ricorso legge pinto - modifiche- abbandono delle parti

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avv. M&Vdf

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Mar 3, 2016, 5:20:29 AM3/3/16
to legalit
Cari Colleghi,
come vi è noto ,in merito alla legge pinto, è stata introdotta l'ennesima modifica volta a frapporre ostacoli al conseguimento dell'indennizzo.
Fra le ipotesi che escludono l'indennizzo vi è quella dell'abbandono della causa.
Un cliente di studio dopo 21 anni ha deciso di abbandonare il contenzioso pendente avanti alla corte d'appello e cominciato in Tribunale nel 94.
L'estinzione è maturata nel febbraio del 2016, quindi vigente la nuova normativa.
Ora mi chiedo, al di là di tante altre considerazioni che si potrebbero fare ( si abbandona la causa per disperazione come resa all'in-giustizia e quindi profili a mio giudizio anche di incostituzionalità) il ricorso, a vostro giudizio,  è proponibile?
La risposta, misera della giustizia italiana,  facilmente immaginabile e sottesa al criterio introdotto dal legislatore è che l'abbandono presuppone la carenza d'interesse al prosieguo del giudizio.
Considerato che non credo di essere l'unico ad avere questa problematica, voi come vi state regolando o como vi regolereste? Insomma cosa ne pensate?

Alfredo

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Mar 3, 2016, 5:36:43 AM3/3/16
to leg...@googlegroups.com
Buongiorno,
mi sono accorto, all’atto della notifica della pec con la quale mi è stata comunicata l’assegnazione del fascicolo, che la collega che ha predisposto la nota di iscrizione a ruolo ha commesso un errore materiale: nell’indicare il nominativo del convenuto, ha sostituito una e con una u. Il problema è che adesso formalmente il procedimento, anche a livello telematico, risulta instaurato contro un soggetto diverso e lo stesso potrebbe avere difficoltà a rintracciarlo in cancelleria. Secondo voi è sufficiente andare il cancelleria e segnalare l’errore, oppure occorre segnalare la cosa per via telematica? A mio parere si tratta di una questione che si potrebbe risolvere senza troppe formalità, ma mi rimane comunque il dubbio (in epoca di esasperata formalizzazione).

Saluti

Enrico Gorini

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Mar 3, 2016, 6:03:04 AM3/3/16
to leg...@googlegroups.com

A mio parere potresti proporre il ricorso con contestuale (o successivo) eccezione di incostituzionalità. Infatti mi risulta la legge pinto sia derivante da direttiva europea e quindi non contraddicibile – nei suoi principi - da legge nazionale.   Ora, la legge vuole indennizzare per il ritardo a prescindere dagli esiti della causa, pertanto anche per il caso di abbandono. Il disinteresse è infatti legittimo, ipso jure, dopo vent’anni di causa. Ciò che interessa è l’inadempimento dello stato all’obbligo di rendere giustizia entro un termine determinato, mica il comportamento della parte in causa !

avv.Enrico Gorini

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. M&Vdf
Inviato: giovedì 3 marzo 2016 11:20
A: legalit
Oggetto: [legalit:41965] ricorso legge pinto - modifiche- abbandono delle parti

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Antonio de falco

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Mar 3, 2016, 6:15:05 AM3/3/16
to leg...@googlegroups.com
Concordo Enrico,
intanto la violazione della durata del processo è maturata abbondantemente, sia per il primo che per il secondo grado e l'abbandono è maturato solo successivamente. Però la normativa ha introdotto anche il principio di soccombenza altra misura abnorme. 



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avv. Giorgio Marzocchi

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Mar 3, 2016, 7:27:09 AM3/3/16
to legalit
C'è una recentissima sentenza della Corte EDU (Olivieri e altri c/ Italia, 17708/12 del 25.02.2016) che riconosce l'equa riparazione ai ricorrenti in un ricorso al TAR Campania che non avevano presentato istanza di prelievo o di accelerazione, in quanto queste istanze sono state considerate dalla CEDU degli ostacoli illegittimi all'esercizio del diritto alla durata ragionevole dei giudizi. Mi spiace di non essere tecnicamente in grado di allegare la sentenza. Eventualmente se mi scrivi te la spedisco in pdf. A mio avviso la sentenza è stata emessa insolitamente presto (dopo soli 4 anni) dalla presentazione dei ricorsi, perché la Cedu voleva far sapere subito che i recenti "rimedi preventivi" adottati con l'ennesima controriforma della legge Pinto, dalla legge di stabilità 2016, saranno considerati allo stesso modo: degli illeciti ostacoli all'equa riparazione e conseguentemente non considerati ai fini del riconoscimento del diritto. Il passo è breve ed è da fare a livello argomentatitivo da tutti noi avvocati, per sostenere che la decadenza dal diritto all'equa riparazione che discenderebbe dal semplice abbandono della causa e la sua estinzione ex art. 309 cpc.è un altro ostacolo illegittimo, paradossalmente posto dallo stesso legislatore interno, all'esercizio del diritto all'equa riparazione. Per concludere: il ricorso secondo me è da fare. Bisogna mettere in conto che si perderà molto probabilmente sia in primo grado che in cassazione, ma secondo me ci sono buone probabilità avanti alla Corte Edu.

avv. M&Vdf

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Mar 8, 2016, 6:32:25 AM3/8/16
to legalit
Ciao Giorgio,
grazie del tuo contributo e scusami del ritardo con cui ti rispondo.
Conosco questa pronuncia. Puoi girarmela su defalco...@gmail.com?
Il vero problema, a mio avviso, è la soccombenza appena introdotta.
Per altro l'abbandono avviene a violazione già maturata ( ovvero dopo 21 anni) e per altro a seguito di un accordo transattivo per altro chiesto dalla stessa Corte.
Forse la cosa migliore sarebbe quella di sollevare l'eccezione di incostituzionalità che metterebbe al riparo anche da possibili soccombenze.
Ad ogni modo qualora ci fosse un qualche precedente sarebbe opportuno averne contezza.
Ne verranno fuori sicuramente.






Il giorno giovedì 3 marzo 2016 11:20:29 UTC+1, avv. M&Vdf ha scritto:

avv. M&Vdf

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Mar 10, 2016, 5:21:50 AM3/10/16
to legalit
Ciao,
leggendo attentamente la norma in caso di abbandono della causa "fa salva la prova contraria" trattandosi di presunzione.
Immagino si tratti di probatio diabolica?


Il giorno giovedì 3 marzo 2016 11:20:29 UTC+1, avv. M&Vdf ha scritto:

Alfredo

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Mar 10, 2016, 6:39:46 AM3/10/16
to leg...@googlegroups.com
Non penso che si tratti (sempre) di probativo diabolica.
Ad esempio, nel caso di abbandono in seguito a transazione non mi sembra si possa seriamente escludere che, prima dell’abbandono e fino allo stesso, la parte abbia subito dei patemi proprio e solo a causa della eccessiva durata del giudizio. Anzi, a volte è proprio questa che può indurre a una transazione e, quindi, alla rinuncia di qualche diritto. Insomma, l’abbandono in sé non mi sembra dirimente. Piuttosto, bisogna guardare, con un minimo di ragionevolezza e di buon senso, alle cause dell’abbandono e al precedente comportamento delle parti.
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Antonio de falco

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Mar 10, 2016, 6:43:28 AM3/10/16
to leg...@googlegroups.com

In effetti è intervenuta una transazione ma dopo 21 anni e quindi dopo una maturazione dell'ingiusta durata del processo. A danno compiuto. E credo su sollecitazione della corte. Ma devo vedere se c'è passaggio in tal senso.

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avv. Giorgio Marzocchi

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Mar 10, 2016, 9:16:42 AM3/10/16
to legalit
La prova contraria ritengo possa essere data dalla produzione della transazione (anche scambio di lettere, quindi) nella quale le parti si danno reciprocamente atto che, per evitare le lungaggini e conseguenti danni patrimoniali e morali causati dalla persistente pendenza della causa, s'inducono a sottoscrivere la transazione che porta all'abbandono ex art. 309 cpc. Dovrebbe essere una clausola che si inserisce sempre nelle transazioni stragiudiziali, proprio per salvaguardare il diritto all'equa riparazione di una o di entrambe le parti. Così direi, ci si predispone - almeno d'ora in poi - la prova contraria richiesta dalla nuova Legge Pinto. 


Il giorno giovedì 3 marzo 2016 11:20:29 UTC+1, avv. M&Vdf ha scritto:

Enrico Gorini

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Mar 10, 2016, 10:04:59 AM3/10/16
to leg...@googlegroups.com

ma una mera dichiarazione di parte sulle motivazioni della transazione, provenendo dalla parte interessata, quale mai “prova” può essere ?!

enrico

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Giorgio Marzocchi
Inviato: giovedì 10 marzo 2016 15:17
A: legalit
Oggetto: [legalit:42015] Re: ricorso legge pinto - modifiche- abbandono delle parti

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Antonio de falco

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Mar 10, 2016, 1:41:40 PM3/10/16
to leg...@googlegroups.com
estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti
ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di  procedura  civile  e
dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
Non si parla di 309 dunque. A vostro giudizio cambia qualcosa?

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avv. M&Vdf

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Mar 11, 2016, 5:04:50 AM3/11/16
to legalit
Scusami Enrico, quale altra prova contraria riesci ad immaginare per superare la presunzione del legislatore ?


Il giorno giovedì 3 marzo 2016 11:20:29 UTC+1, avv. M&Vdf ha scritto:
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