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Fabio Quadri
19 marzo 2011 18.17
> Queso è il caso.> A seguito atto di precetto viene proposta opposizione allo stesso ex art. 615 c.p.c. I comma> Non viene concessa la sospensione provvisoria del titolo> Il creditore comunque non prosegue con l'esecuzione ma resiste in giudizio.> Con sentenza il giudice rigetta l'opposizione.> Va da se che a questo punto i 90 giorni di efficacia del titolo sono oramai scaduti.> Il quesito è il seguente: il creditore può a questo punto pretendere, oltre che al capitale, gli importi relativi alle spese per il precetto scaduto?> Non so se sono stato abbastanza chiaro.> Grazie per chi vorrà rispondere
> Cordilamente> avv. Fabio Quadri-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
481 c.pc. 2° comma.
Se l’ulteriore decorso del termine ha comportato l’inefficacia del precetto, per “inerzia” a te imputabile direi che non puoi più chiedere le spese del vecchio precetto.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Fabio Quadri
Inviato: sabato 19 marzo 2011 18:17
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Oggetto: [legalit] Opposizione precetto rigetto
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