transazione lite condominiale- maggioranza/unanimità

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marianna

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Jul 4, 2011, 6:09:55 AM7/4/11
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SAlve a tutti,

secondo Voi, l'assemblea condominiale può deliberare a maggioranza la transazione di una lite in corso con l'impresa costruttrice del condominio per vizi dell'edificio o è necessario il consenso unanime di tutti i condomini?

Ringrazio sin d'ora,
Marianna

Luca de Grazia

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Jul 4, 2011, 6:30:02 AM7/4/11
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Il giorno 04 luglio 2011 12:09, marianna <crippa....@gmail.com> ha scritto:
SAlve a tutti,

secondo Voi, l'assemblea condominiale può deliberare a maggioranza la transazione di una lite in corso con l'impresa costruttrice del condominio per vizi dell'edificio o è necessario il consenso unanime di tutti i condomini?

lunedì 4 luglio 2011 ore 12:29:32

Direi sicuramente la seconda ipotesi.
Ovviamente a meno che alcuni non si siano previamente dissociati dalla lite.
Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

marianna

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Jul 5, 2011, 4:40:46 AM7/5/11
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Grazie a tutti,

ho verificato anche la giurisprudenza e per la verità non sembra essere una questione affrontata così di sovente...
c'è un orientamento, risalente al 2006, che prevede la unanimità dei consensi di tutti i condomini, in applicazione dell'art. 1108 in materia di comunione, allorchè la transazione abbia ad oggetto atti dispositivi delle parti comuni.
Nel caso di specie, tuttavia, si tratta di accordo transattivo per chiudere una lite radicata dal condominio contro l'impresa appaltatrice ex art. 1669 c.c.

Ci sono anche sentenze che riconducono il radicamento di una lite giudiziaria ex 1669 c.c. nelle ordinarie attribuzioni dell'amministratore, che gli consentirebbero appunto di iniziare l'azione senza la previa delibera assembleare....

Mah....eppure non mi sembra una questione nè infrequente nè pacifica....

Grazie....e buon lavoro!
Marianna
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

...........................
Avv. Marianna Crippa
Via Puccini 33 - 20872 Cornate d'Adda (MB) - 039.514169
crippa....@gmail.com

Enrico Gorini

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Jul 5, 2011, 10:51:01 AM7/5/11
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A mio parere la soluzione giusta sul caso di specie è la seguente:
il condomino che rifiuta la transazione, può votare contro la delibera, e rimane libero di coltivare la causa (come avviene in caso di transazione con solo alcuni fra i concreditori); tuttavia dovrebbe limitare la pretesa, a mio parere, al solo aspetto economico (danni), per la quota di sua spettanza, non potendo solitariamente procedere per l'adempimento forzoso, perchè andrebbe in potenziale conflitto con la libertà della maggioranza assembleare, che potrebbe preferire, dopo la transazione, procedere con altre ditte.
 
Enrico Gorini

Marco Pescarollo

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Jul 5, 2011, 1:43:00 PM7/5/11
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Secondo me sostenere che l’amministratore non necessiti di una autorizzazione dell’assemblea è difficile, se non impossibile, visto che ormai- giustamente- le Sezioni unite richiedono la autorizzazione dell’amministratore a promuovere e resistere in giudizio nonché a nominare il legale salvo non si rientri nelle attribuzioni di cui all’art 1130 c.c

 

Sono d’accordo col collega Gorini che il voto favorevole  dato da ciascun condomino in assemblea libera il singolo condomino nei confronti della controparte cosicchè la transazione viene conclusa con solo alcuni condomini e la causa prosegue per gli altri anche se mi domando come ciò può risultare

 

Forse con la richiesta di estromissione dal giudizio dei condomini che han votato a favore della transazione?

 

Avv. Marco Pescarollo Ttreviso

Luca de Grazia

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Jul 5, 2011, 3:19:33 PM7/5/11
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È esattamente quello che avevo scritto.
Unanimità salvo applicazione degli articoli che concernono la dissociazione dalle liti.
Ovviamente da specificare in relazione al caso concreto.
Cordiali saluti.
Avv. Luca-M. de Grazia

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marianna

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Jul 7, 2011, 3:10:23 AM7/7/11
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L'assenza di necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea era riferita proprio alle ipotesi che rientrano nelle specifiche attribuzioni ex lege dell'amministratore stesso, al di fuori c'è ovviamente la necessità della preventiva delibera assembleare.
Ma varie sentenze riconoscono l'azione ex art. 1669 c.c. come rientrante nelle attribuzioni ordinarie dell'amministratore, che deve compiere tutti gli atti necessari alla conservazione delle parti comuni.

Nel caso di specie, trattasi di accordo transattivo approvato dalla assemblea con le dovute maggioranze ma non all'unanimità.
l'accordo fa seguito ad un ATP, la causa di merito contro l'impresa non è stata ancora radicata proprio perchè la vicenda si sarebbe chiusa con quest'accordo.
TRalasciando alcuni fronti della complessa vicenda (per es: l'amministratore ha verbalizzato l'approvazione dell'accordo, che però a quanto sostengono i condomini non è mai stato specificato nei contenuti, loro infatti pensavano che si trattasse di un "nulla osta" a valutare la possibilità di addivenire ad un componimento bonario, non pensando di stare approvando di fatto un accordo definito nei termini.....l'amministratore, nominato dall'impresa, è stato nel frattempo revocato), se fosse necessaria la unanimità dei consensi in questo caso, a mio parere la delibera in questione sarebbe affetta da nullità, e dunque impugnabile in ogni tempo...

Solo che appunto gli unici spunti giurisprudenziali in tal senso riguardano una fattispecie differente, non calibrata a questo caso.
E dunque, mi trovo in difficoltà ad inquadrare il caso...

Ringrazio ad ogni modo tutti i colleghi per gli interessanti spunti di riflessione!
Buon lavoro a tutti,
Marianna
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