Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un’eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardività del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: … 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell’art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.
Domanda: possibile impugnare l’ordinanza de quo sul punto? E intendo sia nel merito che sul come impugnare l’ordinanza?
Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un’eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardività del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: … 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell’art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.
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A me scusate ma non risultava cos�: a me risulta che ognuno dei tre termini pu� essere prorogato se uno dei tre cade la domenica, ma questo non comporta che anche gli altri successivi cambino essendo appunto termini tassativi nella loro natura. Possiamo approfondire per favore?
Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
From: ma...@meneghello.net
Date: Tue, 23 Apr 2013 20:19:13 +0200
To: leg...@googlegroups.com
Se il termine cade di domenica, passa a luned�, e da luned� si comincia a calcolare il termine successivo, che io sappia.�
--�
Avv. Marco MeneghelloGalleria Trieste, 6 - 35121 PadovaTel. +39 049 875 0723 - Fax +39 049 875 2122
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A me scusate ma non risultava così: a me risulta che ognuno dei tre termini può essere prorogato se uno dei tre cade la domenica, ma questo non comporta che anche gli altri successivi cambino essendo appunto termini tassativi nella loro natura. Possiamo approfondire per favore?
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Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
From: ma...@meneghello.net
Date: Tue, 23 Apr 2013 20:19:13 +0200
To: leg...@googlegroups.com
Se il termine cade di domenica, passa a lunedì, e da lunedì si comincia a calcolare il termine successivo, che io sappia.
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Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un’eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardività del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: … 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell’art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.
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Ripeto il mio ragionamento: per me gli ulteriori 30 gg decorrono dalla scadenza naturale e perentoria del primo termine sia esso cadente la domenica o in qualsiasi ulteriore giorno.....se cede la domenica quello che viene permesso � la possibilit� per la parte di depositare gli atti scadenti in quel giorno (nel nostro caso la domenica) nel primo giorno lavorativo utile, ma ci� non toglie che il termine scade in quel preciso giorno (la domenica) e da quel giorno e da quel termine comincia a decorrere il secondo termine. Che ne pensi(ate)?
Date: Wed, 24 Apr 2013 10:39:22 +0200
Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
From: cirosa...@gmail.com
To: leg...@googlegroups.com
Scusa Giuseppe ma la norma � chiara in quanto ciascuno dei tre numeri del 6� comma parla di "ulteriori X giorni" per cui se il primo termine viene spostato perch� scadente in un giorno festivo lo stesso accade per gli "ulteriori".�
Il giorno 24 aprile 2013 10:25, giuseppe scognamiglio <gius...@hotmail.com> ha scritto:
Ritengo che in proposito sia molto importante stabilire la natura dei termini suddetti...se come credo trattasi di termini perentori io penso questo: il primo termine se scade il giorno 10 del mese x e questo giorno � la domenica per me resta comunque il termine questo, salvo che alla parte � data possibilit� di recarsi presso l'ufficio competente per il deposito materiale il giorno dopo dal momento che la domenica lo troverebbe chiuso....quindi pur seguendo il ragionamento din cui sotto a me pare che il secondo termine di 30 gg. comincer� a decorrere da quel 10 del mese x a prescindere che sia domenica o luned�....chiaro????
Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
E ti risulta male.
Approfondiamo pure spiegando che i termini sono intervallati di "tot" in "tot" conteggiandoli in sequenza: 30 + 30 + 20 ci dice in sintesi il richiamo all'art. 183, 6� comma, c.p.c., l� dove si legge che il giudice concede i vari termini "di ulteriori trenta" (n. 1), "di ulteriori trenta" (n. 2) e "di ulteriori venti" (n. 3). "Ulteriori" significa che l� devi conteggiare partendo da quello precedente... e se quello precedente ti scade di domenica, slitta ex art. 155, 4� co., c.p.c., al primo giorno seguente non festivo, una volta individuato quest'ultimo riprendi a conteggiare gli "ulteriori" trenta.. e poi gli "ulteriori" (ed ultimi) venti.
Chiaro?
Il 23/04/2013 20:22, giuseppe scognamiglio ha scritto:
A me scusate ma non risultava cos�: a me risulta che ognuno dei tre termini pu� essere prorogato se uno dei tre cade la domenica, ma questo non comporta che anche gli altri successivi cambino essendo appunto termini tassativi nella loro natura. Possiamo approfondire per favore?
Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
From: ma...@meneghello.net
Date: Tue, 23 Apr 2013 20:19:13 +0200
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Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un�eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardivit� del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: � 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell�art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.
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Collega,
Io ti posso dire che dalle mie parti l’interpretazione seguita è che se un termine da computare in avanti scade di sabato o domenica viene prorogato al lunedì ed i termini successivi vengono ricalcolati sulla scadenza prorogata.
Per i termini a ritroso invece, se un termine cade di domenica o sabato esso viene anticipato al venerdì.
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di giuseppe scognamiglio
Inviato: mercoledì 24 aprile 2013 10.50
A: legalit; cirosa...@gmail.com
Oggetto: RE: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
mi unisco al coro di “NO!” alla tesi Scognamiglio, di cui apprezzo la tenacia.
Se l’interpretazione corretta fosse come dici tu, avremmo una conseguenza anomala nella sospensione del termine feriale estivo (anche qui c’è uno slittamento del termine); prova ad applicare la tua interpretazione nella pausa estiva, e ti accorgi che avrebbe un effetto devastante, perché potresti avere 2 termini ravvicinatissimi
enrico gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di giuseppe scognamiglio
Inviato: mercoledì 24 aprile 2013 11:04
A: legalit; cirosa...@gmail.com
Oggetto: RE: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
Ripeto il mio ragionamento: per me gli ulteriori 30 gg decorrono dalla scadenza naturale e perentoria del primo termine sia esso cadente la domenica o in qualsiasi ulteriore giorno.....se cede la domenica quello che viene permesso è la possibilità per la parte di depositare gli atti scadenti in quel giorno (nel nostro caso la domenica) nel primo giorno lavorativo utile, ma ciò non toglie che il termine scade in quel preciso giorno (la domenica) e da quel giorno e da quel termine comincia a decorrere il secondo termine. Che ne pensi(ate)?
Non la puoi impugnare poichè non vi è giudice superiore che la possa esaminare.
Mi sembra che la valutazione del giudice sia giusta , leggendo l'art 183 cpc.
La norma parla di termine di "ulteriori" 30 giorni quindi senza ombra di dubbio si calcola dal lunedì e non dalal domenica.
Ciao
Pietro
----Messaggio originale----
Da: gius...@hotmail.com
Data: 23/04/2013 19.37
A: "legalit"<leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un’eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardività del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: … 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell’art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.
Domanda: possibile impugnare l’ordinanza de quo sul punto? E intendo sia nel merito che sul come impugnare l’ordinanza?
A L L U C I N A N T E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di giuseppe scognamiglio
Inviato: mercoledì 24 aprile 2013 10.50
A: legalit; cirosa...@gmail.com
Oggetto: RE: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.