Ciao Raffaele,
da quel che ho capito i dati rimasti nell'atto ti esporrebbero ad
un'opposizione...
in tal caso, notificherei nuovo atto.
La litispendenza nelle citazioni si ha con la notifica, quindi, a mio
parere, se nel nuovo atto inserisci una dichiarazione di rinuncia al
precedente dovresti essere a posto ex art. 306, comma 2, cpc (non
occorrendo l'accettazione del conduttore, non ancora costituito).
In ogni caso, direi che il 662 cpc dovrebbe venirti in aiuto: se non
iscrivi a ruolo la prima citazione e/o non ti presenti all'udienza
fissata per la convalida il processo si estingue.. certo, ci sarebbe
la possibilità che il conduttore iscriva a ruolo o compaia all'udienza
opponendosi alla convalida, ma non mi sembrerebbe molto furbo da parte
sua portare avanti un procedimento che potrebbe concludewrsi con la
risoluzione del contratto..
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