Art 5 comma 6 d. lgs. 28/2010:
"Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo."
Non mi chiedere cosa significa "per una sola volta..." :-0
Cordialità, AB
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Avv. Andrea Buti
Via del Babuino, 114 - Roma Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
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