Riporto da mio scritto in corso di pubblicazione:
Secondo la giurisprudenza anteriore alla novella legislativa del 2006 (in
modo coerente col regime previgente, secondo il quale dal ricorso traeva
origine anche la causa di cognizione, istruita e decisa dal giudice
dell’esecuzione senza soluzione di continuità rispetto alla fase di
delibera sull’istanza di sospensione), la notificazione nei confronti dei
creditori opposti non può essere eseguita presso il domicilio eletto
nell’atto di pignoramento o nel ricorso
ex art. 612 c.p.c. o
nell’intervento, ma deve essere effettuata nel domicilio personale di
ciascuno dei destinatari
[1]; le conclusioni a cui
è pervenuta la Suprema Corte possono forse essere riviste alla luce della
riforma, la quale ha codificato una secca scissione tra la prima fase –
endoesecutiva – e la causa di
cognizione)
[2].
[1] Cass., 27/11/1996, n. 10519: “
La norma dettata
dall’art. 489 cod. proc. civ., relativa al luogo dove debbono essere
eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell’esecuzione forzata, è
applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi,
nel corso del procedimento esecutivo e nell’ambito di esso, ai creditori
pignoranti e a quelli intervenuti nel processo medesimo; mentre, per ciò
che attiene alle notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e
dal terzo quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme
generali degli art. 138 e segg. cod. proc. civ.”. Nello stesso senso,
Cass., 16/5/2003, n. 7638, Cass., 25/8/2006, n. 18513, e Cass., 8/7/2010,
n. 16128.
[2] Così Soldi,
Manuale dell’esecuzione
forzata, Padova, 2009, 1131.
Giovanni Fanticini
G.E. Trib. Reggio Emilia