intenzione transattiva, anche se un po' forte): a prescindere i tempi
> della giustizia penale sono molto lunghi.
>
> Per Marianna:
> Sappi che puoi
> provvedere anche a segnalare la mancata consegna della dichiarazione
> c/o la camera di commercio ed in quella sede, ove sono maggiormente
> attenti agli adempimenti delle imprese e mi risulta possano sanzionarle
> per questo, chiedere una conciliazione.
>
>
> Giancarlo
>
> ----Messaggio
> originale----
> Da: enrico...@libero.it
> Data: 24/04/2012 12.05
> A:
> <leg...@googlegroups.com>
> Ogg: R: [legalit] mancata consegna

> dichiarazioni conformit� da parte dell&#39;appaltatore - quale tutela?


>
>
> Scusa Marianna, bisogna capirsi.
> Quando si intravede un reato, nel 90%

> dei casi il caso � risolto, senza


> spreco di tempo. Presuppongo che hai

> gi� segnalato i vizi (ovviamente) e


> che sia comprovabile che la
> controparte detiene la dichiarazione di

> conformit�.


> Breve: tu diffidi
> la controparte a consegnare immediatamente la
> dichiarazione di

> conformit�. Poi la chiami al telefono (per far prima) e


> le dici: "Se
> non me la consegni, ti denuncio subito per estorsione; inoltre
> se mi
> fai decadere dal permesso, mi paghi anche tutti i danni di tale
>
> spiacevole evento determinato da tua colpa". Vuoi scommettere che
> ottieni
> subito il desideratum ?
>
> avv.Enrico Gorini
> v.Clementini 2
>
> 47921 Rimini
> 0541-776445
> 339-2121674
> enrico...@libero.it
>
> -----
> Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:
> leg...@googlegroups.com] Per conto di
> Marianna Crippa

> Inviato: marted�


> 24 aprile 2012 11:23
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: Re: [legalit]

> mancata consegna dichiarazioni conformit� da parte


> dell'appaltatore -
> quale tutela?
>
> Salve e grazie delle risposte, mi erano sfuggite ed oggi
> nel ricercare
> qualche post passato ho avuto modo di leggerle.
>
> Sul
> fronte penale, come diceva il collega Gorini, anche io avevo pensato
> che

> potrebbero esserci gli estremi quantomeno dell'estorsione. So per�


> per certo
> che le clienti non intendono procedere in tale direzione,

> perch� vogliono


> limitare al minimo necessario ed indispensabile
> l'intervento del legale (e
> soprattutto i costi).
>
> Sul fronte civile:
>

> proporr� di certo la strada mediatoria alle clienti, che da quel che ho


>
> capito sono poco litigiose e vogliono velocemente risolvere la
> questione.

> Il punto � che non vedo altrettanto disponibile, per quel


> che ho potuto
> constatare, la controparte, quindi temo in un nulla di
> fatto.
> Ed infatti, controparte non ha nulla da perdere: ha avuto il
> saldo dei

> lavori, perch� venire in mediazione?


>
> In ogni caso, resta il
> problema dello strumento processuale. Che a mio
> parere pone un
> precedente problema, di inquadramento sostanziale della
> fattispecie:
>
>

> la mancata consegna delle certificazioni pu� rilevare in termini di


>
> inadempimento contrattuale?
> Nel contratto di appalto nessuna

> obbligazione � prevista in capo
> all'appaltatore, n� il DM di


> riferimento impone un tale obbligo. Potrei
> forse rifarmi al 1374 cc,
> oppure considerare tale obbligo quale un naturalia
> negotii (a cui se
> non sbaglio si riferiva il collega Gorini)?

> Perch� se non fosse cos�


> inquadrabile, a mio parere non potrei agire con
> ricorso per DI di
> consegna.
> Per il 700, a differenza di quanto riferitomi dalle clienti,
> sembra che tali
> certificazioni non servano affatto per la chiusura
> lavori in scadenza,
> pertanto credo proprio che sul fronte del periculum
> non ci siamo proprio.
>
> Stavo valutando di agire in alternativa sul

> piano del diritto di propriet�


> con l'azione di rivendica....come la
> vedete?
>
> Grazie di nuovo del prezioso confronto.
> buon lavoro,
> Marianna
>
>
>
> Il 10/04/2012 16:24, Andrea Buti (ADR) ha scritto:
>> Non vorrei
> valutare la fondatezza dell'estorsione, ma solo limitarmi a
> considerare
> come l'azione penale non sia direttamente funzionale alla
> risoluzione
> del problema del cliente. Inoltre una volta che il presunto
> estorsore

> avr� avuto notizia del procedimento penale, verr� meno (o sar�
>
> compromessa) ogni possibilit� di accordo transattivo.


>> Non molto
> diverso il discorso con il monitorio o il 700. Non l'ho mai
> usato in
> tali frangenti, tuttavia mi chiedo: se non venisse concesso o se
> non
> venisse attuato, cosa succederebbe al cliente? Per le conseguenze, idem
>

> come prima: � assai difficile trattare con qualcuno dopo che lo si �


> portato
> in tribunale..
>> Io quindi farei il contrario: tenterei
> subito una soluzione negoziale
> (diretta o indiretta tramite mediatore)
> se questa non riesce entro 10-15
> giorni (non so se ci sei con i
> tempi...), andrei in tribunale. Rafforzando

> ancor di pi� la mia azione


> giudiziaria, allegando specificamente tra i

> fatti la mia disponibilit�


> ad una soluzione bonaria e l'atteggiamento non
> collaborativo dell'altra
> parte (con tutte le conseguenza anche ex art. 96).
> In questo caso anche
> se il 700 o i monitorio non saranno concessi potrai
> sempre far notare
> al cliente che hai tentato ogni strada...
>> Ultima notazione: letta

> cos� la tua rappresentazione sembra raffigurare


> tutta la ragione a
> favore dei tuoi clienti e tutto il torto dall'altra
> parte. Come diceva

> Manzoni questo succede di rado: � possibile che ci sia
> qualche elemento
> che non stai considerando o che ti � stato taciuto dal
> cliente (che
> come � noto � il peggior nemico dell'avvocato.. il quale non

> certificazioni di conformit� all'impresa


> edile-appaltatrice.
>>>
> Nonostante i vizi rilevati nei lavori, le clienti si determinano al
>
> pagamento della fattura a saldo lavori, sollecitando tuttavia la
> consegna
> delle dichiarazioni di cui sopra all'appaltatore e la
> sottoscrizione di una
> variante intercorsa in corso d'opera, per poter
> procedere alla chiusura
> della pratica presso il Comune.
>>>
> L'appaltatore tuttavia, nonostante i solleciti e la diffida inviatagli,
>
> non intende consegnare le dichiarazioni se non a fronte di una
> liberatoria
> sui vizi rilevati, che ovviamente le clienti non intendono
> rilasciare.

>>> Le clienti, tuttavia, hanno necessit� di consegnare


> al comune la
> documentazione de qua in termini oramai ristretti.
>>>

> La mia domanda �:


>>> come procedereste Voi in tal caso?
>>> ricorso
> per decreto ingiuntivo per consegna? in tal caso, tuttavia, il
>
> contratto non impone alcun obbligazione di tal genere (obbligo di
> consegna

> delle DICO) in capo all'appaltatore, n� il DM di riferimento


> (che impone
> tale obbligo alle imprese installatrici nei confronti del
> loro committente).
> Quindi, come fondare la mia istanza di ingiunzione?
>
>>> agire con un 700 cpc? motivando l'urgenza con i tempi ristretti per
> la
> chiusura della pratica amministrativa e la mancata attivazione da
> parte
> dell'appaltatore ad adempiere quanto sollecitatogli?
>>> tentare
> la strada mediatoria?

>>> ogni confronto � ben accetto!

Enrico Gorini

unread,
Apr 24, 2012, 10:20:16 AM4/24/12
to leg...@googlegroups.com
>Per Gorini:
L'ingiusto profitto ed il danno di contro parte che sono elementi della commissione dell'eventuale reato di estorsione, li cogli nello scambio dich di conformità/pretesa liberatoria da successive rivendicazioni legali? Se così fosse non mi pare di ravvedere la commissione del reato di estorsione bensì eventualmente quello minore di violenza privata

Risponde Gorini:
Per il reato di estorsione, una delle fattispecie è quando minacci di ledere l'altrui diritto (è civilisticamente illecito ostacolare che l'avente diritto possa conseguire la dichiarazione di conformità) per conseguire un fine ingiusto (per esempio: che l'altro rinunci unilateralmente a un suo diritto soggettivo - qual è il diritto di far valere la garanzia nell'appalto).
Nell'estorsione c'è sempre l'idea del "ricatto". Invece, se minaccio l'uso di un mio diritto per conseguire un fine che si ritiene legittimo (es: ti porto in giudizio, se non mi dai i soldi) qui non c'è estorsione.

Pedini:
...a prescindere i tempi della giustizia penale sono molto lunghi.

Risponde Gorini:
si, ma il metus processus criminalis rimane, per la controparte ! Tu minacci, lui esegue.

Giancarlo Pedini

unread,
Apr 24, 2012, 10:36:20 AM4/24/12
to leg...@googlegroups.com
Il concetto di profitto ingiusto è letterale e centrale nella
fattispecie sanzionata penalmente ed io non ravvedo l'ottenimento di un
fine profittuale diretto nella questione.

Logicamente una mia lettura
della vicenda.

Cordialmente


Giancarlo

----Messaggio
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Da: enrico...@libero.it
Data: 24/04/2012 16.20
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