Competenza territoriale per danno da cose in custodia

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gian...@libero.it

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Jul 20, 2010, 7:29:08 AM7/20/10
to leg...@googlegroups.com
Cari colleghi ho una idea a proposito di una richiesta di risarcimento danni da
cose in custodia. Nel corso di una vacanza un cliente si frattura caviglia in
villaggio a causa di buca non visibile all'interno del villaggio stesso. Voglio
chiedere risarcimento danno, però utilizzare codice consumatore che all'art. 33
e seguenti da la possibilità di muovere azione legale in luogo di residenza del
cliente-consumatore. Tuttavia c'è da dire che al cliente veniva richiesto, sul
posto, di firmare clausola contrattuale che derogava a tale disposizione codice
consumatore. Io adesso vorrei indicare vessatorietà di tale clausola ed avviare
causa presso il tribunale competente per residenza del consumatore considerando
anche provvedimento della corte di cass. (ord. n. 6802 del 20-03-2010) che
sottolinea la vessatorietà di clausola derogatoria e che tale clausola si
presume derogatoria. In base a tali considerazioni, che dite mi conviene
avviare la causa presso il tribunale competente per residenza del consumatore o
per evitare rischi avviare presso tribunale indicato da loro in deroga?
Saluti a tutti ed un grazie
anticipato Dott. Gianluca Voso

Marco Pescarollo

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Jul 20, 2010, 7:40:36 AM7/20/10
to leg...@googlegroups.com
MA come gli han fatto firmare una clausola? Non è che ha firmato un atto di
transazione sui danni?

Marco Pescarollo

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
gian...@libero.it
Inviato: martedì 20 luglio 2010 13.29
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Competenza territoriale per danno da cose in custodia

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Giureconsulti

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Jul 20, 2010, 9:46:51 AM7/20/10
to leg...@googlegroups.com
Sono Aristide Pirolo, un vecchio iscritto "silente" di legalit. Mi �
capitato un caso identico e, in applicazione del codice di consumo e della
giurisprudenza di merito recente (Trib. Firenze 8 ottobre 2007; Cass. 26
febbraio 2009 n. 4745 Ordinanza), ho adito il Tribunale del luogo di
residenza del consumatore. Il Tribunale di Napoli si � ritenuto incompetente
a favore del Tribunale del luogo di residenza del convenuto, sostenendo che
la responsabilit� extracontrattuale non determina l'applicazione del codice
di consumo.
Saluti
Aristide Pirolo

----- Original Message -----
From: <gian...@libero.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, July 20, 2010 1:29 PM
Subject: [legalit] Competenza territoriale per danno da cose in custodia


Cari colleghi ho una idea a proposito di una richiesta di risarcimento danni
da
cose in custodia. Nel corso di una vacanza un cliente si frattura caviglia
in
villaggio a causa di buca non visibile all'interno del villaggio stesso.
Voglio

chiedere risarcimento danno, per� utilizzare codice consumatore che all'art.
33
e seguenti da la possibilit� di muovere azione legale in luogo di residenza
del
cliente-consumatore. Tuttavia c'� da dire che al cliente veniva richiesto,

sul
posto, di firmare clausola contrattuale che derogava a tale disposizione
codice

consumatore. Io adesso vorrei indicare vessatoriet� di tale clausola ed

avviare
causa presso il tribunale competente per residenza del consumatore
considerando
anche provvedimento della corte di cass. (ord. n. 6802 del 20-03-2010) che

sottolinea la vessatoriet� di clausola derogatoria e che tale clausola si


presume derogatoria. In base a tali considerazioni, che dite mi conviene
avviare la causa presso il tribunale competente per residenza del
consumatore o
per evitare rischi avviare presso tribunale indicato da loro in deroga?
Saluti a tutti ed un grazie
anticipato Dott. Gianluca Voso

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leggesse senza esserne legittimato � avvertito che trattenerlo, copiarlo,
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proibito, ed � pregato di rinviarlo immediatamente al mittente
distruggendone l'originale. Grazie.

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Gianni Cataldi

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Jul 20, 2010, 10:18:43 AM7/20/10
to leg...@googlegroups.com
Ovvio che il Tribinale di Napoli ha ritenuto la fattispecie regolata dal
2043.
Questa è una vexata questio: in caso di sinistro provocato da buche /
dissesti nel manto stradale c'è una scuola di pensiero che ritiene
applicabile il 2043 (responsabilità extracontrattuale) ed un'altra che
ritiene applicabile il 2051 (contrattuale).
Nel primo caso, pur non condividendo la decisione finale, devo dire che
conclusione ha una sua coerenza.
Gianni Cataldi

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Inviato: martedì 20 luglio 2010 15:47
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Competenza territoriale per danno da cose in custodia

Sono Aristide Pirolo, un vecchio iscritto "silente" di legalit. Mi è

capitato un caso identico e, in applicazione del codice di consumo e della
giurisprudenza di merito recente (Trib. Firenze 8 ottobre 2007; Cass. 26
febbraio 2009 n. 4745 Ordinanza), ho adito il Tribunale del luogo di

residenza del consumatore. Il Tribunale di Napoli si è ritenuto incompetente

a favore del Tribunale del luogo di residenza del convenuto, sostenendo che

la responsabilità extracontrattuale non determina l'applicazione del codice

di consumo.
Saluti
Aristide Pirolo

----- Original Message -----
From: <gian...@libero.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, July 20, 2010 1:29 PM
Subject: [legalit] Competenza territoriale per danno da cose in custodia


Cari colleghi ho una idea a proposito di una richiesta di risarcimento danni

da
cose in custodia. Nel corso di una vacanza un cliente si frattura caviglia
in
villaggio a causa di buca non visibile all'interno del villaggio stesso.
Voglio

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33
e seguenti da la possibilità di muovere azione legale in luogo di residenza
del
cliente-consumatore. Tuttavia c'è da dire che al cliente veniva richiesto,

sul
posto, di firmare clausola contrattuale che derogava a tale disposizione
codice

consumatore. Io adesso vorrei indicare vessatorietà di tale clausola ed

avviare
causa presso il tribunale competente per residenza del consumatore
considerando
anche provvedimento della corte di cass. (ord. n. 6802 del 20-03-2010) che

sottolinea la vessatorietà di clausola derogatoria e che tale clausola si


presume derogatoria. In base a tali considerazioni, che dite mi conviene
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Agostino Mario Mela

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Jul 20, 2010, 11:41:45 AM7/20/10
to leg...@googlegroups.com
I dati non sono sufficienti.
Bisogna vedere quali capi della sentenza intende impugnare Tizio.

avv. Agostino Mario Mela, Cagliari


Il giorno 20/lug/10, alle ore 17:39, Avv. Marco Mecacci ha scritto:

> Tizio propone domanda di risarcimento danni nei confronti di Caio
> per ? 500. Caio si costituisce in giudizio e propone domanda
> riconvenzionale per ? 700.
>
> Il giudice accoglie la domanda di Caio e rigetta quella di Tizio che
> mi incarica di redigere appello (la questione è ovviamente tutta di
> principio).
>
> Per l'art. 10 c.p.c., il valore della causa si determina sommando le
> varie domande proposte contro la medesima persona.
>
> Per l'art. 34, il giudice conosce anche delle cause riconvenzionali,
> se queste non eccedono la sua competenza per valore
>
> A norma dell'art. 339, si possono appellare le sentenze del giudice
> di pace decise secondo equità unicamente per violazione di norme
> costituzionali, comunitarie, o per violazione dei principi
> regolatori della materia.
>
> Se invece il valore della causa eccede i 1100 Euro l'appello può
> essere proposto in forma ordinaria
>
> Il mio dilemma, è tra il poter proporre un appello "normale", o il
> dovere impugnare la sentenza sulla base dei principi regolatori
> (tecnica molto più difficile).
>
> Per la poca giurisprudenza che ho trovato, il valore della causa si
> determina a norma dell'art. 10, e a tale proposito, si sommano le
> domande proposte contro la medesima persona, ma non quelle
> riconvenzionali (cass 6025/87).
>
> Questo criterio, ove applicato, mi porterebbe a poter appellare la
> sentenza solo per violazione di principi regolatori della materia,e
> quindi renderebbe più difficile l'accoglimento dell'appello.
>
> Forse però il mio ragionamento da qualche parte è errato, perché mi
> è sempre parso di sentire dire che "ai fini dell'appello" il valore
> della causa è determinato dalla somma complessiva delle domande.
>
> Grazie a chi mi potrà aiutare. (vi dirò poi che ho risolto studiando
> ancora)..
>
> M-M-
>
> Avv. Marco Mecacci
> Mecacci & Mensi Avvocati Associati
> Via Venti Settembre n. 84
> 50129 FIRENZE
> tel. 055210480 / 0555351740
> fax 055/7349010

f.zannini

unread,
Jul 20, 2010, 11:46:38 AM7/20/10
to leg...@googlegroups.com
Scusa Marco ma tu fai appello contro la sentenza che accoglie la domanda di
tizio e respinge la riconvenzionale
Quindi chiederai la riforma della sentenza di 1 grado chiedendo il rigetto
della domanda di Tizio e l'accoglimento della tua riconvenzionale per cui la
competenza è senza dubbio la sommatoria della due voci...

>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto

>di Avv. Marco Mecacci
>Inviato: martedì 20 luglio 2010 17.39
>A: leg...@googlegroups.com
>Oggetto: Re: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.

Message has been deleted

giancar...@tiscali.it

unread,
Jul 20, 2010, 12:00:50 PM7/20/10
to leg...@googlegroups.com
E' tizio il cliente di marco

----Messaggio originale----
Da: f.
zan...@infinito.it
Data: 20/07/2010 17.46
A: <legalit@googlegroups.
com>
Ogg: R: [legalit] Valore della causa ai fini dell&#39;appello.

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f.zannini

unread,
Jul 20, 2010, 12:22:16 PM7/20/10
to leg...@googlegroups.com
Ho ragione dunque.

>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
>di Avv. Marco Mecacci

>Inviato: martedì 20 luglio 2010 18.14


>A: leg...@googlegroups.com
>Oggetto: Re: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>

>--------------------------------------------------
>From: "f.zannini" <f.za...@infinito.it>
>Sent: Tuesday, July 20, 2010 5:46 PM
>To: <leg...@googlegroups.com>
>Subject: R: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.


>
>> Scusa Marco ma tu fai appello contro la sentenza che accoglie la
>domanda
>> di
>> tizio e respinge la riconvenzionale
>> Quindi chiederai la riforma della sentenza di 1 grado chiedendo il
>rigetto
>> della domanda di Tizio e l'accoglimento della tua riconvenzionale per
>cui
>> la
>> competenza è senza dubbio la sommatoria della due voci...
>
>

Agostino Mario Mela

unread,
Jul 20, 2010, 12:32:12 PM7/20/10
to leg...@googlegroups.com
Ora che (forse) ho capito di che cosa si parla (meglio tardi che mai),
mi chiedo e chiedo a voi: non basta, per risolvere il problema,
leggere la sentenza per capire se questa è stata pronunciata secondo
equità?
Oppure si vuole impugnare anche il capo che ha stabilito che la causa
fosse da decidere secondo equità?

avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Il giorno 20/lug/10, alle ore 18:22, f.zannini ha scritto:

Giovanni Borney

unread,
Jul 20, 2010, 12:35:39 PM7/20/10
to leg...@googlegroups.com
Anche nel secondo, è sempre responsabilità extracontrattuale....
Giovanni Borney

f.zannini

unread,
Jul 21, 2010, 2:24:49 AM7/21/10
to leg...@googlegroups.com
Ne sono onorato!

>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
>di Avv. Marco Mecacci

>Inviato: martedì 20 luglio 2010 18.32


>A: leg...@googlegroups.com
>Oggetto: Re: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>

>come (quasi) sempre.... posso dirti che ho inserito nel fascicolo le
>tue
>acute osservazioni...
>
>
>--------------------------------------------------
>From: "f.zannini" <f.za...@infinito.it>
>Sent: Tuesday, July 20, 2010 6:22 PM

f.zannini

unread,
Jul 21, 2010, 2:52:47 AM7/21/10
to leg...@googlegroups.com
Le sentenze sotto soglia sono per definizione decise secondo equità a
prescindere dal contenuto della motivazione....

>-----Messaggio originale-----
>Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto

>di Agostino Mario Mela
>Inviato: martedì 20 luglio 2010 18.32
>A: leg...@googlegroups.com
>Oggetto: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.

Agostino Mario Mela

unread,
Jul 21, 2010, 2:59:29 AM7/21/10
to leg...@googlegroups.com
Ipotizzavo il caso che il giudice avesse consapevolmente e
dichiaratamente deciso secondo equità, pur essendo il valore della
causa superiore alla soglia entro la quale si applica questo tipo di
giudizio.

avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Il giorno 21/lug/10, alle ore 08:52, f.zannini ha scritto:

gennar...@libero.it

unread,
Jul 21, 2010, 3:35:03 AM7/21/10
to leg...@googlegroups.com
No voglio sbagliare ma non mi pare che dipendi dalla soglia...in relazione ad
un intervento legislativo specifico i Giudici decidono oramai quasi sempre
secondo diritto...
Cordialità

>----Messaggio originale----
>Da: f.za...@infinito.it
>Data: 21/07/2010 8.52
>A: <leg...@googlegroups.com>
>Ogg: R: [legalit] Valore della causa ai fini dell&#39;appello.

Avv. Marco Mecacci

unread,
Jul 21, 2010, 3:22:04 PM7/21/10
to leg...@googlegroups.com
Caro Agostino, dal 2006, legge 40, le cause inferiori ad ? 1100 sono
appellabili anche se solo per motivi tassativi. Nel caso che mi occupa,
sinceramente non so se il giudice ha deciso secondo equit�, perch� ha fatto
una sentenza stringata e palesemente immotivata, oltre che squilibrata.

Visto che vado sopra i 1100, far� comunque appello per ragioni di diritto.

cordialit�
M-M-

--------------------------------------------------
From: "Agostino Mario Mela" <agosti...@tiscali.it>
Sent: Tuesday, July 20, 2010 6:32 PM
To: <leg...@googlegroups.com>
Subject: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.

> Ora che (forse) ho capito di che cosa si parla (meglio tardi che mai), mi
> chiedo e chiedo a voi: non basta, per risolvere il problema, leggere la

> sentenza per capire se questa � stata pronunciata secondo equit�?


> Oppure si vuole impugnare anche il capo che ha stabilito che la causa

> fosse da decidere secondo equit�?


>
> avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
>
>
>
> Il giorno 20/lug/10, alle ore 18:22, f.zannini ha scritto:
>
>> Ho ragione dunque.
>>
>>> -----Messaggio originale-----
>>> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per
>>> conto
>>> di Avv. Marco Mecacci

>>> Inviato: marted� 20 luglio 2010 18.14


>>> A: leg...@googlegroups.com
>>> Oggetto: Re: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>>>
>>> --------------------------------------------------
>>> From: "f.zannini" <f.za...@infinito.it>
>>> Sent: Tuesday, July 20, 2010 5:46 PM
>>> To: <leg...@googlegroups.com>
>>> Subject: R: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>>>
>>>> Scusa Marco ma tu fai appello contro la sentenza che accoglie la
>>> domanda
>>>> di
>>>> tizio e respinge la riconvenzionale
>>>> Quindi chiederai la riforma della sentenza di 1 grado chiedendo il
>>> rigetto
>>>> della domanda di Tizio e l'accoglimento della tua riconvenzionale per
>>> cui
>>>> la

>>>> competenza � senza dubbio la sommatoria della due voci...

Agostino Mario Mela

unread,
Jul 22, 2010, 3:12:12 AM7/22/10
to leg...@googlegroups.com
Ma sì, ero al corrente di questo (anche se le riforme della procedura
civile si susseguono con una rapidità decisamente inopportuna).
Tuttavia, a ben pensarci, nella mia vita ho appellato (peraltro
vittoriosamente) solo tre sentenze di giudici di pace, ed erano tutte
chiaramente sopra la soglia dell'equità, cosicché il problema che tu
hai sollevato non me lo sono mai dovuto porre.
Mi dispiace solo di non aver potuto appellare (per volontà del
cliente, che con ammirevole autocontrollo ha preferito astenersi) una
sentenza che concluse una causa da due soldi, nella cui motivazione si
leggeva qualcosa del genere: «come tutti sanno [sic], il contratto di
compravendita non si perfeziona col semplice consenso delle parti, ma
con la consegna della cosa».
Alla faccia del principio regolatore della materia!

avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Il giorno 21/lug/10, alle ore 21:22, Avv. Marco Mecacci ha scritto:

> Caro Agostino, dal 2006, legge 40, le cause inferiori ad ? 1100 sono
> appellabili anche se solo per motivi tassativi. Nel caso che mi

> occupa, sinceramente non so se il giudice ha deciso secondo equità,
> perchè ha fatto una sentenza stringata e palesemente immotivata,
> oltre che squilibrata.
>
> Visto che vado sopra i 1100, farò comunque appello per ragioni di
> diritto.
>
> cordialità


> M-M-
>
> --------------------------------------------------
> From: "Agostino Mario Mela" <agosti...@tiscali.it>
> Sent: Tuesday, July 20, 2010 6:32 PM
> To: <leg...@googlegroups.com>
> Subject: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>
>> Ora che (forse) ho capito di che cosa si parla (meglio tardi che
>> mai), mi chiedo e chiedo a voi: non basta, per risolvere il

>> problema, leggere la sentenza per capire se questa è stata
>> pronunciata secondo equità?

>> Oppure si vuole impugnare anche il capo che ha stabilito che la

>> causa fosse da decidere secondo equità?


>>
>> avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
>>
>>
>>
>> Il giorno 20/lug/10, alle ore 18:22, f.zannini ha scritto:
>>
>>> Ho ragione dunque.
>>>
>>>> -----Messaggio originale-----
>>>> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com]
>>>> Per conto
>>>> di Avv. Marco Mecacci

>>>> Inviato: martedì 20 luglio 2010 18.14


>>>> A: leg...@googlegroups.com
>>>> Oggetto: Re: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>>>>
>>>> --------------------------------------------------
>>>> From: "f.zannini" <f.za...@infinito.it>
>>>> Sent: Tuesday, July 20, 2010 5:46 PM
>>>> To: <leg...@googlegroups.com>
>>>> Subject: R: [legalit] Valore della causa ai fini dell'appello.
>>>>
>>>>> Scusa Marco ma tu fai appello contro la sentenza che accoglie la
>>>> domanda
>>>>> di
>>>>> tizio e respinge la riconvenzionale
>>>>> Quindi chiederai la riforma della sentenza di 1 grado chiedendo il
>>>> rigetto
>>>>> della domanda di Tizio e l'accoglimento della tua
>>>>> riconvenzionale per
>>>> cui
>>>>> la

>>>>> competenza è senza dubbio la sommatoria della due voci...

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