A mio parere potresti proporre il ricorso con contestuale (o successivo) eccezione di incostituzionalità. Infatti mi risulta la legge pinto sia derivante da direttiva europea e quindi non contraddicibile – nei suoi principi - da legge nazionale. Ora, la legge vuole indennizzare per il ritardo a prescindere dagli esiti della causa, pertanto anche per il caso di abbandono. Il disinteresse è infatti legittimo, ipso jure, dopo vent’anni di causa. Ciò che interessa è l’inadempimento dello stato all’obbligo di rendere giustizia entro un termine determinato, mica il comportamento della parte in causa !
avv.Enrico Gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. M&Vdf
Inviato: giovedì 3 marzo 2016 11:20
A: legalit
Oggetto: [legalit:41965] ricorso legge pinto - modifiche- abbandono delle parti
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In effetti è intervenuta una transazione ma dopo 21 anni e quindi dopo una maturazione dell'ingiusta durata del processo. A danno compiuto. E credo su sollecitazione della corte. Ma devo vedere se c'è passaggio in tal senso.
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ma una mera dichiarazione di parte sulle motivazioni della transazione, provenendo dalla parte interessata, quale mai “prova” può essere ?!
enrico
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Giorgio Marzocchi
Inviato: giovedì 10 marzo 2016 15:17
A: legalit
Oggetto: [legalit:42015] Re: ricorso legge pinto - modifiche- abbandono delle parti
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estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Non si parla di 309 dunque. A vostro giudizio cambia qualcosa?
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