Pignoramento presso terzi e dichiarazione ambigua istituto di credito

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Avv. Antonio Rigon

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Jan 3, 2013, 9:54:16 AM1/3/13
to leg...@googlegroups.com
Buongiorno,
vorrei sottoporre alla vs. cortese attenzione un caso capitatomi in questi giorni.
A seguito di notifica di p.p.t ad un istituto di credito, la Banca, con dichiarazione ex art. 547 cpc, mi informa che il debitore è titolare di due rapporti di c/c, di cui uno con saldo a debito ed uno con saldo a credito (per un importo comunque sufficiente a coprire solo un terzo della somma precettata).
Nella stessa dichiarazione la banca precisa tuttavia che detto conto corrente è indisponibile perché costituito in garanzia per l'intero importo a favore dell'Istituto a fronte di linea di credito per anticipo fatture e presentazioni sbf tutt'ora in utilizzo concessa al debitore.
A fronte delle mie richieste di ulteriori precisazioni in merito al titolo di detta garanzia, la banca nicchia.
A questo punto mi trovo nel dubbio se rinunciare direttamente agli atti esecutivi, oppure se considerare il credito per così dire "condizionato" e quindi chiederne l'assegnazione pro solvendo o, da ultimo, proporre un giudizio di accertamento verso la banca, anche se non so con quale utilità.
Resto in attesa di vs. cortese riscontro in merito alle vs. opinioni sul da farsi.
Cordialità.

Avv. Antonio Rigon

Gianni Cataldi

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Jan 3, 2013, 10:05:31 AM1/3/13
to leg...@googlegroups.com

Se cerchi all’interno della lista dovresti trovare le varie opinioni degli iscritti sul questo specifico punto.

Ad ogni bon conto, credo di ricordare, che si fosse tutti abbastanza concordi nel fatto che la banca dovrebbe provare la sua “prelazione” con un atto avente data certa (ed infatti un amico bancario, qualche giorno fa, mi confermava che presso la “sua filiale” sono soliti far apporre la data dalla posta), atto che, ad ogni buon conto, andrebbe allegato alla dichiarazione ex art. 547 (come avviene per le tesoriere comunali).

Cordialmente.

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Antonio Rigon
Inviato: giovedì 3 gennaio 2013 15:54
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Pignoramento presso terzi e dichiarazione ambigua istituto di credito

--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

Avv. Antonio Rigon

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Jan 3, 2013, 10:31:54 AM1/3/13
to leg...@googlegroups.com
Ti ringrazio Collega, per l'intanto provvederò a diffidare la banca ad integrare la propria dichiarazione minacciando altrimenti un giudizio di accertamento.
Il mio problema è tuttavia che la banca non ha minimamente specificato in cosa consisterebbe questa garanzia (pegno irregolare, cessione del credito etc.).
Cordialmente.

Avv. Antonio Rigon

Marco Andreoli Gmail

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Jan 4, 2013, 9:46:53 AM1/4/13
to leg...@googlegroups.com
La normativa è cambiata, ti conviene ripresentare ad entrata in vigore.
Aggiornatevi appena digerite il panettone ;-)


LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252)

(GU n. 302 del 29-12-2012)


20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 543, secondo comma:

a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;

b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;

2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;

3) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:

«Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo). -- Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza. fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»;

4) l'articolo 549 è sostituto dal seguente:

«Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). -- Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.».

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.


Il 03/01/2013 16:31, Avv. Antonio Rigon ha scritto:
Ti ringrazio Collega, per l'intanto provvederò a diffidare la banca ad integrare la propria dichiarazione minacciando altrimenti un giudizio di accertamento.
Il mio problema è tuttavia che la banca non ha minimamente specificato in cosa consisterebbe questa garanzia (pegno irregolare, cessione del credito etc.).
Cordialmente.

Avv. Antonio Rigon


Il giorno giovedì 3 gennaio 2013 16:05:31 UTC+1, Gianni Cataldi ha scritto:

Se cerchi all’interno della lista dovresti trovare le varie opinioni degli iscritti sul questo specifico punto.

Ad ogni bon conto, credo di ricordare, che si fosse tutti abbastanza concordi nel fatto che la banca dovrebbe provare la sua “prelazione” con un atto avente data certa (ed infatti un amico bancario, qualche giorno fa, mi confermava che presso la “sua filiale” sono soliti far apporre la data dalla posta), atto che, ad ogni buon conto, andrebbe allegato alla dichiarazione ex art. 547 (come avviene per le tesoriere comunali).

Cordialmente.

Gianni Cataldi



 

Prof. Avv. Marco Andreoli
docente a c. di Scienza delle Finanze e Diritto Tributario Università di Napoli "Parthenope" - Facoltà di Giurisprudenza
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Avv. Marisa Costelli

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Jan 4, 2013, 11:15:46 AM1/4/13
to leg...@googlegroups.com

Cari amici,

sto cercando disperatamente una sentenza resa dal Tribunale di Lamezia Terme il 12.10.2011 per un problema di investimento in prodotto assicurativo.

Qualcuno può aiutarmi a trovarla?

Grazie e Buon Anno a tutti!

Marisa F.Costelli

Luca Simoni

unread,
Jan 4, 2013, 12:39:03 PM1/4/13
to leg...@googlegroups.com
Salve Illustri Colleghi,

Vi espongo quanto segue.

in pendenza di trattative contrattuali, il mio cliente ha provveduto a
versare una somma all'altro contraente prima dell'effettiva conclusione
del contratto.

Successivamente le trattative sono naufragate (per dolo dell'altra
parte) con la conseguenza che, non essendo stato stipulato alcun
contratto, il mio assistito intendere ora agire per la restituzione di
quanto versato.

A Vostro esimio avviso, si tratta di un indebito oggettivo (2033 c.c.) o
di un arricchimento ingiustificato (2041 c.c.)?

Ritengo che sia un indebito oggettivo ma gradirei tanto avere una Vostra
opinione in merito.

Buona Epifania.

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi daranno una mano. Una
calza piena di carbone per gli altri.

--
Avv. Luca Simoni

Andrea Bulgarelli

unread,
Jan 4, 2013, 12:42:32 PM1/4/13
to leg...@googlegroups.com
La prima che hai detto.

Giovanni Borney

unread,
Jan 4, 2013, 1:11:50 PM1/4/13
to leg...@googlegroups.com
Esimio?

Il giorno 04/gen/2013, alle ore 18:39, Luca Simoni <simonistu...@gmail.com> ha scritto:

--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

Avv. Giovanni Borney
Loc, Grande Charrière 46
11020 Saint Christophe (Ao)
tel 0165 32651 fax 0165 32463





Luca Simoni

unread,
Jan 4, 2013, 1:24:49 PM1/4/13
to leg...@googlegroups.com
Ringrazio il Collega Bulgarelli.

Auguro invece tanto carbone al Collega Borney che non coglie gli slanci iperbolici della mia prosa del venerdi sera :P
-- 
Avv. Luca Simoni
Via Nazario Sauro n. 2
40121 BOLOGNA
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e.	Chiunque abbia ricevuto questa copia per errore e' cortesemente pregato di provvedere alla sua immediata distruzione, dandone tempestiva comunicazione al mittente.
f.	E’ proibito comunicare o diffondere il recapito del mittente

avv. M&Vdf

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Jan 5, 2013, 7:33:35 AM1/5/13
to leg...@googlegroups.com
Gianni ha ragione. A me è capitato ben tre volte e ne parlammo diffusamente.
se cerchi trovi tutta la questione.
cmq c'è poco da fare.
io al tuo posto terrei sotto corda il debitore bloccando le somme per un po. Al debitore servono.Gli metti pressione
spiegherei le ragioni al ge e chiederei l'assegnazione oppure, in subordine, l'accertamento. dopo farei la racc. per chiedere integrazione minacciando la resp. della banca in caso di contenzioso. integrazione che sicuramente avverrà.
tuttavia leggendo le modifiche al cpc..... a questo punto farei solo passare il termine per accertamento per dare rogne al debitore ( soldi bloccati per mesi) , citerei nuovamente e chiederei l'assegnazione qualora la banca si limiti alla dichiarazione senza allegare il pegno motivando che manca la prova della data certa dell'atto di pegno o  meglio manca proprio la prova dell'atto di pegno. 
Ne vedremo sempre di più di dichiarazioni di questo tipo.

Le modifiche al cpc  però non sono male... 

Avv. Antonio Rigon

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Jan 16, 2013, 10:38:59 AM1/16/13
to leg...@googlegroups.com
Rimpolpo il quesito,
preciso che il PPT di cui alla domanda era stato proposto nei confronti di due terzi.
A questo punto mi chiedo se, eventualmente, potrei rinunciare in udienza all'esecuzione limitatamente all'Istituto di credito, liberondolo dal vincolo, e contemporaneamente chiedere l'assegnazione della somma dichiarata dall'ulteriore terzo?
Successivaente potrei notificare alla Banca un altro atto di pignoramento ppt che se, ho ben capito, con la riforma in caso di dichiarazione contestata mi consentirebbe di risolvere la questione senza instaurare un autonomo giudizio di accertamento.
Grazie ancora.

Antonio

Antonio de falco

unread,
Jan 16, 2013, 5:25:49 PM1/16/13
to leg...@googlegroups.com

certo che si puo' fare.

Enrico Gorini

unread,
Jan 18, 2013, 2:05:01 PM1/18/13
to leg...@googlegroups.com
anch'io sono per l'indebito oggettivo, senz'altro.
Attenzione che il pre-pagamento non sia configurabile come tacito consenso a
una proposta contrattuale ex adverso

avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
339-2121674
enrico...@libero.it

-----Messaggio originale-----
Andrea Bulgarelli
Inviato: venerdì 4 gennaio 2013 18:43
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] distinzione indebito oggettivo - arricchimento
ingiustificato

Antonio de falco

unread,
Jan 18, 2013, 2:43:50 PM1/18/13
to leg...@googlegroups.com

l'arrichimento senza causa se non erro e' una ipotesi residuale fra l'altro

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