Opposizione precetto rigetto

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Fabio Quadri

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Mar 19, 2011, 1:17:21 PM3/19/11
to leg...@googlegroups.com
Queso è il caso.
A seguito atto di precetto viene proposta opposizione allo stesso ex art. 615 c.p.c. I comma
Non viene concessa la sospensione provvisoria del titolo
Il creditore comunque non prosegue con l'esecuzione ma resiste in giudizio.
Con sentenza il giudice rigetta l'opposizione.
Va da se che a questo punto i 90 giorni di efficacia del titolo sono oramai scaduti.
Il quesito è il seguente: il creditore può a questo punto pretendere, oltre che al capitale, gli importi relativi alle spese per il precetto scaduto?
Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Grazie per chi vorrà rispondere
Cordilamente
avv. Fabio Quadri

Andrea BULGARELLI

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Mar 19, 2011, 6:13:24 PM3/19/11
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la risposta è senza dubbio no
buona notte




Fabio Quadri
19 marzo 2011 18.17
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Avv. Gabriele Orlando

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Mar 20, 2011, 8:01:02 AM3/20/11
to legalit
Altolà. Il secondo comma dell'art. 481 c.p.c. prevede espressamente
che durante il giudizio di opposizione il termine di perenzione del
precetto è sospeso e riprende a decorrere dalla pubblicazione della
sentenza, quindi prova a fare due conti e, se possibile, notifica
immediatamente il pignoramento.

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando

Avv. Edoardo Ferragina

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Mar 20, 2011, 9:46:04 AM3/20/11
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>la risposta è senza dubbio no
>buona notte


Sicuro?

L'art. 481 cpc prevede che "Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. 
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627."









Fabio Quadri
19 marzo 2011 18.17
> Queso è il caso.
> A seguito atto di precetto viene proposta opposizione allo stesso ex art. 615 c.p.c. I comma
> Non viene concessa la sospensione provvisoria del titolo
> Il creditore comunque non prosegue con l'esecuzione ma resiste in giudizio.
> Con sentenza il giudice rigetta l'opposizione.
> Va da se che a questo punto i 90 giorni di efficacia del titolo sono oramai scaduti.
> Il quesito è il seguente: il creditore può a questo punto pretendere, oltre che al capitale, gli importi relativi alle spese per il precetto scaduto?
> Non so se sono stato abbastanza chiaro.
> Grazie per chi vorrà rispondere
> Cordilamente
> avv. Fabio Quadri
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Gianni Cataldi

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Mar 20, 2011, 10:20:13 AM3/20/11
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481 c.pc. 2° comma.

Se l’ulteriore decorso del termine ha comportato l’inefficacia del precetto, per “inerzia” a te imputabile direi che non puoi più chiedere le spese del vecchio precetto.

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Fabio Quadri
Inviato: sabato 19 marzo 2011 18:17
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Opposizione precetto rigetto

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