Cari colleghi, sto valutando la portata di questo provvedimento, ricevuto in una causa che sto seguendo, in relazione al quale vorrei capire se devo svolgere conclusioni e discussione solo sulla questione della competenza o anche su tutto il merito della causa.
Il provvedimento sarebbe questo.
Il GOT
a scioglimento delle riserve assunte in data 10-07-2012, esaminati
gli atti di causa, ritenendo che l'eccezione di incompetenza
territoriale vada decisa preliminarmente al merito
PQM
fissa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale (ex
art 281 sexies) l'udienza dello 11-04-2013 concede alla parti
termine per note sino al 31 gennaio 2013
A me pare che il giudice abbia inteso decidere la sola questione della competenza, per cui le mie conclusioni e le mie «note» dovrebbero limitarsi ad affrontare tale aspetto squisitamente preliminare, però ho qualche dubbio che appunto vorrei condividere con voi:
- La norma di riferimento, anche nei procedimenti in cui il tribunale è in composizione monocratica, è l'art. 187 cod. proc. civ., secondo il cui comma terzo il giudice può mettere la causa in decisione «se sorgono questioni attinenti … alla competenza», in alternativa a riservarsi di decidere sulle stesse insieme al merito.
- Il comma 2° di questa disposizione, richiamato dal comma 3°, fa espresso riferimento al caso in cui la questione preliminare viene «decisa separatamente».
- Questo potrebbe far pensare che la remissione in decisione, quando avviene per questioni preliminari di merito ovvero di giurisdizione / competenza (preliminari di rito), sia limitata tali questioni.
- Tuttavia, l'art. 189 dice che a) «le conclusioni di merito devono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma» cioè appunto quando la causa viene rimessa in decisione su questioni preliminari e b) «la remissione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma»
- Ciò, a mio giudizio, esprime il principio della remissione totale della causa anche quando la riserva in decisione avviene su una questione preliminare.
- Questo, tuttavia, se pare corretto quando c'è l'effettivo passaggio della cognizione dal giudice istruttore al collegio che, in quanto organo sostanzialmente diverso, può valutare la causa matura per la decisione sostituendosi ad un precedente giudizio negativo in materia da parte dell'istruttore, mi sembra che abbia poco senso quando la composizione dell'organo è sempre quella, per cui è lo stesso giudice monocratico (per giunta: stessa persona fisica, perchè mi pare che la giurisprudenza abbia detto chiaramente che il giudice persona fisica che poi provvede debba essere lo stesso davanti al quale sono state precisate le conclusioni, altrimenti occorre far precisare di nuovo le conclusioni), dicevo è lo stesso giudice che decide e che quindi dovrebbe essere libero di individuare una parte della materia del contendere o una questione da decidere preliminarmente alle altre.
Quindi la domanda finale più o meno sarebbe: l'art. 189, comma 2°, cpc si applica anche ai procedimenti in cui il tribunale è in composizione monocratica?
Preciso che secondo me il giudice deciderà solo sulla competenza, visto il tenore letterale del provvedimento, ma mi piacerebbe chiarire questo aspetto, anche perchè a livello difensivo si è un po' di fronte ad una alternativa, nel senso che se svolgi anche tutta la discussione di merito potresti «scoprire delle carte» cosa di cui, se la causa poi torna bella piena in istruttoria, ti potresti poi anche pentire.
Che ne pensate?
Grazie a tutti.
–
cordialmente,
tiziano solignani, da Mac