Io di solito l'atto di trasferimento lo inserisco direttamente nel
verbale, nel ricorso mi limito ad indicare la volontà di trasferire
l'immobile. Nel verbale poi redigo una condizione dove inserisco tutti
i trasferimenti e gli accolli, quindi sia quello dell'immobile, che
gli eventuali titoli, mutui ecc. Poi inserisco una clausola dove, a
fronte delle attribuzioni ed accolli di cui sopra, un coniuge versa
all'altro, in sede di udienza presidenziale di comparizione, le
eventuali somme. Diversamente se non viene versato nulla e si operano
solo compensazioni preciso che per il trasferimento immobiliare non è
stato versato nulla. Io non ho mai avuto problemi per la trascrizione.
Se la domanda era diretta più ai problemi pratici..spero di essere
stata utile.
Ciao
Monia Ghizzoni
> On 19/09/10 17.44, ramarini wrote:
>
>
>
>
>
> > Cari colleghi, cercher� di essere pi� chiara, visto che la discussione
> > ha preso, mio malgrado, una piega spiacevole.
> > Premetto 1) che la mia domanda era finalizzata a cercare un conforto
> > in chi si � trovato a redigere questo tipo di atti, tanto per capire
> > se mi sto ponendo dei problemi inutili (come a volte capita) o reali
> > 2) che avendo lavorato fino a poco tempo fa presso uno studio notarile
> > (come praticante prima, e come consulente legale poi), finora avevo
> > sempre evitato di redigere le separazioni con cessioni di immobili,
> > dirottando i clienti presso il notaio. Ci� premesso, dati per scontati
> > tutti i contenuti della cessione (dati catastali, menzioni
> > urbanistiche e quant'altro), e proprio perch� conosco gli elementi
> > essenziali di un atto di trasferimento, nella redazione del ricorso
> > per separazione mi sono scontrata con un problema che il notaio non
> > ha: la mancanza di contestualit�. Nell'atto notarile il trasferimento
> > ha luogo immediatamente, l'acquirente paga al momento della
> > sottoscrizione del rogito e il notaio pu� inserire nell'atto le
> > modalit� di pagamento, registrare e trascrivere. Nel ricorso non �
> > cos�: si parla di una cessione (che nel nostro caso avviene ad un
> > determinato prezzo, in quanto non essendoci figli n� altre
> > problematiche, � l'unico aspetto da definire, mentre il valore
> > catastale servirebbe se si pagassero le imposte, cosa che qui non �
> > trattandosi di atto esente), ma il corrispettivo non verr� versato il
> > giorno della sottoscrizione del ricorso, bens� davanti al Presidente.
> > Ergo: quando scrivo il ricorso posso solo dire chi cede, chi accetta,
> > che cosa, a quale valore e come verr� pagato, ma non posso descrivere
> > i pagamenti. Il marito infatti porter� l'assegno all'udienza
> > presidenziale, cos� come la dichiarazione liberatoria della banca
> > inerente l'accollo, ma il trasferimento non sar� completato fino
> > all'omologa. Per questo chiedevo a chi ha avuto esperienze simili un
> > aiuto, eventualmente anche tramite una formula, che ovviamente mi
> > serviva come esempio, e non per un copia/incolla (se � questo che
> > Gabriele intende per lavorare "al ribasso". Francamente neppure io ho
> > ben compreso il richiamo a lavorare con coscienza e cognizione di
> > causa, mi limito a dire che chi si pone dubbi e li condivide lo sta
> > gi� facendo).
> > Quindi, cercando di essere pi� chiara: la domanda non � tanto se ci
> > possono essere differenze tra il contenuto del ricorso e il verbale
> > omologato, ma se la precisazione dei dettagli di pagamento (ed
> > eventualmente della richiesta di agevolazioni prima casa) possa essere
> > rinviata al momento dell'udienza presidenziale, tenuto conto che, a
> > mio avviso, il verbale, oltre ad essere un atto pubblico, se riporta i
> > dettagli dell'accordo di trasferimento, confluisce comunque
> > nell'oggetto dell'omologa.
>
> > On 19 Set, 14:57, "Avv. Gabriele Orlando"<
dott.g.orla...@gmail.com>
> > wrote:
>
> >>> La domanda della collega era se vi potevano essere delle differenze tra
> >>> contenuto del ricorso e quanto poi pattuito nel verbale omologato e la
> >>> mia personale risposta stata s .
> >>> Tutta la restante parte della tua risposta (dati dei soggetti e dati
> >>> catastali ecc...) non stata chiesta e nessuno ha sollevato detto problema.
> >>> Non capisco nemmeno cosa c'entri l'agenzia delle entrate dato che i
> >>> trasferimenti immobiliari "causa familiae" sono esenti.
> >>> Non comprendo poi nemmeno tutto il tuo discorso sul livello della
> >>> professione che penso sia quantomeno decisamente "stonato"... per non
> >>> dire altro.
>
> >> Francamente per come l'ho letta io la domanda aveva ad oggetto il
> >> *contenuto* del ricorso congiunto (rileggi: chiede se inserire le
> >> clausole sulle modalit� di pagamento e altre che solitamente - mutatis
> >> mutandis - si devono inserire nel rogito notarile).
> >> Ed io ho precisato che il ricorso con le condizioni costituisce l'atto
> >> di trasferimento, richiedendo cos� tutte le cautele della redazione di
> >> un contratto.
> >> Perch� a tutti gli effetti � un contratto.
> >> E stai tranquillo che le Entrate, con la nuova giurisprudenza di
> >> legittimit� in materia di abuso del diritto e di simulazione che da
> >> ampie facolt� di disconoscimento ai fini impositivi, se hanno qualcosa
> >> da poter eccepire anche in linea teorica lo fanno.
> >> Mi sfugge il senso dei tuoi interventi ma non il tono che ti invito a
> >> moderare, dato che non mi sembra di aver rivolto parolacce a nessuno.
>
> > -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it
>
> Gentile collega, se fai versare un prezzo per il trasferimento
> dell'immobile si tratta di una vendita.
> In tal caso la separazione _non incide sulla causa_ del contratto.
> Come vendita andrebbe pertanto tassata (non sarebbe quindi esente) e in
> teoria nemmeno forse dovrebbe essere inserita tra gli accordi della
> separazione trattandosi di un contratto di alienazione concluso _solo in
> occasione_ della separazione.
> Oltre a quello tributario il rischio � che il conservatore non trascriva
> affatto.
> Meglio a tal punto che i coniugi vadano dal notaio per il rogito del
> bene e lascino nel loro ricorso congiunto ogni altra pattuizione causa
> familiae.- Nascondi testo citato
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