notifica opposizione esecuzione ad ed esecuzione iniziata

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Avv. Gerry ( Gennaro) De Falco

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Mar 12, 2011, 9:54:37 AM3/12/11
to legalit
Perdonatemi il dubbio. La notifca del ricorso in opposizione
all'esecuzione immobiliare con il pedissequo decreto di fissazione
dell'udienza per la decisione sull'istanza di sospensione ovviamente
non segue il dettato dell'art. 489 cpc, ma essendo l'opposizione un
autonomo giudizio di cognizione, le regole della notifca sono quelle
del 138 e ss cpc. Vi trovate??In sostanza non sbaglio se notifico alla
sede legale del creditore procedente. Grazie.
Gerry

FANTICINI

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Mar 12, 2011, 10:47:07 AM3/12/11
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Riporto da mio scritto in corso di pubblicazione:

Secondo la giurisprudenza anteriore alla novella legislativa del 2006 (in modo coerente col regime previgente, secondo il quale dal ricorso traeva origine anche la causa di cognizione, istruita e decisa dal giudice dell’esecuzione senza soluzione di continuità rispetto alla fase di delibera sull’istanza di sospensione), la notificazione nei confronti dei creditori opposti non può essere eseguita presso il domicilio eletto nell’atto di pignoramento o nel ricorso ex art. 612 c.p.c. o nell’intervento, ma deve essere effettuata nel domicilio personale di ciascuno dei destinatari[1]; le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte possono forse essere riviste alla luce della riforma, la quale ha codificato una secca scissione tra la prima fase – endoesecutiva – e la causa di cognizione)[2].


[1] Cass., 27/11/1996, n. 10519: “La norma dettata dall’art. 489 cod. proc. civ., relativa al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell’esecuzione forzata, è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell’ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel processo medesimo; mentre, per ciò che attiene alle notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli art. 138 e segg. cod. proc. civ.”. Nello stesso senso, Cass., 16/5/2003, n. 7638, Cass., 25/8/2006, n. 18513, e Cass., 8/7/2010, n. 16128.
[2] Così Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2009, 1131.


Giovanni Fanticini
G.E. Trib. Reggio Emilia
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Tiziano Solignani

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Mar 12, 2011, 11:55:09 AM3/12/11
to leg...@googlegroups.com
libro o articolo?


tiziano solignani, da  iPhone 4
http://ts.solignani.it, http://fenice.solignani.it

FANTICINI

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Mar 13, 2011, 1:24:54 AM3/13/11
to leg...@googlegroups.com
At 17.55 12/03/2011, you wrote:
>libro o articolo?


Tiziano, mi costringi a farmi pubblicità:

FORMULARIO ESPLICATO DELL'ESECUZIONE FORZATA
in corso di pubblicazione con Cedam
Autori: Giovanni Fanticini - Filippo Ghiacci (un
lavoro a 4 mani di un giudice e di un avvocato...
ed è stato veramente a 4 mani!)

Credo che uscirà a maggio-giugno (siamo in attesa delle bozze).

Ti farò sapere!

Ciao
Giovanni

Avv. Gerry ( Gennaro) De Falco

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Mar 13, 2011, 7:00:12 AM3/13/11
to legalit
Grazie. llluminante riflessione che, ancora una volta, sposta il mio
orientamento. Nel dubbio, a questo punto, credo di procedere
prudentemente alla notifica sia presso la sede del creditore, sia
presso il domicilio eletto. Questione, in ogni caso, molto, molto
interessante.
Grazie
Gennaro
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