Marco Pescarollo
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
gian...@libero.it
Inviato: martedì 20 luglio 2010 13.29
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Competenza territoriale per danno da cose in custodia
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----- Original Message -----
From: <gian...@libero.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, July 20, 2010 1:29 PM
Subject: [legalit] Competenza territoriale per danno da cose in custodia
Cari colleghi ho una idea a proposito di una richiesta di risarcimento danni
da
cose in custodia. Nel corso di una vacanza un cliente si frattura caviglia
in
villaggio a causa di buca non visibile all'interno del villaggio stesso.
Voglio
chiedere risarcimento danno, per� utilizzare codice consumatore che all'art.
33
e seguenti da la possibilit� di muovere azione legale in luogo di residenza
del
cliente-consumatore. Tuttavia c'� da dire che al cliente veniva richiesto,
sul
posto, di firmare clausola contrattuale che derogava a tale disposizione
codice
consumatore. Io adesso vorrei indicare vessatoriet� di tale clausola ed
avviare
causa presso il tribunale competente per residenza del consumatore
considerando
anche provvedimento della corte di cass. (ord. n. 6802 del 20-03-2010) che
sottolinea la vessatoriet� di clausola derogatoria e che tale clausola si
presume derogatoria. In base a tali considerazioni, che dite mi conviene
avviare la causa presso il tribunale competente per residenza del
consumatore o
per evitare rischi avviare presso tribunale indicato da loro in deroga?
Saluti a tutti ed un grazie
anticipato Dott. Gianluca Voso
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Studio Legale Consociato
Avv. Aristide Pirolo
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Giureconsulti
Inviato: martedì 20 luglio 2010 15:47
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Competenza territoriale per danno da cose in custodia
Sono Aristide Pirolo, un vecchio iscritto "silente" di legalit. Mi è
capitato un caso identico e, in applicazione del codice di consumo e della
giurisprudenza di merito recente (Trib. Firenze 8 ottobre 2007; Cass. 26
febbraio 2009 n. 4745 Ordinanza), ho adito il Tribunale del luogo di
residenza del consumatore. Il Tribunale di Napoli si è ritenuto incompetente
a favore del Tribunale del luogo di residenza del convenuto, sostenendo che
la responsabilità extracontrattuale non determina l'applicazione del codice
di consumo.
Saluti
Aristide Pirolo
----- Original Message -----
From: <gian...@libero.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, July 20, 2010 1:29 PM
Subject: [legalit] Competenza territoriale per danno da cose in custodia
Cari colleghi ho una idea a proposito di una richiesta di risarcimento danni
da
cose in custodia. Nel corso di una vacanza un cliente si frattura caviglia
in
villaggio a causa di buca non visibile all'interno del villaggio stesso.
Voglio
chiedere risarcimento danno, però utilizzare codice consumatore che all'art.
33
e seguenti da la possibilità di muovere azione legale in luogo di residenza
del
cliente-consumatore. Tuttavia c'è da dire che al cliente veniva richiesto,
sul
posto, di firmare clausola contrattuale che derogava a tale disposizione
codice
consumatore. Io adesso vorrei indicare vessatorietà di tale clausola ed
avviare
causa presso il tribunale competente per residenza del consumatore
considerando
anche provvedimento della corte di cass. (ord. n. 6802 del 20-03-2010) che
sottolinea la vessatorietà di clausola derogatoria e che tale clausola si
presume derogatoria. In base a tali considerazioni, che dite mi conviene
avviare la causa presso il tribunale competente per residenza del
consumatore o
per evitare rischi avviare presso tribunale indicato da loro in deroga?
Saluti a tutti ed un grazie
anticipato Dott. Gianluca Voso
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it
Studio Legale Consociato
Avv. Aristide Pirolo
Avv. Francesca Castellano
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Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi
allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è
destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico
autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, a
diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo
leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo,
divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente
proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente
distruggendone l'originale. Grazie.
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responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by
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07/19/10 20:36:00
avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
Il giorno 20/lug/10, alle ore 17:39, Avv. Marco Mecacci ha scritto:
> Tizio propone domanda di risarcimento danni nei confronti di Caio
> per ? 500. Caio si costituisce in giudizio e propone domanda
> riconvenzionale per ? 700.
>
> Il giudice accoglie la domanda di Caio e rigetta quella di Tizio che
> mi incarica di redigere appello (la questione è ovviamente tutta di
> principio).
>
> Per l'art. 10 c.p.c., il valore della causa si determina sommando le
> varie domande proposte contro la medesima persona.
>
> Per l'art. 34, il giudice conosce anche delle cause riconvenzionali,
> se queste non eccedono la sua competenza per valore
>
> A norma dell'art. 339, si possono appellare le sentenze del giudice
> di pace decise secondo equità unicamente per violazione di norme
> costituzionali, comunitarie, o per violazione dei principi
> regolatori della materia.
>
> Se invece il valore della causa eccede i 1100 Euro l'appello può
> essere proposto in forma ordinaria
>
> Il mio dilemma, è tra il poter proporre un appello "normale", o il
> dovere impugnare la sentenza sulla base dei principi regolatori
> (tecnica molto più difficile).
>
> Per la poca giurisprudenza che ho trovato, il valore della causa si
> determina a norma dell'art. 10, e a tale proposito, si sommano le
> domande proposte contro la medesima persona, ma non quelle
> riconvenzionali (cass 6025/87).
>
> Questo criterio, ove applicato, mi porterebbe a poter appellare la
> sentenza solo per violazione di principi regolatori della materia,e
> quindi renderebbe più difficile l'accoglimento dell'appello.
>
> Forse però il mio ragionamento da qualche parte è errato, perché mi
> è sempre parso di sentire dire che "ai fini dell'appello" il valore
> della causa è determinato dalla somma complessiva delle domande.
>
> Grazie a chi mi potrà aiutare. (vi dirò poi che ho risolto studiando
> ancora)..
>
> M-M-
>
> Avv. Marco Mecacci
> Mecacci & Mensi Avvocati Associati
> Via Venti Settembre n. 84
> 50129 FIRENZE
> tel. 055210480 / 0555351740
> fax 055/7349010
>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
>di Avv. Marco Mecacci
>Inviato: martedì 20 luglio 2010 17.39
>A: leg...@googlegroups.com
>Oggetto: Re: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
----Messaggio originale----
Da: f.
zan...@infinito.it
Data: 20/07/2010 17.46
A: <legalit@googlegroups.
com>
Ogg: R: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
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>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
>di Avv. Marco Mecacci
>Inviato: martedì 20 luglio 2010 18.14
>A: leg...@googlegroups.com
>Oggetto: Re: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>
>--------------------------------------------------
>From: "f.zannini" <f.za...@infinito.it>
>Sent: Tuesday, July 20, 2010 5:46 PM
>To: <leg...@googlegroups.com>
>Subject: R: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>
>> Scusa Marco ma tu fai appello contro la sentenza che accoglie la
>domanda
>> di
>> tizio e respinge la riconvenzionale
>> Quindi chiederai la riforma della sentenza di 1 grado chiedendo il
>rigetto
>> della domanda di Tizio e l'accoglimento della tua riconvenzionale per
>cui
>> la
>> competenza è senza dubbio la sommatoria della due voci...
>
>
avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
Il giorno 20/lug/10, alle ore 18:22, f.zannini ha scritto:
>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
>di Avv. Marco Mecacci
>Inviato: martedì 20 luglio 2010 18.32
>A: leg...@googlegroups.com
>Oggetto: Re: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>
>come (quasi) sempre.... posso dirti che ho inserito nel fascicolo le
>tue
>acute osservazioni...
>
>
>--------------------------------------------------
>From: "f.zannini" <f.za...@infinito.it>
>Sent: Tuesday, July 20, 2010 6:22 PM
>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
>di Agostino Mario Mela
>Inviato: martedì 20 luglio 2010 18.32
>A: leg...@googlegroups.com
>Oggetto: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
Il giorno 21/lug/10, alle ore 08:52, f.zannini ha scritto:
>----Messaggio originale----
>Da: f.za...@infinito.it
>Data: 21/07/2010 8.52
>A: <leg...@googlegroups.com>
>Ogg: R: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
Visto che vado sopra i 1100, far� comunque appello per ragioni di diritto.
cordialit�
M-M-
--------------------------------------------------
From: "Agostino Mario Mela" <agosti...@tiscali.it>
Sent: Tuesday, July 20, 2010 6:32 PM
To: <leg...@googlegroups.com>
Subject: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
> Ora che (forse) ho capito di che cosa si parla (meglio tardi che mai), mi
> chiedo e chiedo a voi: non basta, per risolvere il problema, leggere la
> sentenza per capire se questa � stata pronunciata secondo equit�?
> Oppure si vuole impugnare anche il capo che ha stabilito che la causa
> fosse da decidere secondo equit�?
>
> avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
>
>
>
> Il giorno 20/lug/10, alle ore 18:22, f.zannini ha scritto:
>
>> Ho ragione dunque.
>>
>>> -----Messaggio originale-----
>>> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per
>>> conto
>>> di Avv. Marco Mecacci
>>> Inviato: marted� 20 luglio 2010 18.14
>>> A: leg...@googlegroups.com
>>> Oggetto: Re: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>>>
>>> --------------------------------------------------
>>> From: "f.zannini" <f.za...@infinito.it>
>>> Sent: Tuesday, July 20, 2010 5:46 PM
>>> To: <leg...@googlegroups.com>
>>> Subject: R: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>>>
>>>> Scusa Marco ma tu fai appello contro la sentenza che accoglie la
>>> domanda
>>>> di
>>>> tizio e respinge la riconvenzionale
>>>> Quindi chiederai la riforma della sentenza di 1 grado chiedendo il
>>> rigetto
>>>> della domanda di Tizio e l'accoglimento della tua riconvenzionale per
>>> cui
>>>> la
>>>> competenza � senza dubbio la sommatoria della due voci...
avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
Il giorno 21/lug/10, alle ore 21:22, Avv. Marco Mecacci ha scritto:
> Caro Agostino, dal 2006, legge 40, le cause inferiori ad ? 1100 sono
> appellabili anche se solo per motivi tassativi. Nel caso che mi
> occupa, sinceramente non so se il giudice ha deciso secondo equità,
> perchè ha fatto una sentenza stringata e palesemente immotivata,
> oltre che squilibrata.
>
> Visto che vado sopra i 1100, farò comunque appello per ragioni di
> diritto.
>
> cordialità
> M-M-
>
> --------------------------------------------------
> From: "Agostino Mario Mela" <agosti...@tiscali.it>
> Sent: Tuesday, July 20, 2010 6:32 PM
> To: <leg...@googlegroups.com>
> Subject: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>
>> Ora che (forse) ho capito di che cosa si parla (meglio tardi che
>> mai), mi chiedo e chiedo a voi: non basta, per risolvere il
>> problema, leggere la sentenza per capire se questa è stata
>> pronunciata secondo equità?
>> Oppure si vuole impugnare anche il capo che ha stabilito che la
>> causa fosse da decidere secondo equità?
>>
>> avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
>>
>>
>>
>> Il giorno 20/lug/10, alle ore 18:22, f.zannini ha scritto:
>>
>>> Ho ragione dunque.
>>>
>>>> -----Messaggio originale-----
>>>> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com]
>>>> Per conto
>>>> di Avv. Marco Mecacci
>>>> Inviato: martedì 20 luglio 2010 18.14
>>>> A: leg...@googlegroups.com
>>>> Oggetto: Re: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>>>>
>>>> --------------------------------------------------
>>>> From: "f.zannini" <f.za...@infinito.it>
>>>> Sent: Tuesday, July 20, 2010 5:46 PM
>>>> To: <leg...@googlegroups.com>
>>>> Subject: R: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>>>>
>>>>> Scusa Marco ma tu fai appello contro la sentenza che accoglie la
>>>> domanda
>>>>> di
>>>>> tizio e respinge la riconvenzionale
>>>>> Quindi chiederai la riforma della sentenza di 1 grado chiedendo il
>>>> rigetto
>>>>> della domanda di Tizio e l'accoglimento della tua
>>>>> riconvenzionale per
>>>> cui
>>>>> la
>>>>> competenza è senza dubbio la sommatoria della due voci...