Compenso per l'atto di precetto Dm 55-2014

2,605 views
Skip to first unread message

Antonello Panarese

unread,
Mar 26, 2015, 10:09:42 AM3/26/15
to leg...@googlegroups.com
scusandomi per la ripetitività dell'argomento, non avendo trovato conforto dalle ricerche effettuate, tutte relative alla disciplina dei parametri 2012 vi chiedo


è legittimo inserire nell'atto di precetto, oltre al relativo compenso previsto dalla tabella, anche le competenze di cui alla lettera e) dell'art. 4 Dm 55-2014 per la fase di studio della controversia della fase esecutiva ?


praticamente il collega ha inserito oltre al compenso per il precetto anche il compenso relativo allo studio della fase esecutiva, oltretutto per intero ......

a mio modo di vedere una cosa del genere non è assolutamente condivisibile....

per questa ragione volevo chiedervi come vi regolate nella redazione del precetto..... inserite esclusivamente l'importo da tabella oppure inserita anche le altre attività ? (esame titolo esecutivo, notifica ecc...) e, se si come le quantificate??


grazie e buon lavoro

A.P.







Gianni Cataldi

unread,
Mar 26, 2015, 10:57:14 AM3/26/15
to leg...@googlegroups.com

Io inserisco anche una quota della fase esecutiva perché il distratto legislatore ha ricompreso in tale voce attività giuridicamente non rientranti in tale fase (richiesta copia esecutiva, esame, notifica etc etc).

Tuttavia, per evitare contestazioni di sorta io lo indico a meno del minimo.

Son d’accordo con te sul fatto che inserire l’intero compenso, magari anche al valore medio è troppo.

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66 

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

____________________________________________________________________________________________

 

This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.

__________________________________________________________________________________________________

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Antonello Panarese
Inviato: giovedì 26 marzo 2015 15:10
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:40855] Compenso per l'atto di precetto Dm 55-2014

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/362ce893-989d-4bab-925d-49e0d849c6d3%40googlegroups.com.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.


Nessun virus nel messaggio.
Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 2015.0.5856 / Database dei virus: 4315/9384 - Data di rilascio: 26/03/2015

Fabrizio Sigillò

unread,
Mar 26, 2015, 10:57:20 AM3/26/15
to leg...@googlegroups.com
Personalmente metto solo la la voce di precetto. C'è però un orientamento che si basa sulla elencazione semplificativa delle voci della fase esecutiva che consentirebbe di chiedere lo studio della controversia anche in precetto perchè comprensiva della disamina del titolo esecutivo (ritenuta evidentemente preliminare al precetto)

a questo indirizzo si oppone chi ritiene che possa essere applicato solo se la notifica del titolo venga eseguita insieme al precetto (quindi, ad esempio, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo)

Fabrizio Sigillò



--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/362ce893-989d-4bab-925d-49e0d849c6d3%40googlegroups.com.
Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.



--

Fabrizio Sigillò

Antonello Panarese

unread,
Mar 26, 2015, 12:31:57 PM3/26/15
to leg...@googlegroups.com
grazie per risposte che confermano il mio pensiero...


concordo con Gianni quando dice che sarebbe più corretta l'indicazione delle attività effettivamente svolte, ma sicuramente non l'indicazione per intero del compenso per quella che è l'intera fase di studio della procedura esecutiva che riguarda anche la redazione e la notifica del pignoramento e tutte le attività conseguenti.......... 

anche perchè a voler essere pignoli, l'art. 4 del dm 55/2014 è rubricato Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale .... quando alla lettera e) si richiamano le attività di

disamina titolo
notifica 
esame relate

penso si faccia riferimento a voci liquidabili nella successiva ed eventuale fase esecutiva.....


riconosco tuttavia che c'è giurisprudenza che afferma la possibilità di poter richiedere il pagamento della attività materialmente svolte ma in questo caso tali attività come si calcolano?

trovo assurdo che se il precetto è di 400 euro, la disamina del titolo , la notifica e l'esame delle relate sia di 1100,00 euro !!!!!

quoto il post di un utente del forum a riguardo


Secondo Cassazione 20.6.2011 n. 13482 , è legittimo,  pretendere competenze e spese non liquidate dal giudice, in quanto ciò risponde ai principi in tema di autoliquidazione in sede di precetto, quando le stesse riguardino attività connesse alla sua predisposizione o, in ogni caso, comprese nell’intervallo tra la liquidazione (contenuta nel titolo) e le successive iniziative (legittime) del creditore al fine di poter conseguire quanto in proprio favore statuito in quest’ultimo






Alberto Sonego

unread,
Mar 27, 2015, 1:36:54 PM3/27/15
to leg...@googlegroups.com
Io faccio più o meno come Gianni, attestandomi sul minimo e dettagliando cosa ricomprende la fase: cioè richieste copie, notifica, disamina.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages