Termini art. 183 c.p.c.

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giuseppe scognamiglio

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Apr 23, 2013, 1:37:17 PM4/23/13
to legalit

Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un’eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardività del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: … 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell’art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.

Domanda: possibile impugnare l’ordinanza de quo sul punto? E intendo sia nel merito che sul come impugnare l’ordinanza?

Giovanni Borney

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Apr 23, 2013, 2:02:55 PM4/23/13
to leg...@googlegroups.com
Guarda che sul punto tardività la tua controparte ha ragione!

Avv. Giovanni Borney
Loc. grande Charrière 46
11020 Saint Christophe (Ao)
Tel 016532651 fax 06532463

Inviato da iPad

Il giorno 23/apr/2013, alle ore 19:37, giuseppe scognamiglio <gius...@hotmail.com> ha scritto:

Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un’eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardività del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: … 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell’art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.

Domanda: possibile impugnare l’ordinanza de quo sul punto? E intendo sia nel merito che sul come impugnare l’ordinanza?

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giuseppe scognamiglio

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Apr 23, 2013, 2:04:34 PM4/23/13
to legalit
per favore hai riferimenti da fornirmi in merito???


Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
From: giovann...@gmail.com
Date: Tue, 23 Apr 2013 20:02:55 +0200
To: leg...@googlegroups.com

Valeria Lai

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Apr 23, 2013, 2:18:40 PM4/23/13
to leg...@googlegroups.com
Anche qui a Cagliari l'interpretazione riguardo alla norma sulla decorrenza dei termini ᅵ quella data dal tuo giudice; ciᅵ per evitare di privare l'interessato dell'intero termine previsto dalla legge.
V. Lai

Il 23/04/2013 19:37, giuseppe scognamiglio ha scritto:

Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un’eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardivitᅵ del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: … 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell’art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.

Domanda: possibile impugnare l’ordinanza de quo sul punto? E intendo sia nel merito che sul come impugnare l’ordinanza?

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Marco Meneghello

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Apr 23, 2013, 2:19:13 PM4/23/13
to leg...@googlegroups.com
Se il termine cade di domenica, passa a lunedì, e da lunedì si comincia a calcolare il termine successivo, che io sappia. 

-- 
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova

Il giorno 23/apr/2013, alle ore 19:37, giuseppe scognamiglio <gius...@hotmail.com> ha scritto:

Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un’eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardività del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: … 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell’art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.

Domanda: possibile impugnare l’ordinanza de quo sul punto? E intendo sia nel merito che sul come impugnare l’ordinanza?

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giuseppe scognamiglio

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Apr 23, 2013, 2:22:46 PM4/23/13
to legalit
A me scusate ma non risultava così: a me risulta che ognuno dei tre termini può essere prorogato se uno dei tre cade la domenica, ma questo non comporta che anche gli altri successivi cambino essendo appunto termini tassativi nella loro natura. Possiamo approfondire per favore?


Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
From: ma...@meneghello.net
Date: Tue, 23 Apr 2013 20:19:13 +0200
To: leg...@googlegroups.com

Samuele Fazzolari

unread,
Apr 23, 2013, 2:36:59 PM4/23/13
to leg...@googlegroups.com
E ti risulta male.
Approfondiamo pure spiegando che i termini sono intervallati di "tot" in "tot" conteggiandoli in sequenza: 30 + 30 + 20 ci dice in sintesi il richiamo all'art. 183, 6� comma, c.p.c., l� dove si legge che il giudice concede i vari termini "di ulteriori trenta" (n. 1), "di ulteriori trenta" (n. 2) e "di ulteriori venti" (n. 3). "Ulteriori" significa che l� devi conteggiare partendo da quello precedente... e se quello precedente ti scade di domenica, slitta ex art. 155, 4� co., c.p.c., al primo giorno seguente non festivo, una volta individuato quest'ultimo riprendi a conteggiare gli "ulteriori" trenta.. e poi gli "ulteriori" (ed ultimi) venti.
Chiaro?



Il 23/04/2013 20:22, giuseppe scognamiglio ha scritto:
A me scusate ma non risultava cos�: a me risulta che ognuno dei tre termini pu� essere prorogato se uno dei tre cade la domenica, ma questo non comporta che anche gli altri successivi cambino essendo appunto termini tassativi nella loro natura. Possiamo approfondire per favore?


Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
From: ma...@meneghello.net
Date: Tue, 23 Apr 2013 20:19:13 +0200
To: leg...@googlegroups.com

Se il termine cade di domenica, passa a luned�, e da luned� si comincia a calcolare il termine successivo, che io sappia.�

--�
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova
Tel. +39 049 875 0723 - Fax +39 049 875 2122

Il giorno 23/apr/2013, alle ore 19:37, giuseppe scognamiglio <gius...@hotmail.com> ha scritto:

Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un�eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardivit� del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: � 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell�art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.

Domanda: possibile impugnare l�ordinanza de quo sul punto? E intendo sia nel merito che sul come impugnare l�ordinanza?


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Dott. Samuele Fazzolari
Praticante legale - Bologna

sam...@fazzolari.it


Studio Legale Eccellente

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Apr 23, 2013, 2:41:05 PM4/23/13
to leg...@googlegroups.com
Personalmente condivido questa tesi, ma prudenzialmente applico l'altra
-- 
Cordialita'
Salvatore Eccellente

Avv. Salvatore Eccellente
Studio Legale Eccellente
via della Costituente n. 113
71017 Torremaggiore (FG)
tel / fax: 0882.392744
mobile: 329.2941084
e-mail: avvo...@eccellente.net
P.E.C.: eccel...@pec.it

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Marco Meneghello

unread,
Apr 23, 2013, 2:42:33 PM4/23/13
to leg...@googlegroups.com

Il giorno 23/apr/2013, alle ore 20:22, giuseppe scognamiglio <gius...@hotmail.com> ha scritto:

A me scusate ma non risultava così: a me risulta che ognuno dei tre termini può essere prorogato se uno dei tre cade la domenica, ma questo non comporta che anche gli altri successivi cambino essendo appunto termini tassativi nella loro natura. Possiamo approfondire per favore?

Cass. civ. Sez. I, 05-06-2006, n. 13201

«La disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. e, in particolare, la previsione del quarto comma di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il giorno di scadenza è festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369 c.p.c., comma 1, per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, dies a quo per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, con la conseguenza che l'ulteriore termine di venti giorni previsto dal successivo art. 370 c.p.c., comma 1, per la notifica del ricorso e del ricorso l'incidentale decorre dal giorno seguente non festivo al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine finale per il deposito del ricorso per Cassazione»

MM

Samuele Fazzolari

unread,
Apr 23, 2013, 2:43:47 PM4/23/13
to leg...@googlegroups.com
Se fossimo su Facebook, cliccherei "mi piace".
Ad ogni modo, un utilissimo apporto alla discussione, grazie Marco.
Buona serata a tutti

Samuele
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giuseppe scognamiglio

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Apr 24, 2013, 4:25:32 AM4/24/13
to legalit, leg...@fazzolari.it
Ritengo che in proposito sia molto importante stabilire la natura dei termini suddetti...se come credo trattasi di termini perentori io penso questo: il primo termine se scade il giorno 10 del mese x e questo giorno è la domenica per me resta comunque il termine questo, salvo che alla parte è data possibilità di recarsi presso l'ufficio competente per il deposito materiale il giorno dopo dal momento che la domenica lo troverebbe chiuso....quindi pur seguendo il ragionamento din cui sotto a me pare che il secondo termine di 30 gg. comincerà a decorrere da quel 10 del mese x a prescindere che sia domenica o lunedì....chiaro????


Date: Tue, 23 Apr 2013 20:36:59 +0200
From: leg...@fazzolari.it
To: leg...@googlegroups.com

Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.

E ti risulta male.
Approfondiamo pure spiegando che i termini sono intervallati di "tot" in "tot" conteggiandoli in sequenza: 30 + 30 + 20 ci dice in sintesi il richiamo all'art. 183, 6° comma, c.p.c., lì dove si legge che il giudice concede i vari termini "di ulteriori trenta" (n. 1), "di ulteriori trenta" (n. 2) e "di ulteriori venti" (n. 3). "Ulteriori" significa che lì devi conteggiare partendo da quello precedente... e se quello precedente ti scade di domenica, slitta ex art. 155, 4° co., c.p.c., al primo giorno seguente non festivo, una volta individuato quest'ultimo riprendi a conteggiare gli "ulteriori" trenta.. e poi gli "ulteriori" (ed ultimi) venti.

Chiaro?



Il 23/04/2013 20:22, giuseppe scognamiglio ha scritto:
A me scusate ma non risultava così: a me risulta che ognuno dei tre termini può essere prorogato se uno dei tre cade la domenica, ma questo non comporta che anche gli altri successivi cambino essendo appunto termini tassativi nella loro natura. Possiamo approfondire per favore?


Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
From: ma...@meneghello.net
Date: Tue, 23 Apr 2013 20:19:13 +0200
To: leg...@googlegroups.com

Se il termine cade di domenica, passa a lunedì, e da lunedì si comincia a calcolare il termine successivo, che io sappia. 

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Avv. Marco Meneghello
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Il giorno 23/apr/2013, alle ore 19:37, giuseppe scognamiglio <gius...@hotmail.com> ha scritto:

Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un’eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardività del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: … 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell’art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.

Domanda: possibile impugnare l’ordinanza de quo sul punto? E intendo sia nel merito che sul come impugnare l’ordinanza?


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Dott. Samuele Fazzolari
Praticante legale - Bologna

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Ciro Salmieri

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Apr 24, 2013, 4:39:22 AM4/24/13
to leg...@googlegroups.com
Scusa Giuseppe ma la norma è chiara in quanto ciascuno dei tre numeri del 6° comma parla di "ulteriori X giorni" per cui se il primo termine viene spostato perché scadente in un giorno festivo lo stesso accade per gli "ulteriori". 
Studio Legale
Via G. B. Amendola, 91 - 84129 Salerno (SA)
Tel/Fax 0892961734 - Cell. 3496146007

giuseppe scognamiglio

unread,
Apr 24, 2013, 4:50:23 AM4/24/13
to legalit, cirosa...@gmail.com
Ripeto il mio ragionamento: per me gli ulteriori 30 gg decorrono dalla scadenza naturale e perentoria del primo termine sia esso cadente la domenica o in qualsiasi ulteriore giorno.....se cede la domenica quello che viene permesso è la possibilità per la parte di depositare gli atti scadenti in quel giorno (nel nostro caso la domenica) nel primo giorno lavorativo utile, ma ciò non toglie che il termine scade in quel preciso giorno (la domenica) e da quel giorno e da quel termine comincia a decorrere il secondo termine. Che ne pensi(ate)?


Date: Wed, 24 Apr 2013 10:39:22 +0200

Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.

Ciro Salmieri

unread,
Apr 24, 2013, 4:59:25 AM4/24/13
to leg...@googlegroups.com
Penso che sia una tesi che cozza col dato testuale della norma oltre che con la ratio della stessa. Poi tutto può essere oggetto di interpretazione, secondo alcuni.

giuseppe scognamiglio

unread,
Apr 24, 2013, 5:03:33 AM4/24/13
to legalit, cirosa...@gmail.com
è proprio per questo, non per la presunzione che la mia tesi fosse quella giusta, che chiedevo qualche riferimento testuale (sentenza, dottrina etccc su caso simile)!


Date: Wed, 24 Apr 2013 10:59:25 +0200

Samuele Fazzolari

unread,
Apr 24, 2013, 5:03:45 AM4/24/13
to leg...@googlegroups.com
Non mi convinci.
Guarda che il legislatore parla chiaro: non � un "favore" quello di dar la possibilit� di recarsi presso l'ufficio per il deposito materiale come dici Tu.
L'art. 155 c.p.c. parla espressamente di "scadenza prorogata di diritto al primo giorno", per cui tutto si riflette a cascata sulle scadenze successive, facendo slittare gli ulteriori termini.
Chiaro cos�?


Il 24/04/2013 10:50, giuseppe scognamiglio ha scritto:
Ripeto il mio ragionamento: per me gli ulteriori 30 gg decorrono dalla scadenza naturale e perentoria del primo termine sia esso cadente la domenica o in qualsiasi ulteriore giorno.....se cede la domenica quello che viene permesso � la possibilit� per la parte di depositare gli atti scadenti in quel giorno (nel nostro caso la domenica) nel primo giorno lavorativo utile, ma ci� non toglie che il termine scade in quel preciso giorno (la domenica) e da quel giorno e da quel termine comincia a decorrere il secondo termine. Che ne pensi(ate)?


Date: Wed, 24 Apr 2013 10:39:22 +0200
Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
From: cirosa...@gmail.com
To: leg...@googlegroups.com

Scusa Giuseppe ma la norma � chiara in quanto ciascuno dei tre numeri del 6� comma parla di "ulteriori X giorni" per cui se il primo termine viene spostato perch� scadente in un giorno festivo lo stesso accade per gli "ulteriori".�


Il giorno 24 aprile 2013 10:25, giuseppe scognamiglio <gius...@hotmail.com> ha scritto:
Ritengo che in proposito sia molto importante stabilire la natura dei termini suddetti...se come credo trattasi di termini perentori io penso questo: il primo termine se scade il giorno 10 del mese x e questo giorno � la domenica per me resta comunque il termine questo, salvo che alla parte � data possibilit� di recarsi presso l'ufficio competente per il deposito materiale il giorno dopo dal momento che la domenica lo troverebbe chiuso....quindi pur seguendo il ragionamento din cui sotto a me pare che il secondo termine di 30 gg. comincer� a decorrere da quel 10 del mese x a prescindere che sia domenica o luned�....chiaro????


Date: Tue, 23 Apr 2013 20:36:59 +0200
From: leg...@fazzolari.it
To: leg...@googlegroups.com

Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.

E ti risulta male.
Approfondiamo pure spiegando che i termini sono intervallati di "tot" in "tot" conteggiandoli in sequenza: 30 + 30 + 20 ci dice in sintesi il richiamo all'art. 183, 6� comma, c.p.c., l� dove si legge che il giudice concede i vari termini "di ulteriori trenta" (n. 1), "di ulteriori trenta" (n. 2) e "di ulteriori venti" (n. 3). "Ulteriori" significa che l� devi conteggiare partendo da quello precedente... e se quello precedente ti scade di domenica, slitta ex art. 155, 4� co., c.p.c., al primo giorno seguente non festivo, una volta individuato quest'ultimo riprendi a conteggiare gli "ulteriori" trenta.. e poi gli "ulteriori" (ed ultimi) venti.

Chiaro?



Il 23/04/2013 20:22, giuseppe scognamiglio ha scritto:
A me scusate ma non risultava cos�: a me risulta che ognuno dei tre termini pu� essere prorogato se uno dei tre cade la domenica, ma questo non comporta che anche gli altri successivi cambino essendo appunto termini tassativi nella loro natura. Possiamo approfondire per favore?


Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
From: ma...@meneghello.net
Date: Tue, 23 Apr 2013 20:19:13 +0200
To: leg...@googlegroups.com

Se il termine cade di domenica, passa a luned�, e da luned� si comincia a calcolare il termine successivo, che io sappia.�

--�
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova

Il giorno 23/apr/2013, alle ore 19:37, giuseppe scognamiglio <gius...@hotmail.com> ha scritto:

Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un�eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardivit� del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: � 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell�art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.
Domanda: possibile impugnare l�ordinanza de quo sul punto? E intendo sia nel merito che sul come impugnare l�ordinanza?

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Vittorio Ciarrocca

unread,
Apr 24, 2013, 5:05:21 AM4/24/13
to leg...@googlegroups.com

Collega,

Io ti posso dire che dalle mie parti l’interpretazione seguita  è che se un termine da computare in avanti scade di sabato o domenica viene prorogato al lunedì ed i termini successivi vengono ricalcolati sulla scadenza prorogata.

Per i termini  a ritroso invece, se un termine cade di domenica o sabato esso viene anticipato al venerdì.

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di giuseppe scognamiglio
Inviato: mercoledì 24 aprile 2013 10.50
A: legalit; cirosa...@gmail.com
Oggetto: RE: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.

Enrico Gorini

unread,
Apr 24, 2013, 5:24:21 AM4/24/13
to leg...@googlegroups.com

mi unisco al coro di “NO!” alla tesi  Scognamiglio, di cui apprezzo la tenacia.

Se l’interpretazione corretta fosse come dici tu, avremmo una conseguenza anomala nella sospensione del termine feriale estivo (anche qui c’è uno slittamento del termine); prova ad applicare la tua interpretazione nella pausa estiva, e ti accorgi che avrebbe un effetto devastante, perché potresti avere 2 termini ravvicinatissimi

enrico gorini

 

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di giuseppe scognamiglio
Inviato: mercoledì 24 aprile 2013 11:04
A: legalit; cirosa...@gmail.com
Oggetto: RE: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.

giuseppe scognamiglio

unread,
Apr 24, 2013, 5:29:04 AM4/24/13
to legalit, leg...@fazzolari.it, cirosa...@gmail.com, enrico...@libero.it
In realtà io cercavo conferme o smentite testuali e se pure non mi pare esista una norma sul punto chiara, ho trovato giurisprudenza, purtroppo contraria alla mia tesi, ma che per onestà intellettuale riporto, in quanto può essere utile a tutti: http://www.legal-blog.it/sul-calcolo-dei-termini-ex-art-183-6-comma-c-p-c/
http://www.avvocatoandreani.it/documenti/?tt=cassazione-civile-sentenza-10741-del-03-11-1997
http://www.avvocatoandreani.it/documenti/?tt=cassazione-sentenza-13201-del-05-06-2006
Se per caso qualcuno di voi riesce a trovare qualcosa di contrario a questo e favorevole alla mia tesi vi prego di inviarmelo.
Grazie e buona giornata a tutti.


From: enrico...@libero.it
To: leg...@googlegroups.com
Subject: R: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.
Date: Wed, 24 Apr 2013 11:24:21 +0200

Marco Meneghello

unread,
Apr 24, 2013, 6:15:12 AM4/24/13
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 24/apr/2013, alle ore 10:50, giuseppe scognamiglio <gius...@hotmail.com> ha scritto:

Ripeto il mio ragionamento: per me gli ulteriori 30 gg decorrono dalla scadenza naturale e perentoria del primo termine sia esso cadente la domenica o in qualsiasi ulteriore giorno.....se cede la domenica quello che viene permesso è la possibilità per la parte di depositare gli atti scadenti in quel giorno (nel nostro caso la domenica) nel primo giorno lavorativo utile, ma ciò non toglie che il termine scade in quel preciso giorno (la domenica) e da quel giorno e da quel termine comincia a decorrere il secondo termine. Che ne pensi(ate)?

Il termine o è scaduto o non è scaduto. Il codice parla di "proroga" del termine, significa che il termine invece di scadere nel giorno festivo, scade successivamente.

La scadenza "naturale e perentoria" del primo termine, alla luce dell'art. 155 è il lunedì, non la domenica.
-- 
Avv. Marco Meneghello

Avv. Edoardo Patini

unread,
Apr 24, 2013, 6:27:25 AM4/24/13
to leg...@googlegroups.com
Mi sembra di ricordare che ci sia uno slittamento dei termini collegati, allorquando uno dei termini precedenti scada in un giorno festivo
 
E.
Sent: Wednesday, April 24, 2013 12:15 PM
Subject: Re: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.

Avv. Pietro Lavezzari

unread,
Apr 24, 2013, 7:59:17 AM4/24/13
to leg...@googlegroups.com

Non la puoi impugnare poichè non vi è giudice superiore che la possa esaminare.

Mi sembra che la valutazione del giudice sia giusta , leggendo l'art 183 cpc.

La norma parla di termine di "ulteriori" 30 giorni quindi senza ombra di dubbio si calcola dal lunedì e non dalal domenica.

Ciao

Pietro


----Messaggio originale----
Da: gius...@hotmail.com
Data: 23/04/2013 19.37
A: "legalit"<leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.


Ecco la questione: dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice deposita ordinanza fuori udienza con la quale: ammette alcune prove, non ne ammette altre; respinge un’eccezione preliminare in base alla quale eccepivo la tardività del deposito della seconda memoria istruttoria di controparte rispetto al termine da me ritenuto tassativo (Art. 183 c.p.c., VI co.: … 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali). Controparte rispondeva che la detta memoria veniva depositata un giorno dopo la naturale scadenza in quanto il precedente termine (quello di cui al punto 1) del VI co. dell’art. 183 c.p.c. era stato prorogato ex lege in quanto scadente nella giornata della domenica. Il Giudice accoglie questa tesi e respoinege la mia eccezione, che significava ovviamente decadenza dalle prove richieste da controparte.

Domanda: possibile impugnare l’ordinanza de quo sul punto? E intendo sia nel merito che sul come impugnare l’ordinanza?


Avv. Gabriele Orlando

unread,
Apr 24, 2013, 8:54:16 AM4/24/13
to leg...@googlegroups.com
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ti è contraria. 
Ad ogni modo, se il giudice è monocratico e non collegiale, l'ordinanza non è impugnabile.
Al limite vedi come va il giudizio ed eventualmente proponi il mezzo di gravame, specie se cambia l'orientamento di legittimità.

Cordiali saluti,
Avv. Gabriele Orlando

avv. alberto balestri

unread,
Apr 25, 2013, 8:50:24 AM4/25/13
to leg...@googlegroups.com

A L L U C I N A N T E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di giuseppe scognamiglio
Inviato: mercoledì 24 aprile 2013 10.50
A: legalit; cirosa...@gmail.com
Oggetto: RE: [legalit] Termini art. 183 c.p.c.

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