Memoria di costituzione - Ricorso ex art. 710 c.p.c.

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Pierluigi Basile

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Apr 8, 2013, 4:22:41 PM4/8/13
to leg...@googlegroups.com
Salve a tutti.
Volevo chiedere a colleghi più esperti di me alcuni consigli/pareri in merito ad un ricorso ex art. 710 cpc.
Devo difendere parte resistente e l'udienza è fissata per il prossimo 23 aprile. Le richieste del ricorrente sono l'aumento dell'assegno di mantenimento (che peraltro finora non è stato corrisposto e pende giudizio penale) e la modifica delle condizioni riguardanti la prole (limitazione visite del padre/resistente, per giunta da svolgersi esclusivamente alla presenza della madre/ricorrente sebbene il padre non abbia precedenti nè sia un delinquente!).
Orbene, quanto ai termini di costituzione credo possa costituirmi direttamente in udienza tramite memoria di costituzione.
La collega che seguiva la pratica mi ha dato dei consigli: costituirmi 10 giorni prima sollevando eccezione di incompetenza territoriale e violazione dei termini per la chiamata in giudizio (con decreto il G. ha fissato l'udienza per il 23.04 concedendo termine fino al 23.03 al ricorrente per la notifica effettuata il 22.03 ma pervenuta al destinatario il 25.03).
Analizzando il caso sono giunto alle seguenti conclusioni:
a) l'eccezione di incompetenza territoriale sarebbe inutile stante il tenore dell'art. 709-ter cpc che stabilisce inderogabilmente come competente il foro di residenza dei minori (donde non avrebbe rilievo il foro di residenza del mio cliente);
b) quanto al termine di 30 giorni per comparire che non è stato rispettato, secondo la dottrina che ho letto non v'è un termine predeterminato ex lege, per cui sarebbe sufficiente rispettare quanto decretato dal G. Peraltro, a mio sommosso parere, la costituzione del resistente sanerebbe comunque il vizio semmai fosse ravvisabile nel caso di specie.
Nel merito, invece, dal punto di vista patrimoniale, credo di poter far valere lo stato di disoccupazione del cliente (disoccupazione che è sopravvenuta poco dopo la separazione consensuale) quanto meno per scongiurare un aumento dell'assegno, chiedendo vengano confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale.
Dal punto di vista delle condizioni attinenti la prole, propenderei per la conferma delle attuali e ribadirei che non v'è motivo per modificarle nè per vietare al padre di vedere da solo i figli non essendo un delinquente, un soggetto pericoloso o avente precedenti.
Nella speranza di avere illustrato chiaramente la vicenda, attendo qualche pregevole e gradito parere.
Ringrazio anticipatamente chi avrà la pazienza di rispondermi.

Pierluigi Avv. Basile
Viale Trieste, 50
87100 Cosenza

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Annalisa Rosati

unread,
Apr 9, 2013, 12:35:09 AM4/9/13
to leg...@googlegroups.com
Rispondo al tuo ultimo quesito, perchè per gli altri due punti hai già detto tutto.
Non puo' vietarsi al padre di vedere il figlio non tanto per rispetto dell'adulto, quanto per rispetto del minore. L'equilibrio psicofisico è quello che va tutelato, non solo il diritto (che poi nella fattispecie è anche un dovere) del padre.
Ritengo che il procedimento penale sia inerente la mancata corresponsione del mantenimento e che non si connoti di altri risvolti. Se il penale riguarda soltanto la questione economica, senza ulteriori risvolti, nessuno potrà mai impedire al figlio di vedere il padre. Sarebbe lesivo del minore, devi battere proprio su questo: sull'interesse esistenziale e sostanziale del figlio alla figura paterna.
Questo in linea di massima. Ovviamente se tu sai che, per assurdo, il cliente è un debosciato, cosa che non sarà, rimettiti in toto alle richieste già rassegnate e fai fare al Giudice.
Buona giornata


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Pierluigi Basile

unread,
Apr 9, 2013, 4:26:24 AM4/9/13
to leg...@googlegroups.com
Grazie del prezioso e gradito contributo Annalisa. Ne farò tesoro.

Pierluigi Avv. Basile
Cosenza

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