reclamo avverso ordinanza di rigetto opposizione esecuzione e introduzione giudizio di merito

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avv. cosentino

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May 6, 2011, 1:46:40 PM5/6/11
to leg...@googlegroups.com
Ho proposto una opposizione successiva all'esecuzione ed il G.E. ha rigettato la sospensione all'esecuzione assegnando il termine di un mese per l'introduzione del giudizio di merito (senza indicare, perlaltro dinanzi a chi).
Avverso tale provvedimento ho proposto reclamo e sono in attesa della fissazione dell'udienza.
Nel frattempo sta scadendo il termine per la introduzione del giudizio di merito.
Secondo voi che succede se non introduco il giudizio di merito?
Nulla perchè il Giudice del reclamo fisserà un nuovo termine quando deciderà sullo stesso;
oppure qualsivoglia sarà l'esito dinanzi al Collegio sarà inutile vista l'operatività del 3° comma del 624 e quindi l'estinzione della procedura esecutiva? 
Ciao a tutti
Michele Cosentino

Avv. Gabriele Orlando

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May 6, 2011, 5:46:47 PM5/6/11
to legalit
Io propendo per l'estinzione di diritto.
A mio avviso il reclamo investe la sola sospensiva, perché è l'unico
provvedimento affidato al prudente apprezzamento del giudice.
La prosecuzione, invece, è una parte obbligatoria del dispositivo,
perché il giudice ha discrezionalità in merito.

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando



Avv. Gabriele Orlando

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May 7, 2011, 9:19:21 AM5/7/11
to legalit

> La prosecuzione, invece, è una parte obbligatoria del dispositivo,
> perché il giudice ha discrezionalità in merito.
>
Scusate il "lapsus calami", ho dimenticato un "non": ovviamente
intendevo scrivere che il giudice deve necessariamente disporre la
prosecuzione del giudizio di merito instaurato con l'opposizione.

FANTICINI

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May 9, 2011, 1:06:36 AM5/9/11
to leg...@googlegroups.com
La fissazione del termine per l'introduzione dell' eventuale giudizio di merito è prescritta dall'art. 616 cpc.

Cass. 2010 stabilisce che in mancanza di fissazione del termine la parte interessata deve farne istanza al giudice che ha omesso il provvedimento.

Cass. 2011 (mi pare la n. 1328) stabilisce che l'introduzione del merito dopo la scadenza del termine perentorio comporta l'inammissibilità del giudizio.

L'interesse a introdurre il merito dipende dall'esito della decisione sulla sospensiva: se il processo non è sospeso, l'unico interessato è l'esecutato opponente; se invece il giudizio è sospeso, l'interesse è del creditore opposto (che, altrimenti, subisce l'estinzione anticipata ex art. 624 co. 3°).

Giovanni Fanticini
Trib. Reggio Emilia
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it )

avv. cosentino

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May 9, 2011, 7:18:36 AM5/9/11
to leg...@googlegroups.com
Dunque, se mi pare di capire bene, la decisione sulla sospensiva da parte del giudice del reclamo non viene affatto intaccata dalla mancata introduzione del giudizio di merito.
Per cui, in mancanza di introduizione del giudizio di merito, se l'esito del reclamo è sfavorevole, l'esecutato perde la facoltà di introdurre il giduzio di merito mentre se è favorevole l'estinzione del giudizio sarà a danno del creditore pignorante.
Grazie a tutti
avv. Michele Cosentino


 
Il giorno 09 maggio 2011 07:06, FANTICINI <fant...@sirio.com> ha scritto:
La fissazione del termine per l'introduzione dell' eventuale giudizio di merito è prescritta dall'art. 616 cpc.

Cass. 2010 stabilisce che in mancanza di fissazione del termine la parte interessata deve farne istanza al giudice che ha omesso il provvedimento.

Cass. 2011 (mi pare la n. 1328) stabilisce che l'introduzione del merito dopo la scadenza del termine perentorio comporta l'inammissibilità del giudizio.

L'interesse a introdurre il merito dipende dall'esito della decisione sulla sospensiva: se il processo non è sospeso, l'unico interessato è l'esecutato opponente; se invece il giudizio è sospeso, l'interesse è del creditore opposto (che, altrimenti, subisce l'estinzione anticipata ex art. 624 co. 3°).

Giovanni Fanticini
Trib. Reggio Emilia











At 19.46 06/05/2011, you wrote:
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it )

Avv. Gabriele Orlando

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May 9, 2011, 5:03:29 PM5/9/11
to legalit
On May 9, 1:18 pm, "avv. cosentino" <avv.cosent...@gmail.com> wrote:
> Dunque, se mi pare di capire bene, la decisione sulla sospensiva da parte
> del giudice del reclamo non viene affatto intaccata dalla mancata
> introduzione del giudizio di merito.
> Per cui, in mancanza di introduizione del giudizio di merito, se l'esito del
> reclamo è sfavorevole, l'esecutato perde la facoltà di introdurre il giduzio
> di merito mentre se è favorevole l'estinzione del giudizio sarà a danno del
> creditore pignorante.

Io credo che il dott. Fanticini intendesse altro.

Però non mi sono mai posto il problema del reclamo in pendenza del
termine per l'introduzione del giudizio di me, ma, se mi trovassi in
una simile situazione, non escluderei - avendone l'interesse - ad
introdurre ugualmente la fase di merito.
Sia perché tutto sommato il merito dell'opposizione è pur sempre un
giudizio autonomo dal processo di esecuzione, sia per non rischiare
l'inammissibilità del giudizio tardivamente introdotto.

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando
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