separazione con cessione immobile

2,801 views
Skip to first unread message

ramarini

unread,
Sep 18, 2010, 7:16:15 AM9/18/10
to legalit
Mi trovo a redigere un ricorso per separazione consensuale con
trasferimento di quota di immobile da marito a moglie e mi sono
arenata sulla parte relativa al pagamento. Finora mi sono sempre
occupata del problema a livello teorico, ma all'atto pratico è sempre
diverso.Alla luce dell' art. 35 D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv.
nella legge 4 agosto 2006, n. 248 ("All'atto della cessione
dell'immobile, anche se assoggettato ad Iva, le parti hanno l'obbligo
di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del
corrispettivo") mi chiedo: in questo caso, quale è l'atto di cessione?
la disciplina vigente mi obbliga a inserire già nel ricorso il prezzo
e le modalità di pagamento o queste vanno inserite nel verbale di
udienza? Del resto, il pagamento avverrà in parte con accollo della
quota di mutuo, in parte con assegno circolare e in parte con
l'intestazione di titoli, per cui all'atto della redazione del ricorso
non ho ancora documenti bancari o assegni da descrivere, ma solo
modalità generiche da indicare. Posso sorvolare sul punto, e rimandare
i dettagli al momento dell'udienza presidenziale? Voi come vi
regolate? Qualcuno ha una formuletta da suggerirmi? O almeno un
consiglio? Magari proprio Tiziano, vista l'imminente uscita del suo
libro? (A proposito, congratulazioni e in bocca al lupo!) Nei
formulari (almeno in quelli a mia disposizione) le clausole sui
trasferimenti immobiliari vengono sistematicamente ignorate!
Inoltre, devo insierire nel ricorso la richesta di agevolazioni prima
casa con relative dichiarazione? O anche questa si può fare in un
momento successivo?
Grazie!

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 18, 2010, 3:47:42 PM9/18/10
to legalit
Onestamente ti sconsiglio caldamente le "formulette".
Quello che vai a redigere costituisce un atto che dovrai poi far
trascrivere al Conservatore e che deve contenere tutti gli elementi
necessari a perfezionare il trasferimento dell'immobile. Come se fosse
un atto notarile.
Naturalmente la fatica sarà compensata dai benefici fiscali che
avranno i tuoi clienti, soprattutto per le eventuali disposizioni in
favore dei figli (che godono di varie esenzioni).

Andrea BULGARELLI

unread,
Sep 19, 2010, 2:31:16 AM9/19/10
to leg...@googlegroups.com, ramarini
On 18/09/10 13.16, ramarini wrote:
> Mi trovo a redigere un ricorso per separazione consensuale con
> trasferimento di quota di immobile da marito a moglie e mi sono
> arenata sulla parte relativa al pagamento. Finora mi sono sempre
> occupata del problema a livello teorico, ma all'atto pratico � sempre

> diverso.Alla luce dell' art. 35 D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv.
> nella legge 4 agosto 2006, n. 248 ("All'atto della cessione
> dell'immobile, anche se assoggettato ad Iva, le parti hanno l'obbligo
> di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�
> recante l'indicazione analitica delle modalit� di pagamento del
> corrispettivo") mi chiedo: in questo caso, quale � l'atto di cessione?
> la disciplina vigente mi obbliga a inserire gi� nel ricorso il prezzo
> e le modalit� di pagamento o queste vanno inserite nel verbale di
> udienza? Del resto, il pagamento avverr� in parte con accollo della

> quota di mutuo, in parte con assegno circolare e in parte con
> l'intestazione di titoli, per cui all'atto della redazione del ricorso
> non ho ancora documenti bancari o assegni da descrivere, ma solo
> modalit� generiche da indicare. Posso sorvolare sul punto, e rimandare

> i dettagli al momento dell'udienza presidenziale? Voi come vi
> regolate? Qualcuno ha una formuletta da suggerirmi? O almeno un
> consiglio? Magari proprio Tiziano, vista l'imminente uscita del suo
> libro? (A proposito, congratulazioni e in bocca al lupo!) Nei
> formulari (almeno in quelli a mia disposizione) le clausole sui
> trasferimenti immobiliari vengono sistematicamente ignorate!
> Inoltre, devo insierire nel ricorso la richesta di agevolazioni prima
> casa con relative dichiarazione? O anche questa si pu� fare in un
> momento successivo?
> Grazie!
>
> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
>
>
>
Io penso che tu possa rinviare al momento del verbale di udienza nel
quale le condizioni sono di solito ritrasfuse ma nel quale penso possano
anche essere modificate.

Andrea BULGARELLI

unread,
Sep 19, 2010, 4:42:54 AM9/19/10
to leg...@googlegroups.com, ramarini
On 18/09/10 13.16, ramarini wrote:
> Mi trovo a redigere un ricorso per separazione consensuale con
> trasferimento di quota di immobile da marito a moglie e mi sono
> arenata sulla parte relativa al pagamento. Finora mi sono sempre
> occupata del problema a livello teorico, ma all'atto pratico � sempre

> diverso.Alla luce dell' art. 35 D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv.
> nella legge 4 agosto 2006, n. 248 ("All'atto della cessione
> dell'immobile, anche se assoggettato ad Iva, le parti hanno l'obbligo
> di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�
> recante l'indicazione analitica delle modalit� di pagamento del
> corrispettivo") mi chiedo: in questo caso, quale � l'atto di cessione?
> la disciplina vigente mi obbliga a inserire gi� nel ricorso il prezzo
> e le modalit� di pagamento o queste vanno inserite nel verbale di
> udienza? Del resto, il pagamento avverr� in parte con accollo della

> quota di mutuo, in parte con assegno circolare e in parte con
> l'intestazione di titoli, per cui all'atto della redazione del ricorso
> non ho ancora documenti bancari o assegni da descrivere, ma solo
> modalit� generiche da indicare. Posso sorvolare sul punto, e rimandare

> i dettagli al momento dell'udienza presidenziale? Voi come vi
> regolate? Qualcuno ha una formuletta da suggerirmi? O almeno un
> consiglio? Magari proprio Tiziano, vista l'imminente uscita del suo
> libro? (A proposito, congratulazioni e in bocca al lupo!) Nei
> formulari (almeno in quelli a mia disposizione) le clausole sui
> trasferimenti immobiliari vengono sistematicamente ignorate!
> Inoltre, devo insierire nel ricorso la richesta di agevolazioni prima
> casa con relative dichiarazione? O anche questa si pu� fare in un
> momento successivo?
> Grazie!
>

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
>
>
>
in ogni caso poi tecnicamente non c'� un prezzo in tali fattispecie.....

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 19, 2010, 6:56:33 AM9/19/10
to legalit
> Io penso che tu possa rinviare al momento del verbale di udienza nel
> quale le condizioni sono di solito ritrasfuse ma nel quale penso possano
> anche essere modificate.

In questo modo però c'è il rischio di avere in mano un atto quasi
inutile perché non trascrivibile e, dunque, opponibile soltanto dalle
parti fra loro.

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 19, 2010, 6:58:50 AM9/19/10
to legalit
> in ogni caso poi tecnicamente non c' un prezzo in tali fattispecie.....

C'è il valore catastale e quello di mercato, nonché tutta una serie di
criteri e coefficienti matematici per il calcolo relativo sia
all'intero bene, sia ad una quota.
Ed è meglio essere precisi con l'Agenzia delle Entrate "in ascolto".

Andrea BULGARELLI

unread,
Sep 19, 2010, 7:02:50 AM9/19/10
to leg...@googlegroups.com
On 19/09/10 12.56, Avv. Gabriele Orlando wrote:
>> Io penso che tu possa rinviare al momento del verbale di udienza nel
>> quale le condizioni sono di solito ritrasfuse ma nel quale penso possano
>> anche essere modificate.
>>
> In questo modo per� c'� il rischio di avere in mano un atto quasi
> inutile perch� non trascrivibile e, dunque, opponibile soltanto dalle
> parti fra loro.
>

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
>
>
>
perch�?
si trascrive il decreto che omologa le condizioni riportate a verbale.

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 19, 2010, 8:27:58 AM9/19/10
to legalit
> perch ?
> si trascrive il decreto che omologa le condizioni riportate a verbale.

Perché il decreto semplicemente omologa il verbale per relationem.
Mentre il Conservatore deve rifiutare la trascrizione se non ha un
titolo ed una nota di trascrizione ad esso conforme dove siano
indicati non solo tutti i dati dei soggetti, ma anche i dati necessari
per individuare l'immobile, compresi quelli catastali.
Se capita un Conservatore attento che svolge correttamente il suo
mestiere non se ne fa niente.
Vale la pena rischiare e perdere la faccia (per non parlare della
responsabilità professionale) per non aver saputo scrivere un atto
come si deve?
Del resto redigere con precisione un atto costituisce una prestazione
tipica dell'avvocato, inoltre serve anche a tutelare le parti in caso
di controversie future.
Il lavoro e la professione non devono mai essere svolti "al ribasso",
ci sono regole dell'arte da rispettare severamente.
Altrimenti tanto vale aprire un ufficietto di disbrigo pratiche
automobilistiche.

Andrea BULGARELLI

unread,
Sep 19, 2010, 8:43:01 AM9/19/10
to leg...@googlegroups.com, Avv. Gabriele Orlando
On 19/09/10 14.27, Avv. Gabriele Orlando wrote:
>> perch ?
>> si trascrive il decreto che omologa le condizioni riportate a verbale.
>>
> Perch� il decreto semplicemente omologa il verbale per relationem.

> Mentre il Conservatore deve rifiutare la trascrizione se non ha un
> titolo ed una nota di trascrizione ad esso conforme dove siano
> indicati non solo tutti i dati dei soggetti, ma anche i dati necessari
> per individuare l'immobile, compresi quelli catastali.
> Se capita un Conservatore attento che svolge correttamente il suo
> mestiere non se ne fa niente.
> Vale la pena rischiare e perdere la faccia (per non parlare della
> responsabilit� professionale) per non aver saputo scrivere un atto

> come si deve?
> Del resto redigere con precisione un atto costituisce una prestazione
> tipica dell'avvocato, inoltre serve anche a tutelare le parti in caso
> di controversie future.
> Il lavoro e la professione non devono mai essere svolti "al ribasso",
> ci sono regole dell'arte da rispettare severamente.
> Altrimenti tanto vale aprire un ufficietto di disbrigo pratiche
> automobilistiche.
>
> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
>
>
>

La domanda della collega era se vi potevano essere delle differenze tra
contenuto del ricorso e quanto poi pattuito nel verbale omologato e la
mia personale risposta � stata s�.
Tutta la restante parte della tua risposta (dati dei soggetti e dati
catastali ecc...) non � stata chiesta e nessuno ha sollevato detto problema.
Non capisco nemmeno cosa c'entri l'agenzia delle entrate dato che i
trasferimenti immobiliari "causa familiae" sono esenti.
Non comprendo poi nemmeno tutto il tuo discorso sul livello della
professione che penso sia quantomeno decisamente "stonato"... per non
dire altro.


Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 19, 2010, 8:57:58 AM9/19/10
to legalit
> La domanda della collega era se vi potevano essere delle differenze tra
> contenuto del ricorso e quanto poi pattuito nel verbale omologato e la
> mia personale risposta stata s .
> Tutta la restante parte della tua risposta (dati dei soggetti e dati
> catastali ecc...) non stata chiesta e nessuno ha sollevato detto problema.
> Non capisco nemmeno cosa c'entri l'agenzia delle entrate dato che i
> trasferimenti immobiliari "causa familiae" sono esenti.
> Non comprendo poi nemmeno tutto il tuo discorso sul livello della
> professione che penso sia quantomeno decisamente "stonato"... per non
> dire altro.

Francamente per come l'ho letta io la domanda aveva ad oggetto il
*contenuto* del ricorso congiunto (rileggi: chiede se inserire le
clausole sulle modalità di pagamento e altre che solitamente - mutatis
mutandis - si devono inserire nel rogito notarile).
Ed io ho precisato che il ricorso con le condizioni costituisce l'atto
di trasferimento, richiedendo così tutte le cautele della redazione di
un contratto.
Perché a tutti gli effetti è un contratto.
E stai tranquillo che le Entrate, con la nuova giurisprudenza di
legittimità in materia di abuso del diritto e di simulazione che da
ampie facoltà di disconoscimento ai fini impositivi, se hanno qualcosa
da poter eccepire anche in linea teorica lo fanno.
Mi sfugge il senso dei tuoi interventi ma non il tono che ti invito a
moderare, dato che non mi sembra di aver rivolto parolacce a nessuno.

ramarini

unread,
Sep 19, 2010, 11:44:51 AM9/19/10
to legalit


Cari colleghi, cercherò di essere più chiara, visto che la discussione
ha preso, mio malgrado, una piega spiacevole.
Premetto 1) che la mia domanda era finalizzata a cercare un conforto
in chi si è trovato a redigere questo tipo di atti, tanto per capire
se mi sto ponendo dei problemi inutili (come a volte capita) o reali
2) che avendo lavorato fino a poco tempo fa presso uno studio notarile
(come praticante prima, e come consulente legale poi), finora avevo
sempre evitato di redigere le separazioni con cessioni di immobili,
dirottando i clienti presso il notaio. Ciò premesso, dati per scontati
tutti i contenuti della cessione (dati catastali, menzioni
urbanistiche e quant'altro), e proprio perchè conosco gli elementi
essenziali di un atto di trasferimento, nella redazione del ricorso
per separazione mi sono scontrata con un problema che il notaio non
ha: la mancanza di contestualità. Nell'atto notarile il trasferimento
ha luogo immediatamente, l'acquirente paga al momento della
sottoscrizione del rogito e il notaio può inserire nell'atto le
modalità di pagamento, registrare e trascrivere. Nel ricorso non è
così: si parla di una cessione (che nel nostro caso avviene ad un
determinato prezzo, in quanto non essendoci figli nè altre
problematiche, è l'unico aspetto da definire, mentre il valore
catastale servirebbe se si pagassero le imposte, cosa che qui non è
trattandosi di atto esente), ma il corrispettivo non verrà versato il
giorno della sottoscrizione del ricorso, bensì davanti al Presidente.
Ergo: quando scrivo il ricorso posso solo dire chi cede, chi accetta,
che cosa, a quale valore e come verrà pagato, ma non posso descrivere
i pagamenti. Il marito infatti porterà l'assegno all'udienza
presidenziale, così come la dichiarazione liberatoria della banca
inerente l'accollo, ma il trasferimento non sarà completato fino
all'omologa. Per questo chiedevo a chi ha avuto esperienze simili un
aiuto, eventualmente anche tramite una formula, che ovviamente mi
serviva come esempio, e non per un copia/incolla (se è questo che
Gabriele intende per lavorare "al ribasso". Francamente neppure io ho
ben compreso il richiamo a lavorare con coscienza e cognizione di
causa, mi limito a dire che chi si pone dubbi e li condivide lo sta
già facendo).
Quindi, cercando di essere più chiara: la domanda non è tanto se ci
possono essere differenze tra il contenuto del ricorso e il verbale
omologato, ma se la precisazione dei dettagli di pagamento (ed
eventualmente della richiesta di agevolazioni prima casa) possa essere
rinviata al momento dell'udienza presidenziale, tenuto conto che, a
mio avviso, il verbale, oltre ad essere un atto pubblico, se riporta i
dettagli dell'accordo di trasferimento, confluisce comunque
nell'oggetto dell'omologa.

On 19 Set, 14:57, "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g.orla...@gmail.com>
wrote:

Andrea BULGARELLI

unread,
Sep 19, 2010, 12:13:20 PM9/19/10
to leg...@googlegroups.com, ramarini
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it


  
Gentile collega, se fai versare un prezzo per il trasferimento dell'immobile si tratta di una vendita.
In tal caso la separazione non incide sulla causa del contratto.
Come vendita andrebbe pertanto tassata (non sarebbe quindi esente) e in teoria nemmeno forse dovrebbe essere inserita tra gli accordi della separazione trattandosi di un contratto di alienazione concluso solo in occasione della separazione.
Oltre a quello tributario il rischio è che il conservatore non trascriva affatto.
Meglio a tal punto che i coniugi vadano dal notaio per il rogito del bene e lascino nel loro ricorso congiunto ogni altra pattuizione causa familiae.




Mario Reiner

unread,
Sep 19, 2010, 2:35:42 PM9/19/10
to legalit
Sono d'accordo con il collega Bulgarelli.
Aggiungo che "nulla" vieta il mero trasferimento dell'immobile in
sede di condizioni di separazione/divorzio, specificando che la causa
del trasferimento è data dal regolamento datosi per la divisione dei
beni e scioglimento della comunione e/o in luogo mantenimento e una
scrittura privata, a parte, per il prezzo del trasferimento.

Mario Reiner
Trieste

On 19 Set, 18:13, Andrea BULGARELLI

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 19, 2010, 4:16:07 PM9/19/10
to legalit
> Ergo: quando scrivo il ricorso posso solo dire chi cede, chi accetta,
> che cosa, a quale valore e come verrà pagato, ma non posso descrivere
> i pagamenti. Il marito infatti porterà l'assegno all'udienza
> presidenziale, così come la dichiarazione liberatoria della banca
> inerente l'accollo, ma il trasferimento non sarà completato fino
> all'omologa.

Precisazione di rigore: il decreto di omologa concede efficacia alla
stipulazione, ma si tratta di una condicio iuris con non incide sul
perfezionamento del contratto.

> Per questo chiedevo a chi ha avuto esperienze simili un
> aiuto, eventualmente anche tramite una formula, che ovviamente mi
> serviva come esempio, e non per un copia/incolla (se è questo che
> Gabriele intende per lavorare "al ribasso". Francamente neppure io ho
> ben compreso il richiamo a lavorare con coscienza e cognizione di
> causa, mi limito a dire che chi si pone dubbi e li condivide lo sta
> già facendo).

Non mi riferivo a quello ma all'ipotesi in cui la cessione avvenisse
senza le dovute precisazioni nel ricorso, con la speranza che il
semplice decreto di omologazione valesse al trasferimento. Magari è
stata una mia sovrainterpretazione, comunque non riferita a te.

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 19, 2010, 4:19:06 PM9/19/10
to legalit

> Gentile collega, se fai versare un prezzo per il trasferimento
> dell'immobile si tratta di una vendita.
> In tal caso la separazione _non incide sulla causa_ del contratto.
> Come vendita andrebbe pertanto tassata (non sarebbe quindi esente) e in
> teoria nemmeno forse dovrebbe essere inserita tra gli accordi della
> separazione trattandosi di un contratto di alienazione concluso _solo in
> occasione_ della separazione.
> Oltre a quello tributario il rischio � che il conservatore non trascriva
> affatto.
> Meglio a tal punto che i coniugi vadano dal notaio per il rogito del
> bene e lascino nel loro ricorso congiunto ogni altra pattuizione causa
> familiae.

Sono perfettamente d'accordo.
In questi casi è sempre meglio operare la divisione dei beni in
comunione pattiziamente, anche con assegnazioni pro quota ai singoli
coniugi, altrimenti si creano problemi di ogni tipo (in passato alcuni
pretendevano persino il frazionamento dell'immobile!!).

monia ghizzoni

unread,
Sep 20, 2010, 5:14:50 AM9/20/10
to legalit
Io di solito l'atto di trasferimento lo inserisco direttamente nel
verbale, nel ricorso mi limito ad indicare la volontà di trasferire
l'immobile. Nel verbale poi redigo una condizione dove inserisco tutti
i trasferimenti e gli accolli, quindi sia quello dell'immobile, che
gli eventuali titoli, mutui ecc. Poi inserisco una clausola dove, a
fronte delle attribuzioni ed accolli di cui sopra, un coniuge versa
all'altro, in sede di udienza presidenziale di comparizione, le
eventuali somme. Diversamente se non viene versato nulla e si operano
solo compensazioni preciso che per il trasferimento immobiliare non è
stato versato nulla. Io non ho mai avuto problemi per la trascrizione.
Se la domanda era diretta più ai problemi pratici..spero di essere
stata utile.
Ciao
Monia Ghizzoni

On 19 Set, 18:13, Andrea BULGARELLI
<andrea.bulgare...@studiobulgarelli.it> wrote:
> On 19/09/10 17.44, ramarini wrote:
>
>
>
>
>
> > Cari colleghi, cercher� di essere pi� chiara, visto che la discussione
> > ha preso, mio malgrado, una piega spiacevole.
> > Premetto 1) che la mia domanda era finalizzata a cercare un conforto
> > in chi si � trovato a redigere questo tipo di atti, tanto per capire
> > se mi sto ponendo dei problemi inutili (come a volte capita) o reali
> > 2) che avendo lavorato fino a poco tempo fa presso uno studio notarile
> > (come praticante prima, e come consulente legale poi), finora avevo
> > sempre evitato di redigere le separazioni con cessioni di immobili,
> > dirottando i clienti presso il notaio. Ci� premesso, dati per scontati
> > tutti i contenuti della cessione (dati catastali, menzioni
> > urbanistiche e quant'altro), e proprio perch� conosco gli elementi
> > essenziali di un atto di trasferimento, nella redazione del ricorso
> > per separazione  mi sono scontrata con un problema che il notaio non
> > ha: la mancanza di contestualit�. Nell'atto notarile il trasferimento
> > ha luogo immediatamente, l'acquirente paga al momento della
> > sottoscrizione del rogito e il notaio pu� inserire nell'atto le
> > modalit� di pagamento, registrare e trascrivere. Nel ricorso non �
> > cos�: si parla di una cessione (che nel nostro caso avviene ad un
> > determinato prezzo, in quanto non essendoci figli n� altre
> > problematiche, � l'unico aspetto da definire, mentre il valore
> > catastale servirebbe se si pagassero le imposte, cosa che qui non �
> > trattandosi di atto esente), ma il corrispettivo non verr� versato il
> > giorno della sottoscrizione del ricorso, bens� davanti al Presidente.
> > Ergo: quando scrivo il ricorso posso solo dire chi cede, chi accetta,
> > che cosa, a quale valore e come verr� pagato, ma non posso descrivere
> > i pagamenti. Il marito infatti porter� l'assegno all'udienza
> > presidenziale, cos� come la dichiarazione liberatoria della banca
> > inerente l'accollo, ma il trasferimento non sar� completato fino
> > all'omologa. Per questo chiedevo a chi ha avuto esperienze simili un
> > aiuto, eventualmente anche tramite una formula, che ovviamente mi
> > serviva come esempio, e non per un copia/incolla (se � questo che
> > Gabriele intende per lavorare "al ribasso". Francamente neppure io ho
> > ben compreso il richiamo a lavorare con coscienza e cognizione di
> > causa, mi limito a dire che chi si pone dubbi e li condivide lo sta
> > gi� facendo).
> > Quindi, cercando di essere pi� chiara: la domanda non � tanto se ci
> > possono essere differenze tra il contenuto del ricorso e il verbale
> > omologato, ma se la precisazione dei dettagli di pagamento (ed
> > eventualmente della richiesta di agevolazioni prima casa) possa essere
> > rinviata al momento dell'udienza presidenziale, tenuto conto che, a
> > mio avviso, il verbale, oltre ad essere un atto pubblico, se riporta i
> > dettagli dell'accordo di trasferimento, confluisce comunque
> > nell'oggetto dell'omologa.
>
> > On 19 Set, 14:57, "Avv. Gabriele Orlando"<dott.g.orla...@gmail.com>
> > wrote:
>
> >>> La domanda della collega era se vi potevano essere delle differenze tra
> >>> contenuto del ricorso e quanto poi pattuito nel verbale omologato e la
> >>> mia personale risposta stata s .
> >>> Tutta la restante parte della tua risposta (dati dei soggetti e dati
> >>> catastali ecc...) non stata chiesta e nessuno ha sollevato detto problema.
> >>> Non capisco nemmeno cosa c'entri l'agenzia delle entrate dato che i
> >>> trasferimenti immobiliari "causa familiae" sono esenti.
> >>> Non comprendo poi nemmeno tutto il tuo discorso sul livello della
> >>> professione che penso sia quantomeno decisamente "stonato"... per non
> >>> dire altro.
>
> >> Francamente per come l'ho letta io la domanda aveva ad oggetto il
> >> *contenuto* del ricorso congiunto (rileggi: chiede se inserire le
> >> clausole sulle modalit� di pagamento e altre che solitamente - mutatis
> >> mutandis - si devono inserire nel rogito notarile).
> >> Ed io ho precisato che il ricorso con le condizioni costituisce l'atto
> >> di trasferimento, richiedendo cos� tutte le cautele della redazione di
> >> un contratto.
> >> Perch� a tutti gli effetti � un contratto.
> >> E stai tranquillo che le Entrate, con la nuova giurisprudenza di
> >> legittimit� in materia di abuso del diritto e di simulazione che da
> >> ampie facolt� di disconoscimento ai fini impositivi, se hanno qualcosa
> >> da poter eccepire anche in linea teorica lo fanno.
> >> Mi sfugge il senso dei tuoi interventi ma non il tono che ti invito a
> >> moderare, dato che non mi sembra di aver rivolto parolacce a nessuno.
>
> > -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -http://legalit.solignani.it
>
> Gentile collega, se fai versare un prezzo per il trasferimento
> dell'immobile si tratta di una vendita.
> In tal caso la separazione _non incide sulla causa_ del contratto.
> Come vendita andrebbe pertanto tassata (non sarebbe quindi esente) e in
> teoria nemmeno forse dovrebbe essere inserita tra gli accordi della
> separazione trattandosi di un contratto di alienazione concluso _solo in
> occasione_ della separazione.
> Oltre a quello tributario il rischio � che il conservatore non trascriva
> affatto.
> Meglio a tal punto che i coniugi vadano dal notaio per il rogito del
> bene e lascino nel loro ricorso congiunto ogni altra pattuizione causa
> familiae.- Nascondi testo citato
>
> - Mostra testo citato -

Avv Angelo Carminucci

unread,
Sep 20, 2010, 6:11:48 AM9/20/10
to legalit
Penso che tu possa tranquillamente precisarlo nel verbale
Comunque nei guidizi in cui si trasferiscono gli immobili vado sempre
in conservatoria a chiedere, per non avere sorprese.
Ti consiglio di fare altrettanto.
anche perchè conservatoria che vai, usanza che trovi.
Non c'è omogeneità tra i vari uffici, chi tichiede una cosa e chi un
altra
ciao angelo
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages