On May 9, 1:18 pm, "avv. cosentino" <
avv.cosent...@gmail.com> wrote:
> Dunque, se mi pare di capire bene, la decisione sulla sospensiva da parte
> del giudice del reclamo non viene affatto intaccata dalla mancata
> introduzione del giudizio di merito.
> Per cui, in mancanza di introduizione del giudizio di merito, se l'esito del
> reclamo è sfavorevole, l'esecutato perde la facoltà di introdurre il giduzio
> di merito mentre se è favorevole l'estinzione del giudizio sarà a danno del
> creditore pignorante.
Io credo che il dott. Fanticini intendesse altro.
Però non mi sono mai posto il problema del reclamo in pendenza del
termine per l'introduzione del giudizio di me, ma, se mi trovassi in
una simile situazione, non escluderei - avendone l'interesse - ad
introdurre ugualmente la fase di merito.
Sia perché tutto sommato il merito dell'opposizione è pur sempre un
giudizio autonomo dal processo di esecuzione, sia per non rischiare
l'inammissibilità del giudizio tardivamente introdotto.
Cordiali saluti,
Gabriele Orlando