Quanto alla possibilità di trascrivere un
ricorso al pari della domanda classica che si aziona con atto di
citazione non so vedervi ostacoli concreti.
Giancarlo
----Messaggio
originale----
Da: soli...@solignani.it
Data: 18/01/2012 10.42
A:
"legalit"<leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit] 702 bis cpc e
divisione ereditaria
Devo presentare una domanda di divisione, a
vostro giudizio si può
utilizzare il procedimento di cui all'art. 702
bis c.p.c. (procedimento
sommario)?
Il giudizio è monocratico, quindi
questa condizione sarebbe assolta.
Sommarietà dell'istruzione: c'è da
fare solitamente "solo" una CTU, che non
è nemmeno considerata atto di
istruzione in senso tecnico. Da questo punto
di vista, quindi, il
requisito potrebbe anche essere soddisfatto.
I miei dubbi sono:
- il
ricorso introduttivo è trascrivibile, analogamente alla domanda
dispiegata con citazione, considerando che la domanda di divisione va
trascritta?
- ci sono "precedenti" di procedimenti di questo tipo
trattati in questo
modo?
Grazie e buona giornata a tutti.
–
cordialmente,
tiziano solignani, da Mac
http://blog.solignani.it
--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo
"legalit" (http://legalit.solignani.it)
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giancarlo Pedini
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2012 10.54
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] 702 bis cpc e divisione ereditaria
Giancarlo
I miei dubbi sono:
–
cordialmente,
-----
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Ti direi ok per tutto , osservando che il 2646 afferma che deve essere trascritta la "domanda" di divisione, senza alcuna specificazione sulla natura dell'atto intoduttivo.
L'unico problema può essere dato da una eventuale contestazione dell'ammonatre delle singole quote , che darebbe probabilmente luogo, secondo il mio modesto parere, alla prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario.
Ciao
Pietro
>----Messaggio originale----
>Da: paolo...@gmail.com
>Data: 18/01/2012 11.04
>A: <leg...@googlegroups.com>
>Ogg: R: [legalit] 702 bis cpc e divisione ereditaria
>
>Allego le linee guida del tribunale di Lamezia Terme. Qualche dubbio sulla
CTU e sulla trascrizione della domanda c'è ma vale comunque la pena tentare
sempre la strada del ricorso 702bis c.p.c., male che vada il giudice disporrà
il mutamento del rito.
>
>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Giancarlo Pedini
>Inviato: mercoledì 18 gennaio 2012 10.54
>A: leg...@googlegroups.com
>Oggetto: R: [legalit] 702 bis cpc e divisione ereditaria
>
>Dall'esperienza avuta di vari ricorsi per procedimento sommario
>depositati qui in studio, ove i giudici hanno poi convertito, anche
>solo se si deve sentire un teste, in procedimento ordinario, secondo me
>è difficile tu vi possa dare seguito validamente se tanto più hai una
>CTU da richiedere (non credo nemmeno la materia offra spazio vero
>all'idea del sommario).
>
>Quanto alla possibilità di trascrivere un
>ricorso al pari della domanda classica che si aziona con atto di
>citazione non so vedervi ostacoli concreti.
>
>Giancarlo
>
>cordialmente,
>
>tiziano solignani, da Mac
>http://blog.solignani.it
>
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