separazione moldavia

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Elisa Plutino

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Feb 13, 2009, 10:41:03 AM2/13/09
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Ciao a tutti.
Devo proporre ricorso per separazione per un matrimonio celebrato in Moldavia tra due cittadini moldavi ed attualmente residenti in Italia.
Qualcuno di voi sa se l'istituto della separazione è previsto dalla legge dello stato estero?
 
Per capire se applicare l'art. 31 1 comma o secondo della L218/95
Grazie
 
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Mario Sabatino

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Feb 13, 2009, 11:23:30 AM2/13/09
to leg...@googlegroups.com
Non credo sia prevista la separazione. Puoi comunque provare a scrivere o telefonare all'ambasciata della Moldova: 

http://www.ambmoldova.it/main.php?layout=master&page=contacts

oppure all'ambasciata italiana in Moldova (sito ministero esteri).

Ho seguito un caso analogo per due romeni ed il giudice ha disposto l'acquisizione della legge sul diritto di famiglia a mezzo Ministero della Giustizia (esiste un ufficio ad hoc per la legislazione straniera che viene acquisita ufficialmente per via consolare) e la traduzione della parte relativa allo scioglimento del matrimonio.

Facci sapere.

Cordialmente,

Mario Sabatino

2009/2/13 Elisa Plutino <elisa....@libero.it>



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Avv. Mario Sabatino
Piazza Risorgimento 14
00192 Roma - Italy
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Skype: callto://avvsabatino

Elisa Plutino

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Feb 13, 2009, 11:33:35 AM2/13/09
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Grazie mille!

Tiziano Solignani

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Feb 14, 2009, 12:49:59 PM2/14/09
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Io direi che le norme italiane in materia di separazione e divorzio siano di applicazione necessaria.

Infatti se l'ordinamento moldavo x assurdo non prevedesse nè separazione nè divorzio cosa ne concluderesti? Non certo per la indissolubilita del vincolo matrimoniale...

tiziano solignani, da iPhone


Il giorno 13/feb/09, alle ore 16:41, "Elisa Plutino" <elisa....@libero.it> ha scritto:

Elisa Plutino

unread,
Feb 14, 2009, 1:30:32 PM2/14/09
to leg...@googlegroups.com
Certo che no...
Applicherei la legge italiana.
Ma se la legge moldava prevede la separazione secondo una regolamentazione che non viola i principi fondamentali dell'ordinamento, allora si applicherebbe la legge straniera.
So che alcuni giudici in caso di applicabilità della legge straniera, hanno chiesto l'acquisizione del testo della normativa tramite il ministero degli esteri...
 
----- Original Message -----
Sent: Saturday, February 14, 2009 6:49 PM
Subject: [legalit] Re: separazione moldavia

Mario Sabatino

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Feb 16, 2009, 9:02:09 AM2/16/09
to leg...@googlegroups.com
I giudici chiedono l'acquisizione della normativa estera anche nel caso in cui non sia possibile applicare la legge straniera proprio per verificare questa circostanza. In un caso di separazione di due romeni ho dovuto depositare la legge sul diritto di famiglia romeno (ottenuta tramite ministero della giustizia) ed una lettera del consolato italiano dove veniva precisato che l'istituto della separazione personale dei coniugi non è previsto dalla legge di quel paese. Solo in questo modo è possibile utilizzare l'art. 31 comma 2. Se l'istituto della separazione fosse invece previsto, essa sarebbe regolata dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda.

Ma allora io mi domando. Nel caso in cui nella legge straniera non fosse prevista la separazione, sarebbe comunque possibile chiedere direttamente il divorzio secondo il diritto straniero ? Nel caso dei due romeni non mi sono neanche sognato di sollecitare il giudice poichè dovevo agire in fretta a causa della delicata situazione che mi trovavo a gestire (maltrattamenti ecc. ecc.) però la questione mi sembra interessante. 

A mio avviso, se e vero come è vero che secondo l'art. 31 primo comma si applica la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, il giudice dovrebbe direttamente sciogliere il matrimonio. 

Cordialmente,

Mario Sabatino

Il giorno 14 febbraio 2009 19.30, Elisa Plutino <elisa....@libero.it> ha scritto:
Certo che no...
Applicherei la legge italiana.
Ma se la legge moldava prevede la separazione secondo una regolamentazione che non viola i principi fondamentali dell'ordinamento, allora si applicherebbe la legge straniera.
So che alcuni giudici in caso di applicabilità della legge straniera, hanno chiesto l'acquisizione del testo della normativa tramite il ministero degli esteri...
 

dubbiosa.mente

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Feb 16, 2009, 9:54:24 AM2/16/09
to legalit
Il divorzio è sicuramente previsto.
E' vero che il giudice può richiedere al Ministero degli Esteri , ma
quando sei già in corso di causa.
Tuttavia puoi effettivamente chiedere lumi per la separazione al
Ministero Affari Esteri (dovrebbero già avere la disciplina), o,
ancora meglio, all'Ambasciata o al Consolato della Moldavia.

La norma sulla separazione italiana diviene di applicazione necessaria
solo se quella straniera o la sua applicazione produce effetti
inaccettabili per il nostro ordinamento. Ma l'esistenza del divorzio
in Moldavia esclude questa possibilità
Ciao a tutti.

Tiziano Solignani

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Feb 16, 2009, 11:35:27 AM2/16/09
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in data 16/02/2009 Mario Sabatino scriveva:

> Ma allora io mi domando. Nel caso in cui nella legge straniera non
> fosse prevista la separazione, sarebbe comunque possibile chiedere
> direttamente il divorzio secondo il diritto straniero ?

No perchè la regola del divorzio diretto è contraria al nostro "ordine
pubblico".

--
cordialmente,

tiziano solignani <http://tsolignani.solignani.it/>


Mario Sabatino

unread,
Feb 16, 2009, 12:29:34 PM2/16/09
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Non sono d'accordo. L'ostacolo dell'ordine pubblico esisteva prima della L. 898/70. Il legislatore del 1996 (L.218/95) ha privilegiato la continuità nella regolamentazione internazionalprivatistica del matrimonio dichiarando vigente per la separazione e per il divorzio la legge nazionale comune oppure quella della prevalente localizzazione della vita dei coniugi qualora essi fossero di nazionalità diversa. 

Sulla delibazione poi ti segnalo:

T. Firenze - Sentenza 18/07/2005 che ti da ragione. Tuttavia questa sentenza è stata seguita da una pronuncia della Cassazione che condivido di cui ti allego la massima ed uno stralcio della nota.

 CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza, 25-07-2006, n. 16978
<<Il principio della non contrarietà all'ordine pubblico della sentenza straniera di divorzio comporta che ad essa non può essere attribuita efficacia nell'ordinamento italiano solo se non abbia accertato, pur in presenza di presupposti in parte differenti da quelli previsti dal diritto interno, il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi; pertanto non può ritenersi contraria all'ordine pubblico la sentenza statunitense di divorzio pur in assenza di una pregressa separazione personale dei coniugi e nonostante la previsione dell'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori non accompagnato dalla predeterminazione di regole di comportamento dei genitori stessi>> (massima)

<< ai fini del riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera di divorzio, l'unico principio fondamentale ed irrinunciabile è quello dell'accertamento dell'irreversibile dissoluzione del vincolo (v., al riguardo, Cass. 28 maggio 2004, n. 10378, id., Rep. 2005, voce cit., n. 18, citata in motivazione, con riguardo alla sentenza monegasca di divorzio non preceduta, a quanto risulta, dalla separazione personale)>> (nota di richiami).

Mi obietterai che parlare di delibazione è cosa diversa rispetto all'applicazione della legge straniera. Questo forse è uno dei motivi per cui non ho tentato la via del divorzio diretto nel caso dei romeni. Però è anche vero che la nostra professione diventa davvero interessante quando ti si presentano questioni di questo tipo. ;-)

Ciao

Mario

Tiziano Solignani

unread,
Feb 17, 2009, 5:22:32 AM2/17/09
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in data 16/02/2009 Mario Sabatino scriveva:
> Mi obietterai che parlare di delibazione è cosa diversa rispetto
> all'applicazione della legge straniera.

E infatti.

Anche perchè se un coniuge ottiene il divorzio all'estero - che può
essere tanto mediato quanto immediato - ciò comunque, per ragioni di
parità ed equità cui anche il nostro legislatore si è dovuto arrendere,
è causa di divorzio immediato anche in Italia, ai sensi dell'art. 3, n.
2, lett. e) della legge sul divorzio.

Quindi un conto è applicare in Italia direttamente il diritto straniero,
un conto avere *già* un provvedimento reso da un giudice estero, che, se
non delibabile, è comunque preso in considerazione dalla nostra
legislazione come fatto legittimamente il divorzio senza il previo
passaggio della separazione.

Concordo con te, invece, sul resto.

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