Le clienti commissionano lavori di ristrutturazione della propria
abitazione ad una impresa edile, sottoscrivendo contratto di appalto.
l'impresa subappalta la realizzazione degli impianti elettrico e
termosanitario. Di tali impianti vengono rilasciate dalle imprese
installatrici le certificazioni di conformitᅵ all'impresa
edile-appaltatrice.
Nonostante i vizi rilevati nei lavori, le clienti si determinano al
pagamento della fattura a saldo lavori, sollecitando tuttavia la
consegna delle dichiarazioni di cui sopra all'appaltatore e la
sottoscrizione di una variante intercorsa in corso d'opera, per poter
procedere alla chiusura della pratica presso il Comune.
L'appaltatore tuttavia, nonostante i solleciti e la diffida inviatagli,
non intende consegnare le dichiarazioni se non a fronte di una
liberatoria sui vizi rilevati, che ovviamente le clienti non intendono
rilasciare.
Le clienti, tuttavia, hanno necessitᅵ di consegnare al comune la
documentazione de qua in termini oramai ristretti.
La mia domanda ᅵ:
come procedereste Voi in tal caso?
ricorso per decreto ingiuntivo per consegna? in tal caso, tuttavia, il
contratto non impone alcun obbligazione di tal genere (obbligo di
consegna delle DICO) in capo all'appaltatore, nᅵ il DM di riferimento
(che impone tale obbligo alle imprese installatrici nei confronti del
loro committente). Quindi, come fondare la mia istanza di ingiunzione?
agire con un 700 cpc? motivando l'urgenza con i tempi ristretti per la
chiusura della pratica amministrativa e la mancata attivazione da parte
dell'appaltatore ad adempiere quanto sollecitatogli?
tentare la strada mediatoria?
ogni confronto ᅵ ben accetto!
grazie a tutti,
marianna
avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
339-2121674
enrico...@libero.it
-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Marianna Crippa
Inviato: martedì 10 aprile 2012 09:46
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] mancata consegna dichiarazioni conformità da parte
dell'appaltatore - quale tutela?
Salve a tutti i colleghi.
vorrei confrontarmi con Voi in merito ad una situazione di questo genere:
Le clienti commissionano lavori di ristrutturazione della propria abitazione
ad una impresa edile, sottoscrivendo contratto di appalto.
l'impresa subappalta la realizzazione degli impianti elettrico e
termosanitario. Di tali impianti vengono rilasciate dalle imprese
installatrici le certificazioni di conformità all'impresa
edile-appaltatrice.
Nonostante i vizi rilevati nei lavori, le clienti si determinano al
pagamento della fattura a saldo lavori, sollecitando tuttavia la consegna
delle dichiarazioni di cui sopra all'appaltatore e la sottoscrizione di una
variante intercorsa in corso d'opera, per poter procedere alla chiusura
della pratica presso il Comune.
L'appaltatore tuttavia, nonostante i solleciti e la diffida inviatagli, non
intende consegnare le dichiarazioni se non a fronte di una liberatoria sui
vizi rilevati, che ovviamente le clienti non intendono rilasciare.
Le clienti, tuttavia, hanno necessità di consegnare al comune la
documentazione de qua in termini oramai ristretti.
La mia domanda è:
come procedereste Voi in tal caso?
ricorso per decreto ingiuntivo per consegna? in tal caso, tuttavia, il
contratto non impone alcun obbligazione di tal genere (obbligo di consegna
delle DICO) in capo all'appaltatore, nè il DM di riferimento (che impone
tale obbligo alle imprese installatrici nei confronti del loro committente).
Quindi, come fondare la mia istanza di ingiunzione?
agire con un 700 cpc? motivando l'urgenza con i tempi ristretti per la
chiusura della pratica amministrativa e la mancata attivazione da parte
dell'appaltatore ad adempiere quanto sollecitatogli?
tentare la strada mediatoria?
ogni confronto è ben accetto!
grazie a tutti,
marianna
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit"
(http://legalit.solignani.it)
Non molto diverso il discorso con il monitorio o il 700. Non l'ho mai usato in tali frangenti, tuttavia mi chiedo: se non venisse concesso o se non venisse attuato, cosa succederebbe al cliente? Per le conseguenze, idem come prima: è assai difficile trattare con qualcuno dopo che lo si è portato in tribunale..
Io quindi farei il contrario: tenterei subito una soluzione negoziale (diretta o indiretta tramite mediatore) se questa non riesce entro 10-15 giorni (non so se ci sei con i tempi...), andrei in tribunale. Rafforzando ancor di più la mia azione giudiziaria, allegando specificamente tra i fatti la mia disponibilità ad una soluzione bonaria e l'atteggiamento non collaborativo dell'altra parte (con tutte le conseguenza anche ex art. 96). In questo caso anche se il 700 o i monitorio non saranno concessi potrai sempre far notare al cliente che hai tentato ogni strada...
Ultima notazione: letta così la tua rappresentazione sembra raffigurare tutta la ragione a favore dei tuoi clienti e tutto il torto dall'altra parte. Come diceva Manzoni questo succede di rado: è possibile che ci sia qualche elemento che non stai considerando o che ti è stato taciuto dal cliente (che come è noto è il peggior nemico dell'avvocato.. il quale non dice tutto tutto fino in fondo....)?
Io credo sempre che la prima cosa da fare sia parlare, senza diffide e senza "minacce legali"...altrimenti la controparte mette la testa sotto la sabbia .. ed il problema stagna...
Saluti, AB
_____________________________________ ____________________________________
Avv. Andrea Buti
Via del Babuino, 114 - Roma Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
T 06 69380004 F 06 69190408 T 0737 630402 F 0737630395
andre...@adrcenter.com and...@studiobuti.it - and...@pec.studiobuti.it
www.adrcenter.com www.studiobuti.it - www.dirittomoderno.it
_______________________________________ _____________________________________
Il giorno 10/apr/2012, alle ore 09:46, Marianna Crippa ha scritto:
> Salve a tutti i colleghi.
> vorrei confrontarmi con Voi in merito ad una situazione di questo genere:
>
> Le clienti commissionano lavori di ristrutturazione della propria abitazione ad una impresa edile, sottoscrivendo contratto di appalto.
> l'impresa subappalta la realizzazione degli impianti elettrico e termosanitario. Di tali impianti vengono rilasciate dalle imprese installatrici le certificazioni di conformità all'impresa edile-appaltatrice.
>
> Nonostante i vizi rilevati nei lavori, le clienti si determinano al pagamento della fattura a saldo lavori, sollecitando tuttavia la consegna delle dichiarazioni di cui sopra all'appaltatore e la sottoscrizione di una variante intercorsa in corso d'opera, per poter procedere alla chiusura della pratica presso il Comune.
>
> L'appaltatore tuttavia, nonostante i solleciti e la diffida inviatagli, non intende consegnare le dichiarazioni se non a fronte di una liberatoria sui vizi rilevati, che ovviamente le clienti non intendono rilasciare.
>
> Le clienti, tuttavia, hanno necessità di consegnare al comune la documentazione de qua in termini oramai ristretti.
>
> La mia domanda è:
>
> come procedereste Voi in tal caso?
> ricorso per decreto ingiuntivo per consegna? in tal caso, tuttavia, il contratto non impone alcun obbligazione di tal genere (obbligo di consegna delle DICO) in capo all'appaltatore, nè il DM di riferimento (che impone tale obbligo alle imprese installatrici nei confronti del loro committente). Quindi, come fondare la mia istanza di ingiunzione?
> agire con un 700 cpc? motivando l'urgenza con i tempi ristretti per la chiusura della pratica amministrativa e la mancata attivazione da parte dell'appaltatore ad adempiere quanto sollecitatogli?
> tentare la strada mediatoria?
>
> ogni confronto è ben accetto!
> grazie a tutti,
> marianna
>
Sul fronte penale, come diceva il collega Gorini, anche io avevo pensato
che potrebbero esserci gli estremi quantomeno dell'estorsione. So per�
per certo che le clienti non intendono procedere in tale direzione,
perch� vogliono limitare al minimo necessario ed indispensabile
l'intervento del legale (e soprattutto i costi).
Sul fronte civile:
proporr� di certo la strada mediatoria alle clienti, che da quel che ho
capito sono poco litigiose e vogliono velocemente risolvere la questione.
Il punto � che non vedo altrettanto disponibile, per quel che ho potuto
constatare, la controparte, quindi temo in un nulla di fatto.
Ed infatti, controparte non ha nulla da perdere: ha avuto il saldo dei
lavori, perch� venire in mediazione?
In ogni caso, resta il problema dello strumento processuale. Che a mio
parere pone un precedente problema, di inquadramento sostanziale della
fattispecie:
la mancata consegna delle certificazioni pu� rilevare in termini di
inadempimento contrattuale?
Nel contratto di appalto nessuna obbligazione � prevista in capo
all'appaltatore, n� il DM di riferimento impone un tale obbligo. Potrei
forse rifarmi al 1374 cc, oppure considerare tale obbligo quale un
naturalia negotii (a cui se non sbaglio si riferiva il collega Gorini)?
Perch� se non fosse cos� inquadrabile, a mio parere non potrei agire con
ricorso per DI di consegna.
Per il 700, a differenza di quanto riferitomi dalle clienti, sembra che
tali certificazioni non servano affatto per la chiusura lavori in
scadenza, pertanto credo proprio che sul fronte del periculum non ci
siamo proprio.
Stavo valutando di agire in alternativa sul piano del diritto di
propriet� con l'azione di rivendica....come la vedete?
Grazie di nuovo del prezioso confronto.
buon lavoro,
Marianna
Il 10/04/2012 16:24, Andrea Buti (ADR) ha scritto:
> Non vorrei valutare la fondatezza dell'estorsione, ma solo limitarmi a considerare come l'azione penale non sia direttamente funzionale alla risoluzione del problema del cliente. Inoltre una volta che il presunto estorsore avr� avuto notizia del procedimento penale, verr� meno (o sar� compromessa) ogni possibilit� di accordo transattivo.
>
> Non molto diverso il discorso con il monitorio o il 700. Non l'ho mai usato in tali frangenti, tuttavia mi chiedo: se non venisse concesso o se non venisse attuato, cosa succederebbe al cliente? Per le conseguenze, idem come prima: � assai difficile trattare con qualcuno dopo che lo si � portato in tribunale..
>
> Io quindi farei il contrario: tenterei subito una soluzione negoziale (diretta o indiretta tramite mediatore) se questa non riesce entro 10-15 giorni (non so se ci sei con i tempi...), andrei in tribunale. Rafforzando ancor di pi� la mia azione giudiziaria, allegando specificamente tra i fatti la mia disponibilit� ad una soluzione bonaria e l'atteggiamento non collaborativo dell'altra parte (con tutte le conseguenza anche ex art. 96). In questo caso anche se il 700 o i monitorio non saranno concessi potrai sempre far notare al cliente che hai tentato ogni strada...
>
> Ultima notazione: letta cos� la tua rappresentazione sembra raffigurare tutta la ragione a favore dei tuoi clienti e tutto il torto dall'altra parte. Come diceva Manzoni questo succede di rado: � possibile che ci sia qualche elemento che non stai considerando o che ti � stato taciuto dal cliente (che come � noto � il peggior nemico dell'avvocato.. il quale non dice tutto tutto fino in fondo....)?
>
> Io credo sempre che la prima cosa da fare sia parlare, senza diffide e senza "minacce legali"...altrimenti la controparte mette la testa sotto la sabbia .. ed il problema stagna...
>
> Saluti, AB
> _____________________________________ ____________________________________
>
> Avv. Andrea Buti
> Via del Babuino, 114 - Roma Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
> T 06 69380004 F 06 69190408 T 0737 630402 F 0737630395
> andre...@adrcenter.com and...@studiobuti.it - and...@pec.studiobuti.it
> www.adrcenter.com www.studiobuti.it - www.dirittomoderno.it
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>
>
>
>
>
> Il giorno 10/apr/2012, alle ore 09:46, Marianna Crippa ha scritto:
>
>> Salve a tutti i colleghi.
>> vorrei confrontarmi con Voi in merito ad una situazione di questo genere:
>>
>> Le clienti commissionano lavori di ristrutturazione della propria abitazione ad una impresa edile, sottoscrivendo contratto di appalto.
>> l'impresa subappalta la realizzazione degli impianti elettrico e termosanitario. Di tali impianti vengono rilasciate dalle imprese installatrici le certificazioni di conformit� all'impresa edile-appaltatrice.
>>
>> Nonostante i vizi rilevati nei lavori, le clienti si determinano al pagamento della fattura a saldo lavori, sollecitando tuttavia la consegna delle dichiarazioni di cui sopra all'appaltatore e la sottoscrizione di una variante intercorsa in corso d'opera, per poter procedere alla chiusura della pratica presso il Comune.
>>
>> L'appaltatore tuttavia, nonostante i solleciti e la diffida inviatagli, non intende consegnare le dichiarazioni se non a fronte di una liberatoria sui vizi rilevati, che ovviamente le clienti non intendono rilasciare.
>>
>> Le clienti, tuttavia, hanno necessit� di consegnare al comune la documentazione de qua in termini oramai ristretti.
>>
>> La mia domanda �:
>>
>> come procedereste Voi in tal caso?
>> ricorso per decreto ingiuntivo per consegna? in tal caso, tuttavia, il contratto non impone alcun obbligazione di tal genere (obbligo di consegna delle DICO) in capo all'appaltatore, n� il DM di riferimento (che impone tale obbligo alle imprese installatrici nei confronti del loro committente). Quindi, come fondare la mia istanza di ingiunzione?
>> agire con un 700 cpc? motivando l'urgenza con i tempi ristretti per la chiusura della pratica amministrativa e la mancata attivazione da parte dell'appaltatore ad adempiere quanto sollecitatogli?
>> tentare la strada mediatoria?
>>
>> ogni confronto � ben accetto!
>> grazie a tutti,
>> marianna
>>
>> --
>> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
--
~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
Avv. Marianna Crippa
crippa....@gmail.com
Avv. Maria Parrotta - Studio Legale Parrotta
Via Vittorio Emanuele 105 - 87060 Mandatoriccio (CS) - Tel./Fax 0983/994863
Via Tiburtina n. 381 - 00159 Roma (RM) - Tel 06/43588001
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, sono confidenziali
e devono e sono comunque riservate al solo destinatario delle stesse. Se avete ricevuto per
errore questa e-mail siete pregati di contattare il mittente e di provvedere alla sua rimozione e
distruzione.
La relativa diffusione e comunicazione, da parte di soggetto diverso dal destinatario, è vietata.
Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e vincolato dalla Legge
a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.
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e devono e sono comunque riservate al solo destinatario delle stesse. Se avete ricevuto per
errore questa e-mail siete pregati di contattare il mittente e di provvedere alla sua rimozione e
distruzione.
La relativa diffusione e comunicazione, da parte di soggetto diverso dal destinatario, è vietata.
Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e vincolato dalla Legge
a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.
la segnalazione dei vizi e la "minaccia" di richiesta di maggiori danni
in caso di mancata consegna con le conseguenze sulla pratica
amministrativa comunale � gi� stata avanzata, senza successo (infatti
stiamo valutando la possibilit� di procedere, via mediazione o giudiziale).
Dalla mia, magari pur breve, esperienza professionale, non mi sembra che
il ravvisare nei fatti concreti una ipotesi di reato conduca a strade
pi� semplici, certamente non pi� rapide, soprattutto con riferimento
alla efficacia dell'azione intrapresa, in relazione a due parametri, per
me fondamentali: l'obiettivo, che cerco sempre di tenere ben presente
(portare a casa le dichiarazioni), e i clienti che mi trovo di fronte
(nel mio caso, molto poco determinate, timorose ed indecise).
Ringrazio per il suggerimento relativo alla CCIAA, purtroppo per� in
questo caso � l'appaltatore, non l'impresa installatrice, che non
rilascia le certificazione; l'obbligo sancito ex lege grava su
quest'ultima, che nel caso di specie, ha adempiuto l'obbligazione,
consegnando le DICO al proprio committente, appunto l'appaltatore. E
questo mi lega le mani in questa specifica direzione, salvo sempre, come
suggerito, la strada mediatoria, che di certo terr� in considerazione.
Condivido le prospettive stragiudiziali che i colleghi hanno suggerito
(ivi inclusa le possibili conseguenze penali di tale atteggiamento di
cp, da prospettare a controparte in funzione deterrente), volevo solo
confrontarmi -in prospettiva futura- sul piano pi� prettamente
giudiziale, perch� purtroppo ho gi� intrapreso percorsi dialettici e
transattivi con controparte, sino ad ora senza successo.
Ringrazio nuovamente tutti e buon lavoro,
Marianna
Il 24/04/2012 12:35, Giancarlo Pedini ha scritto:
> Per Gorini:
> L'ingiusto profitto ed il danno di contro parte che sono
> elementi della commissione dell'eventuale reato di estorsione che tu
> ravvedi nel fatto di cui parla Marianna, li cogli nello scambio dich di
> conformit�/pretesa liberatoria da successive rivendicazioni legali? Se
> cos� fosse non mi pare di ravvedere la commissione del reato di
> estorsione bens� eventualmente quello minore di violenza privata
> (sempre che la ricerca dello "scambio" non sia profilabile come
> intenzione transattiva, anche se un po' forte): a prescindere i tempi
> della giustizia penale sono molto lunghi.
>
> Per Marianna:
> Sappi che puoi
> provvedere anche a segnalare la mancata consegna della dichiarazione
> c/o la camera di commercio ed in quella sede, ove sono maggiormente
> attenti agli adempimenti delle imprese e mi risulta possano sanzionarle
> per questo, chiedere una conciliazione.
>
>
> Giancarlo
>
> ----Messaggio
> originale----
> Da: enrico...@libero.it
> Data: 24/04/2012 12.05
> A:
> <leg...@googlegroups.com>
> Ogg: R: [legalit] mancata consegna
> dichiarazioni conformit� da parte dell'appaltatore - quale tutela?
>
>
> Scusa Marianna, bisogna capirsi.
> Quando si intravede un reato, nel 90%
> dei casi il caso � risolto, senza
> spreco di tempo. Presuppongo che hai
> gi� segnalato i vizi (ovviamente) e
> che sia comprovabile che la
> controparte detiene la dichiarazione di
> conformit�.
> Breve: tu diffidi
> la controparte a consegnare immediatamente la
> dichiarazione di
> conformit�. Poi la chiami al telefono (per far prima) e
> le dici: "Se
> non me la consegni, ti denuncio subito per estorsione; inoltre
> se mi
> fai decadere dal permesso, mi paghi anche tutti i danni di tale
>
> spiacevole evento determinato da tua colpa". Vuoi scommettere che
> ottieni
> subito il desideratum ?
>
> avv.Enrico Gorini
> v.Clementini 2
>
> 47921 Rimini
> 0541-776445
> 339-2121674
> enrico...@libero.it
>
> -----
> Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:
> leg...@googlegroups.com] Per conto di
> Marianna Crippa
> Inviato: marted�
> 24 aprile 2012 11:23
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: Re: [legalit]
> mancata consegna dichiarazioni conformit� da parte
> dell'appaltatore -
> quale tutela?
>
> Salve e grazie delle risposte, mi erano sfuggite ed oggi
> nel ricercare
> qualche post passato ho avuto modo di leggerle.
>
> Sul
> fronte penale, come diceva il collega Gorini, anche io avevo pensato
> che
> potrebbero esserci gli estremi quantomeno dell'estorsione. So per�
> per certo
> che le clienti non intendono procedere in tale direzione,
> perch� vogliono
> limitare al minimo necessario ed indispensabile
> l'intervento del legale (e
> soprattutto i costi).
>
> Sul fronte civile:
>
> proporr� di certo la strada mediatoria alle clienti, che da quel che ho
>
> capito sono poco litigiose e vogliono velocemente risolvere la
> questione.
> Il punto � che non vedo altrettanto disponibile, per quel
> che ho potuto
> constatare, la controparte, quindi temo in un nulla di
> fatto.
> Ed infatti, controparte non ha nulla da perdere: ha avuto il
> saldo dei
> lavori, perch� venire in mediazione?
>
> In ogni caso, resta il
> problema dello strumento processuale. Che a mio
> parere pone un
> precedente problema, di inquadramento sostanziale della
> fattispecie:
>
>
> la mancata consegna delle certificazioni pu� rilevare in termini di
>
> inadempimento contrattuale?
> Nel contratto di appalto nessuna
> obbligazione � prevista in capo
> all'appaltatore, n� il DM di
> riferimento impone un tale obbligo. Potrei
> forse rifarmi al 1374 cc,
> oppure considerare tale obbligo quale un naturalia
> negotii (a cui se
> non sbaglio si riferiva il collega Gorini)?
> Perch� se non fosse cos�
> inquadrabile, a mio parere non potrei agire con
> ricorso per DI di
> consegna.
> Per il 700, a differenza di quanto riferitomi dalle clienti,
> sembra che tali
> certificazioni non servano affatto per la chiusura
> lavori in scadenza,
> pertanto credo proprio che sul fronte del periculum
> non ci siamo proprio.
>
> Stavo valutando di agire in alternativa sul
> piano del diritto di propriet�
> con l'azione di rivendica....come la
> vedete?
>
> Grazie di nuovo del prezioso confronto.
> buon lavoro,
> Marianna
>
>
>
> Il 10/04/2012 16:24, Andrea Buti (ADR) ha scritto:
>> Non vorrei
> valutare la fondatezza dell'estorsione, ma solo limitarmi a
> considerare
> come l'azione penale non sia direttamente funzionale alla
> risoluzione
> del problema del cliente. Inoltre una volta che il presunto
> estorsore
> avr� avuto notizia del procedimento penale, verr� meno (o sar�
>
> compromessa) ogni possibilit� di accordo transattivo.
>> Non molto
> diverso il discorso con il monitorio o il 700. Non l'ho mai
> usato in
> tali frangenti, tuttavia mi chiedo: se non venisse concesso o se
> non
> venisse attuato, cosa succederebbe al cliente? Per le conseguenze, idem
>
> come prima: � assai difficile trattare con qualcuno dopo che lo si �
> portato
> in tribunale..
>> Io quindi farei il contrario: tenterei
> subito una soluzione negoziale
> (diretta o indiretta tramite mediatore)
> se questa non riesce entro 10-15
> giorni (non so se ci sei con i
> tempi...), andrei in tribunale. Rafforzando
> ancor di pi� la mia azione
> giudiziaria, allegando specificamente tra i
> fatti la mia disponibilit�
> ad una soluzione bonaria e l'atteggiamento non
> collaborativo dell'altra
> parte (con tutte le conseguenza anche ex art. 96).
> In questo caso anche
> se il 700 o i monitorio non saranno concessi potrai
> sempre far notare
> al cliente che hai tentato ogni strada...
>> Ultima notazione: letta
> cos� la tua rappresentazione sembra raffigurare
> tutta la ragione a
> favore dei tuoi clienti e tutto il torto dall'altra
> parte. Come diceva
> Manzoni questo succede di rado: � possibile che ci sia
> qualche elemento
> che non stai considerando o che ti � stato taciuto dal
> cliente (che
> come � noto � il peggior nemico dell'avvocato.. il quale non
> certificazioni di conformit� all'impresa
> edile-appaltatrice.
>>>
> Nonostante i vizi rilevati nei lavori, le clienti si determinano al
>
> pagamento della fattura a saldo lavori, sollecitando tuttavia la
> consegna
> delle dichiarazioni di cui sopra all'appaltatore e la
> sottoscrizione di una
> variante intercorsa in corso d'opera, per poter
> procedere alla chiusura
> della pratica presso il Comune.
>>>
> L'appaltatore tuttavia, nonostante i solleciti e la diffida inviatagli,
>
> non intende consegnare le dichiarazioni se non a fronte di una
> liberatoria
> sui vizi rilevati, che ovviamente le clienti non intendono
> rilasciare.
>>> Le clienti, tuttavia, hanno necessit� di consegnare
> al comune la
> documentazione de qua in termini oramai ristretti.
>>>
> La mia domanda �:
>>> come procedereste Voi in tal caso?
>>> ricorso
> per decreto ingiuntivo per consegna? in tal caso, tuttavia, il
>
> contratto non impone alcun obbligazione di tal genere (obbligo di
> consegna
> delle DICO) in capo all'appaltatore, n� il DM di riferimento
> (che impone
> tale obbligo alle imprese installatrici nei confronti del
> loro committente).
> Quindi, come fondare la mia istanza di ingiunzione?
>
>>> agire con un 700 cpc? motivando l'urgenza con i tempi ristretti per
> la
> chiusura della pratica amministrativa e la mancata attivazione da
> parte
> dell'appaltatore ad adempiere quanto sollecitatogli?
>>> tentare
> la strada mediatoria?
>>> ogni confronto � ben accetto!