Se cerchi all’interno della lista dovresti trovare le varie opinioni degli iscritti sul questo specifico punto.
Ad ogni bon conto, credo di ricordare, che si fosse tutti abbastanza concordi nel fatto che la banca dovrebbe provare la sua “prelazione” con un atto avente data certa (ed infatti un amico bancario, qualche giorno fa, mi confermava che presso la “sua filiale” sono soliti far apporre la data dalla posta), atto che, ad ogni buon conto, andrebbe allegato alla dichiarazione ex art. 547 (come avviene per le tesoriere comunali).
Cordialmente.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Antonio Rigon
Inviato: giovedì 3 gennaio 2013 15:54
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Pignoramento presso terzi e dichiarazione ambigua istituto di credito
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hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252)
20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 543, secondo comma:
a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;
b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;
2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;
3) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:
«Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo). -- Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza. fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»;
4) l'articolo 549 è sostituto dal seguente:
«Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). -- Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.Ti ringrazio Collega, per l'intanto provvederò a diffidare la banca ad integrare la propria dichiarazione minacciando altrimenti un giudizio di accertamento.
Il mio problema è tuttavia che la banca non ha minimamente specificato in cosa consisterebbe questa garanzia (pegno irregolare, cessione del credito etc.).
Cordialmente.
Avv. Antonio Rigon
Il giorno giovedì 3 gennaio 2013 16:05:31 UTC+1, Gianni Cataldi ha scritto:Se cerchi all’interno della lista dovresti trovare le varie opinioni degli iscritti sul questo specifico punto.
Ad ogni bon conto, credo di ricordare, che si fosse tutti abbastanza concordi nel fatto che la banca dovrebbe provare la sua “prelazione” con un atto avente data certa (ed infatti un amico bancario, qualche giorno fa, mi confermava che presso la “sua filiale” sono soliti far apporre la data dalla posta), atto che, ad ogni buon conto, andrebbe allegato alla dichiarazione ex art. 547 (come avviene per le tesoriere comunali).
Cordialmente.
Gianni Cataldi
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Andreoli docente a c. di Scienza delle Finanze e Diritto Tributario Università di Napoli "Parthenope" - Facoltà di Giurisprudenza e-mail: avvo...@marcoandreoli.it firma certificata: avvo...@pec.marcoandreoli.it sito internet: www.marcoandreoli.it |
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Cari amici,
sto cercando disperatamente una sentenza resa dal Tribunale di Lamezia Terme il 12.10.2011 per un problema di investimento in prodotto assicurativo.
Qualcuno può aiutarmi a trovarla?
Grazie e Buon Anno a tutti!
Marisa F.Costelli
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certo che si puo' fare.
l'arrichimento senza causa se non erro e' una ipotesi residuale fra l'altro