Mancata corresponsione aggiornamento ISTAT del contributo al mantenimento

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Patrizia D'Arcangelo

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Jan 5, 2011, 8:49:49 AM1/5/11
to legalit
Ho una sentenza di separazione giudiziale dei coniugi con formula
esecutiva.
Attualmente è altresì pendente il giudizio di divorzio alla cui
udienza presidenziale sono state confermate le condizioni di cui alla
sentenza di separazione.
Il coniuge obbligato al mantenimento non ha mai corrisposto la
rivalutazione secondo gli indici ISTAT (peraltro espressamente
statuita nella sentenza di separazione) mentre ha sempre corrisposto
la somma "originaria"
Posso fare tranquillamente atto di precetto per mancata corresponsione
delle somme corrispondenti all’aggiornamento ISTAT del contributo al
mantenimento? Ovviamente, unitamente all’atto di precetto,
notificherei la sentenza di separazione munita di formula esecutiva.

Grazie per l'attenzione.
Avv. Patrizia D'Arcangelo
Foro di Bergamo

Gianni Cataldi

unread,
Jan 5, 2011, 9:21:33 AM1/5/11
to leg...@googlegroups.com
Se in sentenza è previsto l'aggiornamento automatico dell'assegno con
esenzione del beneficiario dal richiederne annualmente l'adeguamento, direi
che puoi farlo.
In mancanza, la tua cliente avrebbe dovuto richiedere annualmente
l'aggiornamento con contestuale tua impossibilità dal richiedere le somme
rivenienti dagli aggiornamenti ormai scaduti.
Tuttavia, il fatto di non averli mai richiesti non ti impedisce di
attualizzare l'importo ad oggi chiedendo, quindi, in un sol colpo, l'aumento
di tutti questi anni.
In buona sostanza, gli aumenti dei precedenti anni sarebbero persi.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Patrizia D'Arcangelo
Inviato: mercoledì 5 gennaio 2011 14:50
A: legalit
Oggetto: [legalit] Mancata corresponsione aggiornamento ISTAT del contributo
al mantenimento

Ho una sentenza di separazione giudiziale dei coniugi con formula
esecutiva.
Attualmente è altresì pendente il giudizio di divorzio alla cui
udienza presidenziale sono state confermate le condizioni di cui alla
sentenza di separazione.
Il coniuge obbligato al mantenimento non ha mai corrisposto la
rivalutazione secondo gli indici ISTAT (peraltro espressamente
statuita nella sentenza di separazione) mentre ha sempre corrisposto
la somma "originaria"
Posso fare tranquillamente atto di precetto per mancata corresponsione
delle somme corrispondenti all’aggiornamento ISTAT del contributo al
mantenimento? Ovviamente, unitamente all’atto di precetto,
notificherei la sentenza di separazione munita di formula esecutiva.

Grazie per l'attenzione.
Avv. Patrizia D'Arcangelo
Foro di Bergamo

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

Patrizia D'Arcangelo

unread,
Jan 5, 2011, 9:28:05 AM1/5/11
to legalit
Grazie, risposta assolutamente esauriente.
Procedo senza indugio con l'atto di precetto.
Patrizia D'Arcangelo

Tiziano Solignani

unread,
Jan 5, 2011, 1:11:51 PM1/5/11
to leg...@googlegroups.com
Attenzione che se il presidente ha riscritto le condizioni pur confermandole nel contenuto il titolo esecutivo adesso sono i suoi provvedimenti presidenziali, ti consiglio di valutare bene la questione visto che devi notificare il titolo esecutivo per fare l'esecuzione e se non notifichi il titolo giusto rischi una opposizione molto antipatica.

tiziano solignani, da iPad
http://tsolignani.solignani.it

= il mio libro ~ http://fenice.solignani.it

Patrizia D'Arcangelo

unread,
Jan 5, 2011, 3:10:23 PM1/5/11
to legalit
Dici Tiziano?
Infatti questo è un dubbio che mi perseguita...mannaggia!



On 5 Gen, 19:11, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
> Attenzione che se il presidente ha riscritto le condizioni pur confermandole nel contenuto il titolo esecutivo adesso sono i suoi provvedimenti presidenziali, ti consiglio di valutare bene la questione visto che devi notificare il titolo esecutivo per fare l'esecuzione e se non notifichi il titolo giusto rischi una opposizione molto antipatica.
>
> tiziano solignani, da iPadhttp://tsolignani.solignani.it
>
> = il mio libro ~http://fenice.solignani.it

Tiziano Solignani

unread,
Jan 5, 2011, 6:05:59 PM1/5/11
to leg...@googlegroups.com
Al massimo notificali entrambi che ti frega...

tiziano solignani, da iPad
http://tsolignani.solignani.it

= il mio libro ~ http://fenice.solignani.it

Patrizia D'Arcangelo

unread,
Jan 6, 2011, 4:34:59 AM1/6/11
to legalit
Effettivamente potrei fare così: li notifico tutti e due e li cito
entrambi nel precetto.
Grazie del suggerimento!

On 6 Gen, 00:05, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
> Al massimo notificali entrambi che ti frega...
>
> tiziano solignani, da iPadhttp://tsolignani.solignani.it
>
> = il mio libro ~http://fenice.solignani.it

Pietro

unread,
Jan 6, 2011, 12:00:53 PM1/6/11
to legalit
Il titolo esecutivo è costituito sempre dalla sentenza di separazione
sinchè le statuizioni ivi contenute non vengono modificate da un
provvedimento successivo. Solo dai atto nel precetto che è pendente il
giudizio di divorzio e che all'udienza presidenziale le condizioni
sono rimaste le medesime. Se comunque ti resta il dubbio concordo sul
fatto che puoi notificare anche il verbale dell'udienza presidenziale,
sempre valido il brocardo melium est abundare..
La rivalutazione dell'assegno è dovuta senza preventiva richiesta per
cui puoi precettare anche gli importi rivalutati non corrisposti. Il
limite è solo quello della prescrizione.
Piccolo suggerimento: se il coniuge inadempiente è stipendiato puoi
risparmiarti serie infinite di precetti, vedi l'art. 156 comma 6, cpc

Buon lavoro!

On 6 Gen, 10:34, "Patrizia D'Arcangelo"
> > > Infatti questo è un dubbio che mi perseguita...mannaggia!- Nascondi testo citato
>
> - Mostra testo citato -

Pietro

unread,
Jan 6, 2011, 12:09:21 PM1/6/11
to legalit
per l'esattezza.... come ha scritto Tiziano se il presidente ha
riportato per esteso le condizioni della separazione non limitandosi a
scrivere "si confermano le condizioni di cui alla sentenza di
separazione" il titolo esecutivo è costituito dal nuovo provvdimento
presidenziale.
Ciao.
> > - Mostra testo citato -- Nascondi testo citato

Alessandro Pedone

unread,
Jan 7, 2011, 2:48:16 AM1/7/11
to leg...@googlegroups.com
Esatto,
io notifico, per sicurezza, separazione e eventuali modifiche ...
tanto le copie sono esenti, una in più non guasta.

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo
Tel. / Fax +39.035.244201 - Fax +39.178.224.2467
@: in...@alpedone.net
PEC: in...@pec.alpedone.net
web: www.alpedone.net

Patrizia D'Arcangelo

unread,
Jan 7, 2011, 8:43:49 AM1/7/11
to legalit

Cari Colleghi,
per maggiore sicurezza provvederò alla notifica di entrambi i titoli.
Grazie,Patrizia D'Arcangelo


On 6 Gen, 18:00, Pietro <pietro.g...@tin.it> wrote:

Tiziano Solignani

unread,
Jan 7, 2011, 9:45:57 AM1/7/11
to leg...@googlegroups.com
E noi ti baciamo.
--
cordialmente,

tiziano solignani, da Mac

~ book, ebook 


2011/1/7 Patrizia D'Arcangelo <studiolegal...@gmail.com>
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