Morosità e prova del tentativo di pagamento.

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Avv. Massimo Billi

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Oct 8, 2010, 6:21:45 PM10/8/10
to leg...@googlegroups.com
Salve illustri colleghi,

non faccio molte locazioni ma vorrei capire cosa ne pensate.

Tizio è moroso di 2 canoni, intimo lo sfatto per morosità, il
conduttore dopo la notifica dell'atto di intimazione di sfratto manda
un vaglia.
Si costituisce con un avvocato il quale si difende affermando che il
conduttore ha provato ad effettuare il pagamento per ben otto volte ma
che il proprietario lo ha sempre rifiutato ed articola una prova
testimoniale a riguardo indicando una ventina di testimoni.

Secondo voi è una prova ammissibile oppure, in difetto di un principio
di prova scritta, si applica il divieto ex art. 2726 e quindi il
giudice deve dichiararla inammissibile?

Del resto mi sembra troppo facile rendersi prima moroso e poi
dimostrare per testimoni il mero tentativo di pagamento senza
precostituirsi una prova (mandare un vaglia, una raccomandata, un fax)
col quale si contestava il comportamento reticente del proprietario.

Attendo considerazioni

Avv. Massimo Billi

Daniela Messina

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Oct 9, 2010, 4:26:27 AM10/9/10
to legalit
Il debitore per offrire validamente il pagamento avrebbe dovuto
mettere in mora il creditore ex 1208-1209 cc...
poi, sulla prova testimoniale, non ritengo scorretto appellarsi al
2726 e di conseguenza al 2721 e 2724 cc
la possibilità di procurarsi una prova scritta c'era...
sarebbe interessante conoscere altri pareri.
Buon w.e.

Daniela Messina
Torino - Ivrea
www.avvocatomessina.it

Avv.Mirco MInardi

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Oct 9, 2010, 4:29:09 AM10/9/10
to legalit
Secondo me non si applica l'art. 2726 c.c. perchè qui non si vuole
dimostrare il pagamento ma il comportamento diligente del debitore che
ha offerto la propria prestazione, ingiustamente rifiutata dal
creditore.

Almeno questo è ciò che lui sostiene ... la fantasia delle parti e ...
degli avvocati non ha limiti :-)

On 9 Ott, 00:21, "Avv. Massimo Billi" <massimo_bi...@libero.it> wrote:

Avv. Massimo Billi

unread,
Oct 9, 2010, 4:33:03 AM10/9/10
to leg...@googlegroups.com
eh ma come si articola una prova contraria?

Del resto se il debitore viene otto volte a casa dovrà pur premurarsi
di precostituirsi una fetente di prova...
Mica il pagamente successivo può essere sintomatico della volontà di
pagare precedente!

Il giorno 09/ott/10, alle ore 10:29, Avv.Mirco MInardi ha scritto:

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo
> "legalit" - http://legalit.solignani.it

Avv.Mirco MInardi

unread,
Oct 9, 2010, 5:01:09 AM10/9/10
to legalit
Anzitutto deve allegare le precise circostanze di fatto: quando è
avvenuta l'offerta, a che ora, in che luogo, altrimenti è una prova
generica. Una volta allegate queste circostanze tu potrai articolare
capitoli a riprova: a quell'ora il locatore era al circolo a giocare a
burraco ...

Avv. Massimo Billi

unread,
Oct 9, 2010, 5:04:40 AM10/9/10
to leg...@googlegroups.com
Perdonami Mirco, concordo con te, ma a tutto concedere, non si
potrebbe ritenere che, nel silenzio del legislatore, l'art. 2726 si
applichi analogicamente?
La ratio è la medesima del resto.

Che ne dici, posso sostenerlo?

Il giorno 09/ott/10, alle ore 11:01, Avv.Mirco MInardi ha scritto:

Avv.Mirco MInardi

unread,
Oct 9, 2010, 5:16:42 AM10/9/10
to legalit
Il legislatore diffida dei testimoni, specie quando è prassi che per
determinate operazioni si rediga un documento, come nel caso del
pagamento (quietanza). Ma nel caso di offerta di pagamento non si
redige alcun documento, quindi ritengo improbabile (ma certamente
possibile nel variegato mondo giurisprudenziale italiano) una
applicazione analogica.

Certo che citare 20 testimoni mi pare già un indizio di falsa
testimonianza ...

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Oct 9, 2010, 5:37:52 AM10/9/10
to legalit
> Del resto mi sembra troppo facile rendersi prima moroso e poi  
> dimostrare per testimoni il mero tentativo di pagamento senza  
> precostituirsi una prova (mandare un vaglia, una raccomandata, un fax)  
> col quale si contestava il comportamento reticente del proprietario.
>
Io ho anche visto locatori disonesti che, non avendo mandato la
disdetta nei termini, rifiutavano il pagamento della pigione, facendo
notificare l'intimazione di sfratto persino la mattina stessa del
giorno indicato nel contratto per il pagamento, senza nemmeno tenere
conto della clausola che garantiva due settimane di "tolleranza".
Per questo motivo non mi sento di escludere la prova testimoniale,
considerato che la sua ammissione è soggetta alla discrezionalità del
giudice (art. 2721 c. 2 c.c.).
Del resto non si tratta di provare il pagamento, ma fatti che il
testimone avrebbe constatato da cui si inferirebbe la colpa del
creditore per il mancato pagamento.
Spesso ho visto persino ammettere la prova per testi anche per
sostituire la quietanza liberatoria.
Ovviamente deduci l'inammissibilità, ma mi sembra un mezzo di prova
ammissibile, quindi studiati il capitolato parlandone con il cliente:
potrebbe essere irrilevante o meramente valutativo.

In bocca al lupo!

Avv. Massimo Billi

unread,
Oct 9, 2010, 5:52:16 AM10/9/10
to leg...@googlegroups.com
Beh in realtà è un caso di contratto in scadenza e morosità
nell'ultimo periodo contrattuale.

sintetizzo:
1) la disdetta è stata inviata con largo anticipo.
2) è stata inviata nei termini anche la comunicazione di invito ad
esercitare la prelazione avendo la proprietaria ricevuto delle offerte
più alte che il conduttore non ha riscontrato
3) il conduttore voleva, di testa sua, compensare le mensilità di
cauzione con i canoni senza comunicarlo alla proprietaria
4) il conduttore voleva comunque fare pressioni negoziali sulla
proprietaria (signora anziana convivente con un figlio disabile e
malata) per non lasciare l'immobile
5) pochi giorni prima della notifica dell'intimazione di sfratto il
conduttore, già moroso per entrambi i canoni, manda una raccomandata
alla proprietaria in cui tutto contesta fuorché la mancata
accettazione dei canoni in pagamento.

ora chiedere la prova per testimoni del mero tentativo di pagamento mi
sembra quantomeno "strano" anche vista la comunicazione al n.5

Che ne dici?


Il giorno 09/ott/10, alle ore 11:37, Avv. Gabriele Orlando ha scritto:

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Oct 9, 2010, 8:40:54 AM10/9/10
to legalit
On 9 Ott, 11:52, "Avv. Massimo Billi" <massimo_bi...@libero.it> wrote:

> 5) pochi giorni prima della notifica dell'intimazione di sfratto il  
> conduttore, già moroso per entrambi i canoni, manda una raccomandata  
> alla proprietaria in cui tutto contesta fuorché la mancata  
> accettazione dei canoni in pagamento.
>
> ora chiedere la prova per testimoni del mero tentativo di pagamento mi  
> sembra quantomeno "strano" anche vista la comunicazione al n.5
>
> Che ne dici?
>
Che in giurisprudenza le mancate contestazioni stragiudiziali non
formano prova né contribuiscono a formare i fatti pacifici che
vincolano il giudice ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché il
principio di non contestazione è tipicamente processuale.
La circostanza però è a suo modo significativa e può costituire un
principio di prova, un indizio a sostegno della tua tesi.
Fossi in te, se l'articolato della prova è conferente e viene ammesso
dal giudice, me la giocherei con le domande a chiarimento durante
l'escussione del teste.
Basta anche soltanto che si riveli una testimonianza de relato perché
il problema si dissolva come una bolla di sapone.

In bocca al lupo,
Gabriele Orlando
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