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«In assenza di esplicite previsioni in tal senso, al datore di lavoro
è, quindi, consentita la sola verifica (al momento dell'accesso nel
luogo di lavoro ovvero a campione) del possesso della certificazione
verde da parte del dipendente senza che lo stesso possa, invece,
avvalersi di altre applicazioni o sistemi informatici che non siano
quelle predisposte dal Governo ed in uso presso tutti i luoghi in cui
le verifiche devono essere effettuate.
Il datore di lavoro che decidesse di conservare i dati (in qualsiasi
modo, sia tramite copia della certificazione, cartacea o digitale, che
tramite raccolta di altri tipi di dati – ad esempio la data di
rilascio del Green Pass) realizzerebbe un trattamento illecito»